TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 22/12/2025, n. 23537
TAR
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii. – violazione degli art. 22 del d.lgs. N. 206 del 9 novembre 2007 – violazione dei principi europei di libertà di circolazione delle professioni, di concorrenza e di iniziativa economica – violazione della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – ingiustizia manifesta – violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 – eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa – arbitrarietà dell’azione – eccesso di potere per difetto di motivazione - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non sia affetto dai vizi denunciati. La Conferenza di servizi ha evidenziato differenze sostanziali tra la formazione spagnola (non universitaria, durata 2 anni, 2000 ore) e quella italiana (universitaria, durata 3 anni, 4500 ore), giustificando così la misura compensativa. Non sussiste sproporzione nella durata del tirocinio di 18 mesi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei considerando mm. 1, 3, 16 e 19 e dell’art. 14, commi 5 e 6, della direttiva 2005/36/CE – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, par. 1, let. C), 49, 52, 56 del T.F.U.E. – violazione del principio di non discriminazione e di concorrenza – violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 – difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non sia affetto dai vizi denunciati. La Conferenza di servizi ha evidenziato differenze sostanziali tra la formazione spagnola (non universitaria, durata 2 anni, 2000 ore) e quella italiana (universitaria, durata 3 anni, 4500 ore), giustificando così la misura compensativa. Non sussiste sproporzione nella durata del tirocinio di 18 mesi.

  • Rigettato
    Richiesta di annullamento o riduzione della misura compensativa per sproporzione

    Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che gli Stati membri non sono obbligati a prendere in considerazione titoli non legalmente riconosciuti o privi di carattere ufficiale nello Stato membro di ottenimento. In fattispecie analoga, questo TAR ha già respinto ricorsi basati su argomentazioni simili, ritenendo la misura compensativa adeguatamente motivata e proporzionata.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che gli Stati membri non sono obbligati a prendere in considerazione titoli non legalmente riconosciuti o privi di carattere ufficiale nello Stato membro di ottenimento. In fattispecie analoga, questo TAR ha già respinto ricorsi basati su argomentazioni simili, ritenendo la misura compensativa adeguatamente motivata e proporzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 22/12/2025, n. 23537
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23537
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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