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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1202/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1202/2022 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CHIMINAZZO LUCA e Giuseppina D'AQUINO, domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Bassano del Grappa ricorrente contro
Controparte_1
CP_1 [...]
Parte_2
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. TESTA ANGELANTONIO e domiciliati presso lo studio professionale dell'avv. Francesca GALLIO in Dueville resistente e con l'intervento di
CP_2
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e Odetta DONAZZAN e domiciliato presso la sede di CP_2
Vicenza intervenuto conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 04/11/2025.
pagina 1 di 12 Oggetto: Risarcimento danni da infortunio. motivazione Con ricorso depositato in data 17/11/2022, il ricorrente, dipendente della società convenuta - in precedenza Controparte_3
- dal 2014 al 2021 con contratto di apprendistato professionalizzante e
[...] qualifica di tornitore, chiedeva la condanna della datrice di lavoro e dei soci all'epoca del fatto illimitatamente responsabili al risarcimento dei danni subiti a seguito di infortunio avvenuto in data 24/07/2019, comportante esiti di invalidità permanente. Secondo quanto rappresentato in ricorso, il dipendente, mentre era intento ad eseguire una lavorazione sul tornio 480, diverso da quello CP_4 solitamente usato (mod. , secondo le istruzioni ricevute Controparte_5 dai convenuti, veniva colpito violentemente dal pezzo in lavorazione e dalla porta scorrevole da esso divelta, a seguito della proiezione del pezzo dalla sede ove era in lavorazione. L'urto provocava gravi lesioni (“Trauma cranio-facciale di natura commotiva produttivo di frattura dell'osso nasale proprio sinistro, di ferita l.c. del labbro superiore e della regione occipitale e parietale sinistra, di avulsione dell'incisivo centrale superiore sinistro e di frattura della corona dell'incisivo centrale superiore destro e dell'incisivo laterale superiore sinistro, lesione del tronco anonimo e della pars membranacea della trachea, trauma cervico-dorsale produttivo di frattura del processo spinoso della 2° vertebra dorsale, di trauma toracico produttivo di frattura della 1° costa di sinistra, di frattura della quarta e quinta costola di sinistra e di pneumotorace destro”), che rendevano necessario l'immediato soccorso con ambulanza e il ricovero in terapia intensiva. Le lesioni subite comportavano secondo quanto rappresentato un'invalidità temporanea di 220 giorni ed esiti permanenti valutati in una percentuale del 18% dall , CP_2 con un danno biologico quantificato dal ricorrente in percentuale del 24%. Con memoria depositata in data 12/12/2022 è intervenuto in giudizio l , CP_2 ai sensi dell'art. 105 c.p.c., esercitando l'azione di regresso per ottenere la condanna di tutti i convenuti al pagamento di quanto erogato dall'Istituto al lavoratore infortunato. Si costituivano quindi in giudizio i convenuti, contestando quanto dedotto in merito alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio, sostenendo la responsabilità del lavoratore per avere omesso di azionare il comando “reset” prima di iniziare la lavorazione del nuovo pezzo e negando comunque qualsiasi pagina 2 di 12 responsabilità per l'accaduto, essendo il macchinario a norma ed il dipendente formato ed esperto nel suo utilizzo.
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria mediante assunzione di prova testimoniale al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno biologico, e conferimento incarico di CTU medico legale, volta ad accertare l'entità delle lesioni subite dal ricorrente, la riconducibilità di esse all'evento lesivo, la permanenza di eventuali limitazioni alla capacità lavorativa. Successivamente al deposito della relazione di CTU, venivano richiesti chiarimenti al consulente, sollecitati da parte ricorrente, cui seguiva deposito di integrazione alla relazione di consulenza;
depositava quindi CP_2 documentazione aggiornata relativa alle prestazioni erogate all'infortunato.
Alla luce delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, le domande del ricorrente e dell'Istituto intervenuto, formulate nei confronti dei convenuti, devono essere accolte nei limiti che si diranno.
La dinamica dell'infortunio risulta pacifica per quanto riguarda l'evento lesivo (proiezione del pezzo in lavorazione con scardinamento della porta scorrevole del tornio, tipologia e modalità della lavorazione in corso), confermato peraltro dalla ricostruzione effettuata dallo SPISAL. Ciò che risulta contestato è il fatto che il ricorrente avesse o meno rispettato la sequenza di comandi da impartire alla macchina, in quanto egli sostiene di aver correttamente agito, in particolare azionando il comando “reset” prima di avviare la lavorazione del pezzo, mentre i convenuti affermano che la mancata attivazione di tale comando sia stata la causa della collisione tra l'utensile bareno e la barra interposta tra la contropunta del tornio e il pezzo da lavorare, collisione che ha deformato la barra in rotazione provocando un effetto leva cha a sua volta ha proiettato il pezzo in lavorazione, del peso di 150 kg, contro la porta scorrevole scardinandola.
