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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'11 dicembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1565/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. G. Barelli)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno della domanda, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentirla condannare al
[...]
pagamento della somma di € 23.187,60, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la
[...]
dal 29.3.2019 Controparte_1
come autista ed inquadramento al livello F2
CCNL autotrasporti e di aver quotidianamente condotto una motrice per la quale era richiesta la patente C, deduceva di non essere stato correttamente retribuito per le trasferte ed il lavoro straordinario.
Il , nel dare atto di essere sempre Parte_1
stato assegnato all'appalto presso
[...]
riferiva di aver effettuato Controparte_2
consegne tra Bergamo, la e la Parte_2
. Parte_3
Il ricorrente precisava di aver lavorato dal martedì al venerdì dalle 6.30 alle 16.30 ed il sabato dalle 6.00 alle 15.00 ed evidenziava come le buste paga non menzionassero il lavoro straordinario e solo sporadicamente la trasferta.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La si Controparte_1
costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, richiamando la dichiarazione di discontinuità effettuata ai sensi dell'art. 11 bis CCNL, contestava il diritto al dedotto straordinario, evidenziando come il contratto individuale di lavoro prevedesse un orario di 47 ore settimanali, quasi mai raggiunto, anche in considerazione del fatto che le consegne venivano sospese nella fascia oraria dalle 12.00 alle 14.00.
La convenuta contestava altresì il diritto alla trasferta. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Il ricorrente ha lavorato per la
[...]
dal 29.3.2019 Controparte_1
come autista ed inquadramento al livello F2
CCNL autotrasporti (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Il contratto di assunzione del Parte_1
prevedeva un orario di lavoro a “tempo pieno pari a 47 ore settimanali in quanto trattasi di lavoro discontinuo” (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Passando, quindi, ad analizzare la questione relativa allo straordinario, al personale inquadrato alla qualifica 2 sono applicabili le previsioni di cui all'art. 11 bis CCNL.
Quest'ultima disposizione, nella versione vigente dal 3.12.2017 al 31.12.2019 stabiliva che “1. In deroga a quanto previsto dall'art. il comma 1, primo alinea, per il personale viaggiante inquadrato nella qualifica 3 lett. A, B, C e nella qualifica
2 lett. E, F, impiegato in mansioni discontinue, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti C.E. 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
L'applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante di cui sopra, ovvero l'estensione da 39 a 47 ore per i lavoratori inquadrati alla qualifica 2 lettera D, è soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra con una delle seguenti modalità: - la verifica si intende esperita da parte dell'azienda inviando, una sola volta, alle OO.SS. competenti territorialmente stipulanti il presente
C.C.N.L., anche per il tramite dell'associazione datoriale stipulante il presente C.C.N.L. cui l'impresa aderisce, un'apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al presente comma. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti autisti, distinto per qualifica/parametro retributivo. In caso di richiesta di incontro da parte delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione;
- la verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell'associazione datoriale stipulante il presente C.C.N.L. cui l'impresa aderisce o conferisce mandato, un'apposita comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituti tra le
OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente C.C.N.L.; - fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L., per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell'artigianato, la verifica potrà essere effettuata con le modalità previste nella sezione artigiana del presente C.C.N.L..
La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperita con una delle modalità di cui sopra e avrà validità di 4 anni” (v. doc. 3 CCNL fasc. resistente).
La datrice di lavoro, il 6.10.2018, ha inviato alle rappresentanze sindacali la comunicazione di cui alla prima ipotesi di verifica delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 11 bis CCNL, per cui da tale data e quindi dall'assunzione del marzo 2019 (e con durata quadriennale) sicuramente l'orario di lavoro applicabile al era di 47 ore settimanali. Parte_1
In ogni caso, l'istruttoria testimoniale non consente di ritenere superato tale limite orario, dovendosi ricordare che
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario gravaun onere proba torio rigoroso”, “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (così, cass. civ. 16150/18 e cass. civ. 4076/18).
Fatta questa premessa, i testi indotti da parte ricorrente non sono stati in grado di offrire elementi sufficientemente precisi, posto che il non pare fosse sempre Tes_1
addetto al giro (v. Controparte_2
dep. ). Tes_1
Il teste ha comunque dichiarato che il giro non era sempre lo stesso e si sviluppava su diversi orari in base agli scarichi (v. dep.
). Tes_1 Il ha addirittura riferito che dalle Tes_1
12.00 alle 13.00, visto che le consegne erano rivolte a ristoranti e pizzerie, non potevano scaricare, ma rimanere sul mezzo ad aspettare (v. dep. ). Tes_1
I testi indotti dalla resistente hanno ricordato che i giri di Controparte_2
partivano tra le 6.00-6.30-7.00 e
[...]
terminavano tra le 12.30-13.00-13.30-14.00
(v. dep. e ). Tes_2 Tes_3
Tali affermazioni hanno una intrinseca logicità, considerato che Controparte_2
opera nel settore della ristorazione,
[...]
per cui è ragionevole che i giri venissero costruiti evitando, ove possibile, le consegne durante il servizio del pranzo, cosa che giustifica la partenza delle 6.00.
