Ordinanza collegiale 11 marzo 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FA ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Baccomo, Christian Malighetti e Angelo Bonaiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASST TA PI CTO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Carnevale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MI LU MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Motta, Max Diego Benedetti ed Erica Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Flavio Baracchini n. 1;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico TA PI-CTO n. 62, del 6 febbraio 2025, pubblicata sull'Albo Pretorio informatico aziendale dal 6 febbraio 2025 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto: «esito di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II – CTO e determinazioni conseguenti», con la quale è stato, tra l'altro, deliberato di prendere atto del verbale redatto il 4 febbraio 2025 dalla Commissione esaminatrice della selezione di cui all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II – CTO, di approvare la relativa graduatoria di merito, di conferire l'incarico di direzione della struttura complessa al Dott. MI LU MA, primo classificato, con effetto dal 10 febbraio 2025, per cinque anni e, comunque, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge, di dare atto che l'onere derivante dal provvedimento è registrato nei bilanci degli esercizi dal 2025 al 2030, di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti, di dare atto che il provvedimento, non soggetto a controllo preventivo, è immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione;
- della graduatoria finale;
- della Relazione sintetica della Commissione di valutazione;
- della definizione dei criteri di attribuzione punteggi;
- del verbale del 4 febbraio 2025 della Commissione di valutazione e dei relativi allegati;
- della convocazione al colloquio;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico TA PI-CTO n. 590, del 29 novembre 2024, avente ad oggetto: «avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II - CTO – presa d'atto delle candidature pervenute e nomina della Commissione esaminatrice»;
- di ogni altro atto presupposto, collegato o comunque connesso e/o consequenziale alla delibera n. 62, del 6 febbraio 2025, e ai citati atti della procedura, ancorché non conosciuto, eventualmente adottato dagli organi dell'Azienda sanitaria Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico TA PI-CTO;
B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28\04\2025, per l’annullamento degli stessi atti già gravati col ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MI LU MA e dell’ASST TA PI CTO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa NC MU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1) L’esponente ha partecipato alla procedura indetta dall’ASST TA PI con Avviso pubblico del 16/10/2024 per il conferimento dell’incarico quinquennale di « Direttore di Struttura Complessa », ivi meglio specificato, collocandosi al secondo posto, dietro al controinteressato, nella graduatoria compilata dalla Commissione, all’uopo costituita per la valutazione dei candidati; tale graduatoria è stata approvata dal Direttore generale dell’Azienda TA PI , che ha poi conferito l’incarico de quo al controinteressato, primo classificato.
2) Con ricorso notificato il 7/4/2025 e depositato il successivo 8/04/2025 l’esponente ha contestato lo svolgimento e l’esito della predetta procedura, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
3) Si sono costituiti il controinteressato e l’ASST TA PI controdeducendo alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
4) Il 28/04/2025 il patrocinio del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con cui ha dedotto ulteriori vizi-motivi a carico degli atti impugnati, siccome emersi dell’esame della documentazione concorsuale di cui ha avuto conoscenza il 7/03/2025.
5) Il 29/10/2025 la difesa del ricorrente ha depositato istanza di prelievo per anticipare la discussione del ricorso, non senza evidenziare che « non osta, a tal fine, la circostanza che sia fissata al prossimo 25 novembre 2025, innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (r.g. n. 4771 e n. 4762 del 2025), l’udienza pubblica di discussione dei rinvii pregiudiziali disposti ex art. 363-bis c.p.c. dal T.A.R. Liguria con ordinanze del 28 febbraio 2025, n. 230, e del 3 marzo 2025, n. 234, che hanno sollevato la questione interpretativa degli artt. 15, c. 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 e 63 d.lgs. n. 165/2001, in ordine alla giurisdizione sulle controversie riguardanti il conferimento degli incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa;
– difatti, l’udienza pubblica di discussione del presente giudizio può essere fissata sin d’ora in una data successiva a quella di presumibile pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, permettendo così di assumere in via tempestiva qualsiasi determinazione sulle domande del ricorrente, conformemente al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte ».
6) All’udienza pubblica del 17/02/2026, presenti l'avv. D. Baccomo per la parte ricorrente, che eccepisce la tardività della memoria di replica dell’Azienda sanitaria, l'avv. S. Carnevale per l’ASST e l'avv. M. D. Benedetti per il controinteressato, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Con ordinanza collegiale dell’11/03/2026, n. 1177, la Sezione V: «(…) Considerato che:
- dopo il passaggio in decisione della causa è stata pubblicata, per l’esattezza il 20/02/2026, la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 3868/2026, che, all’esito del rinvio disposto ex art. 363-bis del c.p.c. dal TAR Liguria, su controversia riguardante il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa disposto all’esito di selezione bandita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come da ultimo novellato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto:
« anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 »;
- a seguire, sempre su una controversia in tema di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa, disciplinata ai sensi del succitato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, incardinata presso il Tribunale di Foggia, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione, con ordinanza del 25 febbraio 2026, n. 4235, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto, in tale contesto:
- che deve essere sottoposta al pieno contraddittorio delle parti, essendo emersa subito dopo il passaggio in decisione della causa, la questione – rilevabile d’ufficio – della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, trattandosi di controversia riconducibile, secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, entro i confini della giurisdizione del giudice ordinario;
- che, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., ove “la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla predetta questione, relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito (…)» ha riservato la decisione e assegnato alle parti 30 giorni per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
8) Con memoria del 3/04/2026 la difesa del ricorrente, dopo avere rappresentato come « le vicende di questo giudizio e la posizione assunta, anche tacitamente, dalle parti non osterebbero a una decisione nel merito del Tribunale adito (…)», ha istato, in caso di declinatoria della giurisdizione a favore del giudice ordinario, per la compensazione integrale delle spese di lite, « alla luce del conclamato contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite solo dopo la proposizione del ricorso ».