Gli accertamenti condotti dallo SPISAL, anche tramite prove tecniche ed analisi dei dati rinvenuti sul computer della macchina, indicativi delle sequenze di comandi impartiti dall'operatore in fase di programmazione del ciclo di lavoro, hanno accertato la mancata registrazione del comando “reset” dopo la modifica del programma di lavorazione. Hanno inoltre accertato una palese manomissione della serratura elettrica di sicurezza della porta scorrevole, che avrebbe avuto la pagina 3 di 12 funzione di impedire l'avvio della macchina se non con la porta perfettamente chiusa, e l'integrità del bordo battente della porta, circostanza quest'ultima indicativa della non completa chiusura della porta con incastro sulla controporta al momento del sinistro (invero, secondo i tecnici dello SPISAL, la particolare conformazione del bordo della porta e della controporta, avrebbe opposto una maggior resistenza all'impatto con il pezzo in lavorazione).
Dal quadro fattuale emerso la responsabilità datoriale deve ritenersi provata, a prescindere dall'esistenza o meno di un errore del ricorrente nel digitare la sequenza di comandi. L'inserimento della barra non in dotazione al tornio, costruita appositamente dall'azienda, rappresenta di per sé una condotta violativa del dovere del datore di lavoro di garantire la sicurezza dei dipendenti, in quanto potenzialmente idonea ad alterare il funzionamento della macchina che non è stata su di essa testata dalla casa produttrice, e di interferire con eventuali sistemi di sicurezza. Nel caso di specie, essa ha effettivamente provocato l'espulsione del pezzo perché è entrata in contatto, nella rotazione ad alta velocità, con il bareno azionatosi a causa dell'avvio della fase N4 anziché di quella N1, ed ha agito come leva sul pezzo in lavorazione sganciandolo dalle ganasce del mandrino e provocandone la proiezione verso l'esterno, contro la porta. La modalità di lavorazione con utilizzo della barra al fine di stabilizzare maggiormente il pezzo fissato al mandrino, come detto, era stata adottata dal ricorrente su indicazione dei convenuti, come confermato da in sede di interrogatorio Parte_2 libero. Tale modalità ha comportato un utilizzo della macchina non conforme alle impostazioni di fabbrica e pertanto del tutto estraneo alle valutazioni sulla sicurezza delle lavorazioni e alle relative misure preventive. Nello stesso manuale d'uso, allegato agli atti d'indagine dello SPISAL (doc. 18 ric.) si legge a pag. 7, al paragrafo 1.2 Precauzioni generali – PERICOLO, “Non eseguire modifiche che possano compromettere la sicurezza della macchina. Il costruttore non si assume la responsabilità per problemi o incidenti dovuti ad uso improprio della machina”, e a pag. 6, cap. 1, Introduzione al manuale: “Il documento non approfondisce informazioni riguardanti installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione straordinaria, riparazione ed installazione di eventuali accessori, poiché tali operazioni andranno eseguite sempre ed invia esclusiva dalla ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA”. La collocazione di una barra mobile non può peraltro essere assimilata alla presenza nel tornio della contropunta su cui la stessa poggiava, trattandosi, nel caso di quest'ultima, di pagina 4 di 12 organo della macchina stabilmente fissato alla stessa il cui ingombro ed utilizzo, e le relative interferenze con gli utensili da inseriti nella cd. torretta, come il bareno, sono analiticamente illustrati nel manuale (v. pagg. 38, punto 2.3.5, e pagg. 75 e ss., punti 3.6.1 e ss., nonché pagg. 313 e ss, punti 8.15 e ss.). A fronte di una simile ricostruzione dei fatti, deve affermarsi la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme volte alla protezione della salute dei lavoratori ed alla prevenzione degli infortuni, ed in particolare per non aver preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso (art. 71 c. 4 lett. a) n. 1 del D.lgs. 81/2008). Deve inoltre rilevarsi che, come riscontrato dai funzionari SPISAL intervenuti, il ricorrente, pur essendo apprendista, aveva a disposizione la chiave che consentiva di intervenire sulla programmazione del tornio, tanto che l'errore a lui attribuito dai convenuti si sarebbe verificato proprio in occasione di un intervento di modifica della programmazione di un ciclo produttivo. Inverosimile appare poi la tesi dei convenuti in ordine alla riscontrata manomissione della elettroserratura con attuatore meccanico separato, avente la funzione di impedire il funzionamento della macchina quando la porta non è perfettamente chiusa: dalle foto allegate al fascicolo SPISAL appare evidente che la manomissione non poteva essere stata realizzata estemporaneamente, in quanto la parte metallica inserita nella serratura avrebbe dovuto essere fissata al proprio supporto tramite due dadi, evidentemente rimossi. Pur non essendosi i tecnici SPISAL espressi in termini di certezza, appare verosimile che una chiusura completa della porta con inserimento del bordo all'interno della scanalatura della controporta avrebbe garantito una maggior resistenza della porta stessa all'urto del pezzo proiettato. Deve ritenersi inoltre sussistente la responsabilità datoriale, derivante dagli obblighi di protezione e prevenzione a tutela della salute dei dipendenti, anche ai sensi all'art. 2087 c.c., in quanto, a fronte degli accadimenti accertati, varrebbe ad esimere il datore di lavoro unicamente la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento, e tale prova non è stata fornita, essendo anzi emerso che la pericolosa modalità di effettuazione della lavorazione era stata disposta dai titolari stessi e veniva abitualmente osservata in azienda.
Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili, risulta documentalmente e non è comunque contestato che all'epoca dei fatti la società datrice di lavoro fosse la Controparte_3
pagina 5 di 12 poi divenuta I convenuti CP_3 Controparte_1 [...]
e risultano pertanto responsabili, oltre che in qualità di Parte_2 Parte_2 soci illimitatamente responsabili, per il ruolo datoriale rivestito (art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008), in solido con la convenuta società.
Non può invece essere riconosciuto, ai fini della riduzione del risarcimento dovuto, alcun concorso di colpa del ricorrente, quand'anche dovesse ritenersi che egli avesse erroneamente omesso di attivare il comando “reset”. Il mero errore nell'esecuzione della procedura di programmazione del ciclo di lavorazione non integra infatti il comportamento abnorme, eccentrico rispetto ai compiti assegnati, che solo potrebbe incidere causalmente sul verificarsi dell'infortunio (si veda, tra le altre, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023, così massimata: “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità)”).
Quanto alle conseguenze dell'infortunio subito, il consulente tecnico incaricato ha accertato che il ricorrente ha riportato, quali postumi permanenti, una
“sintomatologia soggettiva - di natura non solo algico disfunzionale. Stante la presenza di attendibili disturbi quali episodi di dolore e di sensazione di costrizione a livello tracheale, affaticamento respiratorio, significativa astenia, lieve alterazione fonetica (pronuncia della lettera
<>) - e da un complesso menomativo obiettivo caratterizzato da una apprezzabile sofferenza delle strutture osteo-mio-legamentose del rachide cervico-dorsale e da un danno prevalentemente anatomico a livello dell'apparato circolatorio ( tronco anonimo), dell'apparato respiratorio (trachea) e dell'apparato masticatorio (lesioni dentarie).”, con danno alla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente integrante un danno biologico permanente valutabile nella misura del 18%. Tale percentuale è stata confermata anche dopo la richiesta di chiarimenti formulata a seguito delle osservazioni di pagina 6 di 12 parte ricorrente in ordine alla mancata valorizzazione della frattura del processo spinoso della seconda vertebra dorsale, la quale, secondo il CTU, ha provocato esiti di natura soggettiva e al più concorso a determinare una “assai sfumata limitazione dei movimenti del capo” già considerata quale conseguenza del trauma del rachide cervico-dorsale. Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, il consulente ha riscontrato 20 giorni di danno biologico temporaneo totale, 70 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 70 giorni al 50%, 72 giorni al 25%, con grado di sofferenza tra medio e medio/elevata per tutta la fase temporanea. Le risultanze della CTU appaiono immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione agli atti, e su di esse può dunque fondarsi l'accertamento del danno subito dal ricorrente. Discende dall'accertata responsabilità datoriale nella verificazione dell'infortunio, e dal nesso di causalità che il CTU ha ravvisato tra l'evento e le lesioni riscontrate, l'obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore infortunato per i danni o quota di essi non coperti dall'indennizzo erogato da in forma di rendita, e CP_2 quindi del c.d. danno biologico permanente differenziale, del danno morale e del danno biologico temporaneo, questi ultimi non indennizzabili dall e CP_2 pertanto qualificabili correttamente come danni complementari (si veda Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, così massimata: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. CP_2
38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che CP_2 detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_2 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, CP_2
pagina 7 di 12 la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)”). Detti pregiudizi sono liquidabili, sulla base di quanto accertato dal CTU, con l'applicazione dei coefficienti stabiliti nelle tabelle elaborate nel 2024 dal Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, categoria comprensiva del danno biologico e del danno morale. Per il relativo calcolo deve quindi essere fatto riferimento al grado di menomazione individuato dal CTU (18%). In considerazione di quanto emerge dalla relazione del CTU sull'idoneità dell'intero complesso menomativo ad incidere in maniera rilevante sull'attività ludico-sportiva, e in considerazione degli esiti dell'istruttoria orale che ha fornito la prova sia delle pregresse pratiche sportive (bicicletta e calcetto) a cui era regolarmente dedito il ricorrente prima dell'infortunio, sia del fatto che esse siano state abbandonate o drasticamente ridotte (si vedano le dichiarazioni rese dai testi e in data 21/05/2024), in ordine alla Tes_1 Tes_2 personalizzazione del danno appare congruo applicare al valore tabellare di base un aumento percentuale del 20% (rispetto al limite massimo del 41%) (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, così massimata: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento)). Dall'applicazione dei suddetti criteri, e considerando altresì quanto accertato dal CTU relativamente al danno biologico temporaneo, i danni non patrimoniali subiti dal ricorrente sono così quantificabili:
- danno non patrimoniale permanente, con riferimento all'età (23 anni) e al grado di menomazione (18%): euro 76.642, di cui:
• euro 57.196,00 a titolo di danno biologico;
aumentato del 20% per la personalizzazione: euro 68.635,20;
pagina 8 di 12 • euro 19.446,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore, aumentato del 25% per la personalizzazione: euro 23.335,20;
- danno non patrimoniale temporaneo:
• 20 gg di invalidità assoluta con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*100%*20=euro 3.018,60
• 70 gg di invalidità al 75% con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*75%*70=euro 7.923,82
• 70 gg di invalidità al 50% con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*50%*70=euro 5.282,55
• 72 gg di invalidità al 25% con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*25%*72=euro 2.716,74 totale danno non patrimoniale temporaneo: euro 18.941,71. Per determinare quanto sia dovuto dai convenuti al lavoratore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, all'importo relativo al danno biologico permanente deve essere detratto quanto già erogato al medesimo titolo da CP_2 sotto forma di ratei di rendita, pari a euro 8.832,06, nonché il valore capitale della rendita per la quota danno biologico, pari a euro 69.792,36. Detti importi vanno sottratti, nel rispetto del criterio di computo per poste omogenee, alla quota di danno civilistico sopra riportata relativa al solo danno biologico permanente (v. Cass. 9112/2019 sopra citata). L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale risulta pertanto pari a zero, poiché quanto erogato e dovuto da a tale titolo (euro 8.832,06+69.792,36) è superiore CP_2 all'importo sopra indicato (euro 68.635,20). Sono invece integralmente dovuti gli importi sopra calcolati per il danno non patrimoniale per sofferenza interiore, pari ad euro 23.335,20, e per il danno biologico temporaneo, pari ad euro 18.941,71. Quanto al danno patrimoniale, è dovuto il rimborso delle spese mediche non rimborsate dall , pari ad euro 1.820,00 (doc. 27 ricorrente, la cui congruità CP_2
è stata confermata dal CTU), a cui va sommata, trattandosi di voce di danno patrimoniale determinata dalla necessità di azionare in giudizio il proprio diritto al risarcimento, il costo per la consulenza medico legale stragiudiziale (euro 450,00: doc. 24 ric.).
