CASS
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2025, n. 37085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37085 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTAR AYOUB nato il [...] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TT AR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Adriano Capaccioli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, emessa il 17 giugno 2022, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggravato perché commesso su beni posti all'interno di una Stazione dei Carabinieri. 2. Ricorre per cassazione UB AN, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte applicato analogicamente la disciplina della sospensione dei termini feriali, che, applicata al caso di specie, non avrebbe permesso di Penale Sent. Sez. 2 Num. 37085 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 21/10/2025 ritenere tardivo l'atto di appello spostando di un giorno il termine di deposito della sentenza in considerazione del fatto che l'ultimo giorno utile per il deposito tempestivo cadeva di domenica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. La sentenza di primo grado era stata depositata il 17 giugno 2022 ed il Tribunale aveva assegnato il termine di trenta giorni per il deposito. La sentenza è stata depositata il 18 luglio 2022. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che il deposito fosse stato tempestivo, dal momento che il 17 luglio 2022 era una domenica;
ciò ha fatto in applicazione dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., regola generale — così espressamente indicata nel codice di rito - che non patisce eccezioni, neanche in relazione al calcolo del termine in dipendenza del periodo di sospensione feriale (in questo senso, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi;
Sez. 6, 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874). Per il che, il termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'atto di appello scadeva il 2 ottobre 2022, prorogato di diritto al 3 ottobre 2022 in considerazione del fatto che anche il 2 ottobre 2022 era una domenica. L'atto di appello è stato depositato il 13 ottobre 2022, circostanza non contestata che rende tardivo il mezzo di impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21/10/2025. 11
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TT AR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Adriano Capaccioli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, emessa il 17 giugno 2022, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggravato perché commesso su beni posti all'interno di una Stazione dei Carabinieri. 2. Ricorre per cassazione UB AN, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte applicato analogicamente la disciplina della sospensione dei termini feriali, che, applicata al caso di specie, non avrebbe permesso di Penale Sent. Sez. 2 Num. 37085 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 21/10/2025 ritenere tardivo l'atto di appello spostando di un giorno il termine di deposito della sentenza in considerazione del fatto che l'ultimo giorno utile per il deposito tempestivo cadeva di domenica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. La sentenza di primo grado era stata depositata il 17 giugno 2022 ed il Tribunale aveva assegnato il termine di trenta giorni per il deposito. La sentenza è stata depositata il 18 luglio 2022. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che il deposito fosse stato tempestivo, dal momento che il 17 luglio 2022 era una domenica;
ciò ha fatto in applicazione dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., regola generale — così espressamente indicata nel codice di rito - che non patisce eccezioni, neanche in relazione al calcolo del termine in dipendenza del periodo di sospensione feriale (in questo senso, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi;
Sez. 6, 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874). Per il che, il termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'atto di appello scadeva il 2 ottobre 2022, prorogato di diritto al 3 ottobre 2022 in considerazione del fatto che anche il 2 ottobre 2022 era una domenica. L'atto di appello è stato depositato il 13 ottobre 2022, circostanza non contestata che rende tardivo il mezzo di impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21/10/2025. 11