In definitiva, per tutte le motivazioni esposte, anche in considerazione della matura discontinua della prestazione, non può ritenersi che sia emerso, per tutta la durata del rapporto e con un sufficiente grado di specificità, l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, per cui la domanda relativa al compenso per lavoro straordinario non può essere accolta (come del resto convenuto dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'1.12.2025). Passando invece ad analizzare la domanda inerente l'indennità di trasferta, l'art. 62
CCNL trasporto prevede al suo terzo comma che “il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano” (v. CCNL in atti).
I successivi commi 8 e 9 stabiliscono che
“il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative” (comma 8)
e “nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30”
(v. CCNL in atti). Il teste consulente del lavoro Tes_4
della resistente e dipendente della CNA, ha precisato che “ai fini della trasferta si guarda il cd. impegno giornaliero ovvero da quando si parte a quando si arriva. Si calcolano le ore durante le quali l'autista
è stato in giro in territorio extraurbano.
Ai fini della trasferta si computano anche i periodi di riposo, si tratta del cd. nastro giornaliero” (v. dep. ). Tes_4
In relazione al giro del ricorrente, il ha dedotto che ogni giorno Parte_1
prendeva servizio presso la sede della CP_1
da dove partiva con il mezzo
[...]
aziendale per recarsi a Gorlago, presso la ove caricava e da lì Controparte_2
effettuava consegne tra Bergamo, la
[...]
e la . Pt_2 Parte_3
Tali circostanze, che non sono state contestate dalla resistente, consentono di ritenere che il ricorrente effettuasse quotidianamente consegne in territorio extraurbano per oltre le 6 ore richieste dall'art. 62, comma 8, CCNL, con conseguente diritto del ricorrente all'indennità di trasferta nella misura, non contestata, di €
15.652,60.
In definitiva, la domanda può essere accolta nei termini sopra evidenziati, con condanna della al Controparte_1
pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma complessiva lorda di €
15.652,60, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura di 2/3, potendosi compensare l'ulteriore terzo, atteso il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1565/2024 R.G.:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, della somma lorda di € 15.652,60,
[...]
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
dei 2/3 delle spese Parte_1
processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 4.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore terzo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'11 dicembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1565/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. G. Barelli)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno della domanda, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentirla condannare al
[...]
pagamento della somma di € 23.187,60, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la
[...]
dal 29.3.2019 Controparte_1
come autista ed inquadramento al livello F2
CCNL autotrasporti e di aver quotidianamente condotto una motrice per la quale era richiesta la patente C, deduceva di non essere stato correttamente retribuito per le trasferte ed il lavoro straordinario.
Il , nel dare atto di essere sempre Parte_1
stato assegnato all'appalto presso
[...]
riferiva di aver effettuato Controparte_2
consegne tra Bergamo, la e la Parte_2
. Parte_3
Il ricorrente precisava di aver lavorato dal martedì al venerdì dalle 6.30 alle 16.30 ed il sabato dalle 6.00 alle 15.00 ed evidenziava come le buste paga non menzionassero il lavoro straordinario e solo sporadicamente la trasferta.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La si Controparte_1
costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, richiamando la dichiarazione di discontinuità effettuata ai sensi dell'art. 11 bis CCNL, contestava il diritto al dedotto straordinario, evidenziando come il contratto individuale di lavoro prevedesse un orario di 47 ore settimanali, quasi mai raggiunto, anche in considerazione del fatto che le consegne venivano sospese nella fascia oraria dalle 12.00 alle 14.00.
La convenuta contestava altresì il diritto alla trasferta. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
Il ricorrente ha lavorato per la
[...]
dal 29.3.2019 Controparte_1
come autista ed inquadramento al livello F2
CCNL autotrasporti (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Il contratto di assunzione del Parte_1
prevedeva un orario di lavoro a “tempo pieno pari a 47 ore settimanali in quanto trattasi di lavoro discontinuo” (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Passando, quindi, ad analizzare la questione relativa allo straordinario, al personale inquadrato alla qualifica 2 sono applicabili le previsioni di cui all'art. 11 bis CCNL.