pagina 9 di 12 Risulta pertanto l'importo complessivo di euro 44.546,91 (23.335,20 + 18.941,71
+ 1.820,00 + 450,00 = 44.546,91).
L'importo relativo al danno non patrimoniale (euro 42.276,91) deve essere devalutato alla data del fatto, e rivalutato annualmente per il calcolo degli interessi dovuti.
Nulla risulta dovuto invece a titolo di risarcimento di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa, non richiesto in ricorso, e comunque liquidato da sulla base di un'invalidità pari a quella accertata in giudizio CP_2
(18%), come da documentazione depositata dall , sotto forma di rendita CP_2
(valore capitale al 29/10/2025 pari ad euro 79.286,03, oltre ratei già corrisposti per euro 8.728,62).
Venendo alle domande poste dalla parte intervenuta, in considerazione dell'accertata responsabilità dei convenuti nella verificazione dell'infortunio, la domanda formulata dall deve essere parzialmente accolta. CP_2
I limiti del diritto di rivalsa dell , per l'azione di regresso, coincidono con CP_2 la quantificazione del danno civilistico, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Sez. L - , Sentenza n. 5385 del 07/03/2018 (Rv. 647484 - 01), così massimata: “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno CP_2 civilistico subito dal lavoratore;
ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell , stabilendo, quindi, se CP_2
l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite.”). Quanto alla somma riconosciuta dall per danno biologico permanente, CP_2 sopra riportata nell'importo della quota parte dei ratei erogati (8.832,06) e della rendita capitalizzata (69.792,36), per un totale di euro 78.624,42, essa risulta superiore alla quantificazione del danno civilistico, che per la voce danno biologico puro risulta pari, come detto, ad euro 68.635,20: a tale importo andrà pertanto limitata la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell in CP_2 relazione all'indennizzo per danno biologico permanente. L'importo riconosciuto dall per danno patrimoniale da inabilità CP_2 temporanea (11.458,14) risulta contenuto entro i limiti del correlato danno civilistico, pari alle retribuzioni che il lavoratore infortunato avrebbe perduto in pagina 10 di 12 mancanza dell'intervento dell'istituto, essendo stato accertato dalla CTU un periodo di invalidità temporanea per un numero di giorni (232) pari a quello indennizzato dall : esso dovrà pertanto essere integralmente pagato dai CP_2 convenuti. L'importo riconosciuto dall , per il danno patrimoniale da invalidità CP_2 permanente, tramite la relativa quota di rendita, ammontante, tra ratei erogati (euro 8.728,62) e valore capitalizzato della rendita (euro 70.557,41) a complessivi euro 79.286,03, non potrà invece essere oggetto di condanna in regresso, in quanto il danno civilistico per perdita della capacità lavorativa è stato escluso dal CTU (v. pag. XIV della relazione di CTU, punto 7 delle conclusioni: “Non vi sono al contrario i presupposti biologici per riconoscere l'esistenza di un danno alla validità lavorativa” del ricorrente. Sono inoltre dovute all le spese mediche e per accertamenti sanitari CP_2 sostenute nell'interesse del lavoratore, che ammontano ad euro 324,94, e le spese mediche rimborsate per euro 3.184,75, la cui congruità è stata accertata dal CTU. Risulta pertanto dovuta all la complessiva somma di euro 83.603,03, oltre CP_2 ad interessi e rivalutazione,
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza dovuta all'accoglimento delle domande delle parti ricorrente ed intervenuta per somme sensibilmente inferiori a quelle richieste, possono essere compensate tra i convenuti e le suddette parti nella misura di un terzo, e poste a carico dei convenuti per la restante parte. Le stesse vengono liquidate, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore di dell'importo di euro 42.276,91, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo rispetto alla somma devalutata alla data dell'infortunio;
- Condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore di dell'importo di euro 2.270,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dal pagina 11 di 12 dovuto al saldo;
- Condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore dell dell'importo di euro 83.603,03, oltre rivalutazione e CP_2 interessi dal dovuto al saldo;
- Compensate nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti, condanna i convenuti e Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento della restante Parte_2 quota alle parti di seguito indicate, liquidando allo scopo, per l'intero:
− euro 13.395,00, oltre ad euro 379,50 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA), in favore di con Parte_1 distrazione a favore dei difensori antistatari;
− euro 12.228,00, oltre ad euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali, in favore di;
CP_2
- pone integralmente a carico di Controparte_1
e , in solido tra loro, le
[...] Parte_2 Parte_2 spese di CTU. Vicenza, 04/11/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1202/2022 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CHIMINAZZO LUCA e Giuseppina D'AQUINO, domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Bassano del Grappa ricorrente contro
Controparte_1
CP_1 [...]
