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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PICHLER KURT, Presidente DEFANT ANNA ROSA, Relatore SCHUELMERS VON PERNWERTH ROBERT, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T023124000P002 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T023124000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T023124000P002 BOLLO R.G.R. 172/2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I rappresentanti delle parti si riportano ai propri atti scritti, confermano la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il menzionato ricorso la Ricorrente_1 S.p.A. con sede in Luogo_1 si è opposta alla pretesa tributaria pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano, onde ottenere l'annullamento del sopra emarginato avviso di liquidazione afferente rispettivamente ad imposta di registro, ipotecarie e di bollo.
Al riguardo la Società ricorrente, nell'opporsi alla negazione dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, rappresenta che la sottesa fattispecie si riferisce ad un “atto di trasformazione del territorio” ai sensi dell'art. 20, legge 10/1977 e ravvisa che essa rientri nell'ambito di cui all'art. 32, comma 2 del DPR n. 601/1973, il quale prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, focalizzando, proprio, come la Luogo_1convenzione stipulata con il Comune di rappresenti un atto preordinato alla predetta trasformazione del territorio e, pertanto, sia soggetto all'imposta di registro in misura fissa ex art. 32, secondo comma del D.P.R. An. 601/1973.
In corso di giudizio l'Agenzia delle Entrate ha proposto di addivenire ad un accordo di conciliazione, mediante il quale l'Ufficio, tenuto conto del ravvisato vizio motivazionale riguardante la pretesa dell'imposta proporzionale di registro e con rinuncia alla pretesa sull'imposta proporzionale di registro per € 11.990,00, conferma, invece, le pretese avanzate con lo stesso avviso di liquidazione inerenti all'imposta ipotecaria per € 200,00 e l'integrazione dell'imposta di bollo per € 80,00.
Di seguito è pervenuto in atti l'accordo conciliativo n. 500028/2025 dd. 15.09.2025, munito di dichiarazione di parte ricorrente di accettare i termini e le modalità di pagamento, ivi comprese le somme in esso liquidate, nonché la compensazione delle spese di giudizio.
Visto l'art.46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546
R.G.R. 172/2025
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 1
dichiara
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
dichiara
interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bolzano, lì 10 febbraio 2026
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Defant dott. Kurt Pichler
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PICHLER KURT, Presidente DEFANT ANNA ROSA, Relatore SCHUELMERS VON PERNWERTH ROBERT, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T023124000P002 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T023124000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T023124000P002 BOLLO R.G.R. 172/2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I rappresentanti delle parti si riportano ai propri atti scritti, confermano la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il menzionato ricorso la Ricorrente_1 S.p.A. con sede in Luogo_1 si è opposta alla pretesa tributaria pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano, onde ottenere l'annullamento del sopra emarginato avviso di liquidazione afferente rispettivamente ad imposta di registro, ipotecarie e di bollo.
Al riguardo la Società ricorrente, nell'opporsi alla negazione dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, rappresenta che la sottesa fattispecie si riferisce ad un “atto di trasformazione del territorio” ai sensi dell'art. 20, legge 10/1977 e ravvisa che essa rientri nell'ambito di cui all'art. 32, comma 2 del DPR n. 601/1973, il quale prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, focalizzando, proprio, come la Luogo_1convenzione stipulata con il Comune di rappresenti un atto preordinato alla predetta trasformazione del territorio e, pertanto, sia soggetto all'imposta di registro in misura fissa ex art. 32, secondo comma del D.P.R. An. 601/1973.
In corso di giudizio l'Agenzia delle Entrate ha proposto di addivenire ad un accordo di conciliazione, mediante il quale l'Ufficio, tenuto conto del ravvisato vizio motivazionale riguardante la pretesa dell'imposta proporzionale di registro e con rinuncia alla pretesa sull'imposta proporzionale di registro per € 11.990,00, conferma, invece, le pretese avanzate con lo stesso avviso di liquidazione inerenti all'imposta ipotecaria per € 200,00 e l'integrazione dell'imposta di bollo per € 80,00.
Di seguito è pervenuto in atti l'accordo conciliativo n. 500028/2025 dd. 15.09.2025, munito di dichiarazione di parte ricorrente di accettare i termini e le modalità di pagamento, ivi comprese le somme in esso liquidate, nonché la compensazione delle spese di giudizio.
Visto l'art.46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546
R.G.R. 172/2025
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 1
dichiara
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
dichiara
interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bolzano, lì 10 febbraio 2026
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Defant dott. Kurt Pichler