TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 804/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Limonciello Ciro Pio, in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Barbone;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati nelle more del giudizio, introdotto come separazione giudiziale, hanno raggiunto un accordo relativo alla separazione e al divorzio.
Emessa sentenza di separazione e acquisite le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni di cui all'accordo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. dichiarazioni depositate in data
9.9.25), all'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Con atto del 30.9.25 il PM nulla ha osservato.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
pagina 1 di 2 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla sentenza del 3.12.24 – passata in giudicato come da attestazioni in atti - con cui è stata dichiarata la separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto del 27.9.24, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e non sono in contrasto con l'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10 luglio 1993 in Bucciano (Registro atti di matrimonio del Comune di Bucciano, Anno 1993, Parte I, S.N.3) tra nato a Controparte_1
Bucciano il 7.2.1967, e nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al Parte_1
ricorso congiunto del 27.9.24;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n.
898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 804/2024 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Limonciello Ciro Pio, in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Barbone;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati nelle more del giudizio, introdotto come separazione giudiziale, hanno raggiunto un accordo relativo alla separazione e al divorzio.
Emessa sentenza di separazione e acquisite le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni di cui all'accordo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. dichiarazioni depositate in data
9.9.25), all'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Con atto del 30.9.25 il PM nulla ha osservato.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
pagina 1 di 2 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla sentenza del 3.12.24 – passata in giudicato come da attestazioni in atti - con cui è stata dichiarata la separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto del 27.9.24, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e non sono in contrasto con l'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10 luglio 1993 in Bucciano (Registro atti di matrimonio del Comune di Bucciano, Anno 1993, Parte I, S.N.3) tra nato a Controparte_1
Bucciano il 7.2.1967, e nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al Parte_1
ricorso congiunto del 27.9.24;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n.
898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
pagina 2 di 2