Parte_2
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. TESTA ANGELANTONIO e domiciliati presso lo studio professionale dell'avv. Francesca GALLIO in Dueville resistente e con l'intervento di
CP_2
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. DALLA RIVA ROLANDO e Odetta DONAZZAN e domiciliato presso la sede di CP_2
Vicenza intervenuto conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 04/11/2025.
pagina 1 di 12 Oggetto: Risarcimento danni da infortunio. motivazione Con ricorso depositato in data 17/11/2022, il ricorrente, dipendente della società convenuta - in precedenza Controparte_3
- dal 2014 al 2021 con contratto di apprendistato professionalizzante e
[...] qualifica di tornitore, chiedeva la condanna della datrice di lavoro e dei soci all'epoca del fatto illimitatamente responsabili al risarcimento dei danni subiti a seguito di infortunio avvenuto in data 24/07/2019, comportante esiti di invalidità permanente. Secondo quanto rappresentato in ricorso, il dipendente, mentre era intento ad eseguire una lavorazione sul tornio 480, diverso da quello CP_4 solitamente usato (mod. , secondo le istruzioni ricevute Controparte_5 dai convenuti, veniva colpito violentemente dal pezzo in lavorazione e dalla porta scorrevole da esso divelta, a seguito della proiezione del pezzo dalla sede ove era in lavorazione. L'urto provocava gravi lesioni (“Trauma cranio-facciale di natura commotiva produttivo di frattura dell'osso nasale proprio sinistro, di ferita l.c. del labbro superiore e della regione occipitale e parietale sinistra, di avulsione dell'incisivo centrale superiore sinistro e di frattura della corona dell'incisivo centrale superiore destro e dell'incisivo laterale superiore sinistro, lesione del tronco anonimo e della pars membranacea della trachea, trauma cervico-dorsale produttivo di frattura del processo spinoso della 2° vertebra dorsale, di trauma toracico produttivo di frattura della 1° costa di sinistra, di frattura della quarta e quinta costola di sinistra e di pneumotorace destro”), che rendevano necessario l'immediato soccorso con ambulanza e il ricovero in terapia intensiva. Le lesioni subite comportavano secondo quanto rappresentato un'invalidità temporanea di 220 giorni ed esiti permanenti valutati in una percentuale del 18% dall , CP_2 con un danno biologico quantificato dal ricorrente in percentuale del 24%. Con memoria depositata in data 12/12/2022 è intervenuto in giudizio l , CP_2 ai sensi dell'art. 105 c.p.c., esercitando l'azione di regresso per ottenere la condanna di tutti i convenuti al pagamento di quanto erogato dall'Istituto al lavoratore infortunato. Si costituivano quindi in giudizio i convenuti, contestando quanto dedotto in merito alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio, sostenendo la responsabilità del lavoratore per avere omesso di azionare il comando “reset” prima di iniziare la lavorazione del nuovo pezzo e negando comunque qualsiasi pagina 2 di 12 responsabilità per l'accaduto, essendo il macchinario a norma ed il dipendente formato ed esperto nel suo utilizzo.
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria mediante assunzione di prova testimoniale al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della c.d. personalizzazione del danno biologico, e conferimento incarico di CTU medico legale, volta ad accertare l'entità delle lesioni subite dal ricorrente, la riconducibilità di esse all'evento lesivo, la permanenza di eventuali limitazioni alla capacità lavorativa. Successivamente al deposito della relazione di CTU, venivano richiesti chiarimenti al consulente, sollecitati da parte ricorrente, cui seguiva deposito di integrazione alla relazione di consulenza;
depositava quindi CP_2 documentazione aggiornata relativa alle prestazioni erogate all'infortunato.
Alla luce delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti e dell'istruttoria svolta, le domande del ricorrente e dell'Istituto intervenuto, formulate nei confronti dei convenuti, devono essere accolte nei limiti che si diranno.
La dinamica dell'infortunio risulta pacifica per quanto riguarda l'evento lesivo (proiezione del pezzo in lavorazione con scardinamento della porta scorrevole del tornio, tipologia e modalità della lavorazione in corso), confermato peraltro dalla ricostruzione effettuata dallo SPISAL. Ciò che risulta contestato è il fatto che il ricorrente avesse o meno rispettato la sequenza di comandi da impartire alla macchina, in quanto egli sostiene di aver correttamente agito, in particolare azionando il comando “reset” prima di avviare la lavorazione del pezzo, mentre i convenuti affermano che la mancata attivazione di tale comando sia stata la causa della collisione tra l'utensile bareno e la barra interposta tra la contropunta del tornio e il pezzo da lavorare, collisione che ha deformato la barra in rotazione provocando un effetto leva cha a sua volta ha proiettato il pezzo in lavorazione, del peso di 150 kg, contro la porta scorrevole scardinandola.
Gli accertamenti condotti dallo SPISAL, anche tramite prove tecniche ed analisi dei dati rinvenuti sul computer della macchina, indicativi delle sequenze di comandi impartiti dall'operatore in fase di programmazione del ciclo di lavoro, hanno accertato la mancata registrazione del comando “reset” dopo la modifica del programma di lavorazione. Hanno inoltre accertato una palese manomissione della serratura elettrica di sicurezza della porta scorrevole, che avrebbe avuto la pagina 3 di 12 funzione di impedire l'avvio della macchina se non con la porta perfettamente chiusa, e l'integrità del bordo battente della porta, circostanza quest'ultima indicativa della non completa chiusura della porta con incastro sulla controporta al momento del sinistro (invero, secondo i tecnici dello SPISAL, la particolare conformazione del bordo della porta e della controporta, avrebbe opposto una maggior resistenza all'impatto con il pezzo in lavorazione).
Dal quadro fattuale emerso la responsabilità datoriale deve ritenersi provata, a prescindere dall'esistenza o meno di un errore del ricorrente nel digitare la sequenza di comandi. L'inserimento della barra non in dotazione al tornio, costruita appositamente dall'azienda, rappresenta di per sé una condotta violativa del dovere del datore di lavoro di garantire la sicurezza dei dipendenti, in quanto potenzialmente idonea ad alterare il funzionamento della macchina che non è stata su di essa testata dalla casa produttrice, e di interferire con eventuali sistemi di sicurezza. Nel caso di specie, essa ha effettivamente provocato l'espulsione del pezzo perché è entrata in contatto, nella rotazione ad alta velocità, con il bareno azionatosi a causa dell'avvio della fase N4 anziché di quella N1, ed ha agito come leva sul pezzo in lavorazione sganciandolo dalle ganasce del mandrino e provocandone la proiezione verso l'esterno, contro la porta. La modalità di lavorazione con utilizzo della barra al fine di stabilizzare maggiormente il pezzo fissato al mandrino, come detto, era stata adottata dal ricorrente su indicazione dei convenuti, come confermato da in sede di interrogatorio Parte_2 libero. Tale modalità ha comportato un utilizzo della macchina non conforme alle impostazioni di fabbrica e pertanto del tutto estraneo alle valutazioni sulla sicurezza delle lavorazioni e alle relative misure preventive. Nello stesso manuale d'uso, allegato agli atti d'indagine dello SPISAL (doc. 18 ric.) si legge a pag. 7, al paragrafo 1.2 Precauzioni generali – PERICOLO, “Non eseguire modifiche che possano compromettere la sicurezza della macchina. Il costruttore non si assume la responsabilità per problemi o incidenti dovuti ad uso improprio della machina”, e a pag. 6, cap. 1, Introduzione al manuale: “Il documento non approfondisce informazioni riguardanti installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione straordinaria, riparazione ed installazione di eventuali accessori, poiché tali operazioni andranno eseguite sempre ed invia esclusiva dalla ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA”. La collocazione di una barra mobile non può peraltro essere assimilata alla presenza nel tornio della contropunta su cui la stessa poggiava, trattandosi, nel caso di quest'ultima, di pagina 4 di 12 organo della macchina stabilmente fissato alla stessa il cui ingombro ed utilizzo, e le relative interferenze con gli utensili da inseriti nella cd. torretta, come il bareno, sono analiticamente illustrati nel manuale (v. pagg. 38, punto 2.3.5, e pagg. 75 e ss., punti 3.6.1 e ss., nonché pagg. 313 e ss, punti 8.15 e ss.). A fronte di una simile ricostruzione dei fatti, deve affermarsi la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme volte alla protezione della salute dei lavoratori ed alla prevenzione degli infortuni, ed in particolare per non aver preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso (art. 71 c. 4 lett. a) n. 1 del D.lgs. 81/2008). Deve inoltre rilevarsi che, come riscontrato dai funzionari SPISAL intervenuti, il ricorrente, pur essendo apprendista, aveva a disposizione la chiave che consentiva di intervenire sulla programmazione del tornio, tanto che l'errore a lui attribuito dai convenuti si sarebbe verificato proprio in occasione di un intervento di modifica della programmazione di un ciclo produttivo. Inverosimile appare poi la tesi dei convenuti in ordine alla riscontrata manomissione della elettroserratura con attuatore meccanico separato, avente la funzione di impedire il funzionamento della macchina quando la porta non è perfettamente chiusa: dalle foto allegate al fascicolo SPISAL appare evidente che la manomissione non poteva essere stata realizzata estemporaneamente, in quanto la parte metallica inserita nella serratura avrebbe dovuto essere fissata al proprio supporto tramite due dadi, evidentemente rimossi. Pur non essendosi i tecnici SPISAL espressi in termini di certezza, appare verosimile che una chiusura completa della porta con inserimento del bordo all'interno della scanalatura della controporta avrebbe garantito una maggior resistenza della porta stessa all'urto del pezzo proiettato. Deve ritenersi inoltre sussistente la responsabilità datoriale, derivante dagli obblighi di protezione e prevenzione a tutela della salute dei dipendenti, anche ai sensi all'art. 2087 c.c., in quanto, a fronte degli accadimenti accertati, varrebbe ad esimere il datore di lavoro unicamente la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l'evento, e tale prova non è stata fornita, essendo anzi emerso che la pericolosa modalità di effettuazione della lavorazione era stata disposta dai titolari stessi e veniva abitualmente osservata in azienda.
Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili, risulta documentalmente e non è comunque contestato che all'epoca dei fatti la società datrice di lavoro fosse la Controparte_3
pagina 5 di 12 poi divenuta I convenuti CP_3 Controparte_1 [...]
e risultano pertanto responsabili, oltre che in qualità di Parte_2 Parte_2 soci illimitatamente responsabili, per il ruolo datoriale rivestito (art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008), in solido con la convenuta società.
Non può invece essere riconosciuto, ai fini della riduzione del risarcimento dovuto, alcun concorso di colpa del ricorrente, quand'anche dovesse ritenersi che egli avesse erroneamente omesso di attivare il comando “reset”. Il mero errore nell'esecuzione della procedura di programmazione del ciclo di lavorazione non integra infatti il comportamento abnorme, eccentrico rispetto ai compiti assegnati, che solo potrebbe incidere causalmente sul verificarsi dell'infortunio (si veda, tra le altre, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023, così massimata: “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità)”).
Quanto alle conseguenze dell'infortunio subito, il consulente tecnico incaricato ha accertato che il ricorrente ha riportato, quali postumi permanenti, una
“sintomatologia soggettiva - di natura non solo algico disfunzionale. Stante la presenza di attendibili disturbi quali episodi di dolore e di sensazione di costrizione a livello tracheale, affaticamento respiratorio, significativa astenia, lieve alterazione fonetica (pronuncia della lettera
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38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che CP_2 detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_2 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, CP_2
pagina 7 di 12 la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)”). Detti pregiudizi sono liquidabili, sulla base di quanto accertato dal CTU, con l'applicazione dei coefficienti stabiliti nelle tabelle elaborate nel 2024 dal Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, categoria comprensiva del danno biologico e del danno morale. Per il relativo calcolo deve quindi essere fatto riferimento al grado di menomazione individuato dal CTU (18%). In considerazione di quanto emerge dalla relazione del CTU sull'idoneità dell'intero complesso menomativo ad incidere in maniera rilevante sull'attività ludico-sportiva, e in considerazione degli esiti dell'istruttoria orale che ha fornito la prova sia delle pregresse pratiche sportive (bicicletta e calcetto) a cui era regolarmente dedito il ricorrente prima dell'infortunio, sia del fatto che esse siano state abbandonate o drasticamente ridotte (si vedano le dichiarazioni rese dai testi e in data 21/05/2024), in ordine alla Tes_1 Tes_2 personalizzazione del danno appare congruo applicare al valore tabellare di base un aumento percentuale del 20% (rispetto al limite massimo del 41%) (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, così massimata: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento)). Dall'applicazione dei suddetti criteri, e considerando altresì quanto accertato dal CTU relativamente al danno biologico temporaneo, i danni non patrimoniali subiti dal ricorrente sono così quantificabili:
- danno non patrimoniale permanente, con riferimento all'età (23 anni) e al grado di menomazione (18%): euro 76.642, di cui:
• euro 57.196,00 a titolo di danno biologico;
aumentato del 20% per la personalizzazione: euro 68.635,20;
pagina 8 di 12 • euro 19.446,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore, aumentato del 25% per la personalizzazione: euro 23.335,20;
- danno non patrimoniale temporaneo:
• 20 gg di invalidità assoluta con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*100%*20=euro 3.018,60
• 70 gg di invalidità al 75% con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*75%*70=euro 7.923,82
• 70 gg di invalidità al 50% con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*50%*70=euro 5.282,55
• 72 gg di invalidità al 25% con grado di sofferenza medio- medio/elevato: euro 150,93*25%*72=euro 2.716,74 totale danno non patrimoniale temporaneo: euro 18.941,71. Per determinare quanto sia dovuto dai convenuti al lavoratore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, all'importo relativo al danno biologico permanente deve essere detratto quanto già erogato al medesimo titolo da CP_2 sotto forma di ratei di rendita, pari a euro 8.832,06, nonché il valore capitale della rendita per la quota danno biologico, pari a euro 69.792,36. Detti importi vanno sottratti, nel rispetto del criterio di computo per poste omogenee, alla quota di danno civilistico sopra riportata relativa al solo danno biologico permanente (v. Cass. 9112/2019 sopra citata). L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale risulta pertanto pari a zero, poiché quanto erogato e dovuto da a tale titolo (euro 8.832,06+69.792,36) è superiore CP_2 all'importo sopra indicato (euro 68.635,20). Sono invece integralmente dovuti gli importi sopra calcolati per il danno non patrimoniale per sofferenza interiore, pari ad euro 23.335,20, e per il danno biologico temporaneo, pari ad euro 18.941,71. Quanto al danno patrimoniale, è dovuto il rimborso delle spese mediche non rimborsate dall , pari ad euro 1.820,00 (doc. 27 ricorrente, la cui congruità CP_2
è stata confermata dal CTU), a cui va sommata, trattandosi di voce di danno patrimoniale determinata dalla necessità di azionare in giudizio il proprio diritto al risarcimento, il costo per la consulenza medico legale stragiudiziale (euro 450,00: doc. 24 ric.).
pagina 9 di 12 Risulta pertanto l'importo complessivo di euro 44.546,91 (23.335,20 + 18.941,71
+ 1.820,00 + 450,00 = 44.546,91).
L'importo relativo al danno non patrimoniale (euro 42.276,91) deve essere devalutato alla data del fatto, e rivalutato annualmente per il calcolo degli interessi dovuti.
Nulla risulta dovuto invece a titolo di risarcimento di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa, non richiesto in ricorso, e comunque liquidato da sulla base di un'invalidità pari a quella accertata in giudizio CP_2
(18%), come da documentazione depositata dall , sotto forma di rendita CP_2
(valore capitale al 29/10/2025 pari ad euro 79.286,03, oltre ratei già corrisposti per euro 8.728,62).
Venendo alle domande poste dalla parte intervenuta, in considerazione dell'accertata responsabilità dei convenuti nella verificazione dell'infortunio, la domanda formulata dall deve essere parzialmente accolta. CP_2
I limiti del diritto di rivalsa dell , per l'azione di regresso, coincidono con CP_2 la quantificazione del danno civilistico, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Sez. L - , Sentenza n. 5385 del 07/03/2018 (Rv. 647484 - 01), così massimata: “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno CP_2 civilistico subito dal lavoratore;
ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell , stabilendo, quindi, se CP_2
l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite.”). Quanto alla somma riconosciuta dall per danno biologico permanente, CP_2 sopra riportata nell'importo della quota parte dei ratei erogati (8.832,06) e della rendita capitalizzata (69.792,36), per un totale di euro 78.624,42, essa risulta superiore alla quantificazione del danno civilistico, che per la voce danno biologico puro risulta pari, come detto, ad euro 68.635,20: a tale importo andrà pertanto limitata la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell in CP_2 relazione all'indennizzo per danno biologico permanente. L'importo riconosciuto dall per danno patrimoniale da inabilità CP_2 temporanea (11.458,14) risulta contenuto entro i limiti del correlato danno civilistico, pari alle retribuzioni che il lavoratore infortunato avrebbe perduto in pagina 10 di 12 mancanza dell'intervento dell'istituto, essendo stato accertato dalla CTU un periodo di invalidità temporanea per un numero di giorni (232) pari a quello indennizzato dall : esso dovrà pertanto essere integralmente pagato dai CP_2 convenuti. L'importo riconosciuto dall , per il danno patrimoniale da invalidità CP_2 permanente, tramite la relativa quota di rendita, ammontante, tra ratei erogati (euro 8.728,62) e valore capitalizzato della rendita (euro 70.557,41) a complessivi euro 79.286,03, non potrà invece essere oggetto di condanna in regresso, in quanto il danno civilistico per perdita della capacità lavorativa è stato escluso dal CTU (v. pag. XIV della relazione di CTU, punto 7 delle conclusioni: “Non vi sono al contrario i presupposti biologici per riconoscere l'esistenza di un danno alla validità lavorativa” del ricorrente. Sono inoltre dovute all le spese mediche e per accertamenti sanitari CP_2 sostenute nell'interesse del lavoratore, che ammontano ad euro 324,94, e le spese mediche rimborsate per euro 3.184,75, la cui congruità è stata accertata dal CTU. Risulta pertanto dovuta all la complessiva somma di euro 83.603,03, oltre CP_2 ad interessi e rivalutazione,
Le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza dovuta all'accoglimento delle domande delle parti ricorrente ed intervenuta per somme sensibilmente inferiori a quelle richieste, possono essere compensate tra i convenuti e le suddette parti nella misura di un terzo, e poste a carico dei convenuti per la restante parte. Le stesse vengono liquidate, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore di dell'importo di euro 42.276,91, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo rispetto alla somma devalutata alla data dell'infortunio;
- Condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore di dell'importo di euro 2.270,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi dal pagina 11 di 12 dovuto al saldo;
- Condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore dell dell'importo di euro 83.603,03, oltre rivalutazione e CP_2 interessi dal dovuto al saldo;
- Compensate nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti, condanna i convenuti e Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento della restante Parte_2 quota alle parti di seguito indicate, liquidando allo scopo, per l'intero:
− euro 13.395,00, oltre ad euro 379,50 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA), in favore di con Parte_1 distrazione a favore dei difensori antistatari;
− euro 12.228,00, oltre ad euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali, in favore di;
CP_2
- pone integralmente a carico di Controparte_1
e , in solido tra loro, le
[...] Parte_2 Parte_2 spese di CTU. Vicenza, 04/11/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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