Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 17/12/2025, n. 22907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22907 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13111/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13111 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RM HI, Fattoria HI di SI TO & C. Società Semplice Agricola, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italferr S.p.A., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
AN IN, Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Lisa Buonadonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, n. 0000165 dell''1.8.2022, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza” e parere favorevole circa l''assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della valutazione di livello II (valutazione appropriata) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, nonché parere di conformità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto e di tutti gli atti ad esso presupposti, indicati nel ricorso, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HI RM il 2/2/2023:
a) della determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell''Adunanza del 20.12.2022, comunicata al Comune di Eboli in data 22.12.2022, avente natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con la quale, ai sensi dell''art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza”, con conseguente assoggettamento dell''area a vincolo preordinato all''esproprio ai sensi dell''art. 10 D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità dell''opera ai sensi dell''art. 12 e ss. D.P.R. n. 327/2001, effetti discendenti ex lege dall''art. 44, comma 4 e comma 6 bis, D.L. n. 77/2021 e di tutti gli atti ad essa presupposti, indicati nel ricorso;
b) dell''ordinanza n. 8 del 22.12.2022 della Commissaria Straordinaria (ex D.P.C.M. del 16.4.2021), con la quale si è preso atto dell''intervenuta adozione della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l''approvazione del progetto delle opere;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero della Cultura e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa SC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativi alla valutazione di impatto ambientale resa sul progetto per la realizzazione del Lotto 1A della nuova linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria;
Rilevato che con ordinanza n. 1106/2023 è stata respinta l’istanza cautelare;
Rilevato che, in vista della discussione nel merito della causa, con memoria ritualmente notificata e versata in atti in data 18.09.2025 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba dichiararsi estinto per intervenuta rinuncia, debitamente manifestata dai ricorrenti nelle forme previste dal Codice di rito, da cui consegue una declaratoria in conformità ai sensi del combinato disposto degli articoli 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lettera c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che le spese della lite possano essere compensate, per la complessità delle questioni oggetto del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
SC AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO