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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2941/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16425/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Logistica E Trasporti Srls Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500041444000 IRES-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2822/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente: LE PARTI RESISTENTI INSISTONO NEL RIGETTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva .
Si costituivano le parti convenute che rilevando la correttezza del proprio operato e dando prova dell'avvenuta notifica degli atti pregressi chiedevano il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Infatti al contribuente era stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 25.09.2023 la cartella di pagamento n.07120230091996129000 da parte di ADER, seguita poi, a seguito del mancato assolvimento dell'obbligo tributario, dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Pertanto nessuna prescrizione è maturata ed a fronte del mancato pagamento della cartella legittimamente l'ADER ha notificato il prevviso di fermo amministativo.
Alla soccombensa consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate direttamente in motivazione, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della circostanza che la difesa dell'Agenzia delle entrate è avvenuta attraverso un funzionario interno all'ufficio.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE
SI LIQUIDANO IN EURO 1845,00 PER ONORARI OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE IN
FAVORE DELL'ADER ED EURO 1474,00 OMNICOMPRENSIVE IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE
DIREZ.NE PROV.LE I NAPOLI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16425/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Logistica E Trasporti Srls Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500041444000 IRES-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2822/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente: LE PARTI RESISTENTI INSISTONO NEL RIGETTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva .
Si costituivano le parti convenute che rilevando la correttezza del proprio operato e dando prova dell'avvenuta notifica degli atti pregressi chiedevano il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Infatti al contribuente era stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 25.09.2023 la cartella di pagamento n.07120230091996129000 da parte di ADER, seguita poi, a seguito del mancato assolvimento dell'obbligo tributario, dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Pertanto nessuna prescrizione è maturata ed a fronte del mancato pagamento della cartella legittimamente l'ADER ha notificato il prevviso di fermo amministativo.
Alla soccombensa consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate direttamente in motivazione, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della circostanza che la difesa dell'Agenzia delle entrate è avvenuta attraverso un funzionario interno all'ufficio.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE
SI LIQUIDANO IN EURO 1845,00 PER ONORARI OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE IN
FAVORE DELL'ADER ED EURO 1474,00 OMNICOMPRENSIVE IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE
DIREZ.NE PROV.LE I NAPOLI