8.1) La difesa dell’ASST ha invece istato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo, alla luce del principio affermato dalla surrichiamata pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.
9) Il Collegio ritiene di confermare, anche alla luce del principio di diritto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, l'orientamento già espresso dalla Sezione in ordine all'appartenenza delle controversie sul conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse sanitarie alla giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo le novità procedurali apportate con la l. n. 118/2022, in quanto « le modifiche introdotte all'art. 15, co. 7 bis, d.lgs. 502/1992 dalla l. 118/2022, le quali hanno incrementato la procedimentalizzazione della selezione, segnatamente vincolando il direttore generale della struttura a conferire l'incarico al candidato a cui la commissione ha attribuito il maggior punteggio, non incid [o] no sul riparto di giurisdizione, poiché il conferimento dell'incarico che segue alla selezione rimane un atto di svolgimento del rapporto lavorativo già incardinato e, dal momento che tale rapporto è privatizzato, l'atto di conferimento ha la consistenza di determinazione negoziale assunta con le prerogative del comune datore di lavoro, come tale attratto alla giurisdizione ordinaria ex art. 63, co. 1, d.lgs. 165/2001 » (così, TAR Lombardia, Milano, V, 25/03/2024, n. 884; id., 29/11/2023, n. 2872).
La correttezza di tale approdo trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poc’anzi richiamata, cui ha dato seguito la più recente giurisprudenza amministrativa [cfr. da ultimo, TAR Campania, Napoli, IX, 26/03/2026, n. 2055; id., 17/03/2026, n. 1848; TAR Sicilia, Catania, 01/04/2026, n. 1031, per cui «(…) i “pur significativi cambiamenti di regime” non hanno, tuttavia, «alterato le caratteristiche essenziali del procedimento selettivo, militanti nel senso della sua estraneità al modulo concorsuale “puro” e della loro afferenza all’ambito dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro»; (…) anzitutto, «permane la carenza in esso di vere e proprie “prove selettive”, incentrandosi la valutazione comparativa sui contenuti dei curricula dei candidati e rappresentando gli esiti del colloquio [già presente nello schema procedimentale precedente] solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini della formazione della graduatoria»; (…) inoltre, e in via “dirimente”, «non è venuto meno il carattere “interno” della selezione, presupponente il possesso della qualifica dirigenziale - e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione - così come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, lett. b) D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale continua a prevedere, anche ai fini della perimetrazione dei destinatari della selezione, che “la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare”»; (…) un “tale connotato del procedimento selettivo assume immediato rilievo ai fini del riparto della giurisdizione, in quanto concretizza in pari tempo il presupposto fondante, in positivo, l’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria [ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001] e quello escludente, in negativo, la sua devoluzione al giudice amministrativo”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63, in forza del quale le controversie in materia di procedure concorsuali attribuite al G.A. «sono solo quelle “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ovvero finalizzate alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro e non al conferimento di un incarico dirigenziale, il quale si innesta su un rapporto di lavoro preesistente»; (…) la norma attributiva della giurisdizione al G.O. delle controversie in tema di conferimento di incarichi dirigenziali “deve ritenersi ricognitiva della natura meramente gestionale dell’atto” e la “sottostante e correlativa natura della situazione giuridica dell’interessato” è qualificabile come diritto soggettivo ovvero come “interesse legittimo privato”; (…) né potrebbe la scelta compiuta a monte dall’A.S. in ordine alla modalità di copertura dell’incarico vacante, e connotata in chiave discrezionale, dirsi “espressiva delle valutazioni di ordine macro organizzativo” della ASL medesima, poiché, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle A.S., “anche gli atti di macro-organizzazione che vengono in rilievo nella fattispecie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3” (...)»].
10) In coerente applicazione delle superiori coordinate, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia che, avendo ad oggetto il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, è riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto, con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
11) L’esito in rito del giudizio e le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione della giurisdizione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 17 febbraio 2026, 3 marzo 2026 e 28 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
TE EL, Presidente
NC MU, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NC MU | TE EL |
IL SEGRETARIO