Art. 5.
La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'art. 1, e' di dieci mesi e non e' legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale.
Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136 , 139 , 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.
La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'art. 1, e' di dieci mesi e non e' legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale.
Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136 , 139 , 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.