Quest'ultima disposizione, nella versione vigente dal 3.12.2017 al 31.12.2019 stabiliva che “1. In deroga a quanto previsto dall'art. il comma 1, primo alinea, per il personale viaggiante inquadrato nella qualifica 3 lett. A, B, C e nella qualifica
2 lett. E, F, impiegato in mansioni discontinue, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti C.E. 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
L'applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante di cui sopra, ovvero l'estensione da 39 a 47 ore per i lavoratori inquadrati alla qualifica 2 lettera D, è soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra con una delle seguenti modalità: - la verifica si intende esperita da parte dell'azienda inviando, una sola volta, alle OO.SS. competenti territorialmente stipulanti il presente
C.C.N.L., anche per il tramite dell'associazione datoriale stipulante il presente C.C.N.L. cui l'impresa aderisce, un'apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al presente comma. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti autisti, distinto per qualifica/parametro retributivo. In caso di richiesta di incontro da parte delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione;
- la verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell'associazione datoriale stipulante il presente C.C.N.L. cui l'impresa aderisce o conferisce mandato, un'apposita comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituti tra le
OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente C.C.N.L.; - fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L., per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell'artigianato, la verifica potrà essere effettuata con le modalità previste nella sezione artigiana del presente C.C.N.L..
La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperita con una delle modalità di cui sopra e avrà validità di 4 anni” (v. doc. 3 CCNL fasc. resistente).
La datrice di lavoro, il 6.10.2018, ha inviato alle rappresentanze sindacali la comunicazione di cui alla prima ipotesi di verifica delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 11 bis CCNL, per cui da tale data e quindi dall'assunzione del marzo 2019 (e con durata quadriennale) sicuramente l'orario di lavoro applicabile al era di 47 ore settimanali. Parte_1
In ogni caso, l'istruttoria testimoniale non consente di ritenere superato tale limite orario, dovendosi ricordare che
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario gravaun onere proba torio rigoroso”, “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (così, cass. civ. 16150/18 e cass. civ. 4076/18).
Fatta questa premessa, i testi indotti da parte ricorrente non sono stati in grado di offrire elementi sufficientemente precisi, posto che il non pare fosse sempre Tes_1
addetto al giro (v. Controparte_2
dep. ). Tes_1
Il teste ha comunque dichiarato che il giro non era sempre lo stesso e si sviluppava su diversi orari in base agli scarichi (v. dep.
). Tes_1 Il ha addirittura riferito che dalle Tes_1
12.00 alle 13.00, visto che le consegne erano rivolte a ristoranti e pizzerie, non potevano scaricare, ma rimanere sul mezzo ad aspettare (v. dep. ). Tes_1
I testi indotti dalla resistente hanno ricordato che i giri di Controparte_2
partivano tra le 6.00-6.30-7.00 e
[...]
terminavano tra le 12.30-13.00-13.30-14.00
(v. dep. e ). Tes_2 Tes_3
Tali affermazioni hanno una intrinseca logicità, considerato che Controparte_2
opera nel settore della ristorazione,
[...]
per cui è ragionevole che i giri venissero costruiti evitando, ove possibile, le consegne durante il servizio del pranzo, cosa che giustifica la partenza delle 6.00.
In definitiva, per tutte le motivazioni esposte, anche in considerazione della matura discontinua della prestazione, non può ritenersi che sia emerso, per tutta la durata del rapporto e con un sufficiente grado di specificità, l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, per cui la domanda relativa al compenso per lavoro straordinario non può essere accolta (come del resto convenuto dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'1.12.2025). Passando invece ad analizzare la domanda inerente l'indennità di trasferta, l'art. 62
CCNL trasporto prevede al suo terzo comma che “il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano” (v. CCNL in atti).
I successivi commi 8 e 9 stabiliscono che
“il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative” (comma 8)
e “nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30”
(v. CCNL in atti). Il teste consulente del lavoro Tes_4
della resistente e dipendente della CNA, ha precisato che “ai fini della trasferta si guarda il cd. impegno giornaliero ovvero da quando si parte a quando si arriva. Si calcolano le ore durante le quali l'autista
è stato in giro in territorio extraurbano.
Ai fini della trasferta si computano anche i periodi di riposo, si tratta del cd. nastro giornaliero” (v. dep. ). Tes_4
In relazione al giro del ricorrente, il ha dedotto che ogni giorno Parte_1
prendeva servizio presso la sede della CP_1
da dove partiva con il mezzo
[...]
aziendale per recarsi a Gorlago, presso la ove caricava e da lì Controparte_2
effettuava consegne tra Bergamo, la
[...]
e la . Pt_2 Parte_3
Tali circostanze, che non sono state contestate dalla resistente, consentono di ritenere che il ricorrente effettuasse quotidianamente consegne in territorio extraurbano per oltre le 6 ore richieste dall'art. 62, comma 8, CCNL, con conseguente diritto del ricorrente all'indennità di trasferta nella misura, non contestata, di €
15.652,60.
In definitiva, la domanda può essere accolta nei termini sopra evidenziati, con condanna della al Controparte_1
pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma complessiva lorda di €
15.652,60, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura di 2/3, potendosi compensare l'ulteriore terzo, atteso il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1565/2024 R.G.:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, della somma lorda di € 15.652,60,
[...]
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
dei 2/3 delle spese Parte_1
processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 4.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore terzo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini