Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 35 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
E , rappresentati e difesi dall'avv. Ubaldo Ruvolo;
Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
e n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. per la regione Controparte_1
Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Gentile;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza n. 2623/2021 del Giudice di Pace di Palermo, depositata in data 13 ottobre
2021, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni da loro subiti a causa di un sinistro stradale verificatosi a Bagheria in data 07/02/2017.
L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie, ritenendo inattendibile il testimone.
n.q., costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendolo Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto.
*****
L'appello deve essere rigettato, difettando la prova del sinistro.
Giova ricordare che, per pacifica giurisprudenza, l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione
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ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, Parte_3
in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. n. 5892/2016; Cass. n. 10540/2023).
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che non sia stata fornita la prova del fatto storico del sinistro.
Anzitutto gli appellanti non hanno fornito elementi al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, essendosi limitati ad allegare genericamente di essere stati travolti da un SUV di colore scuro in prossimità del centro commerciale, senza indicare le concrete modalità del sinistro e senza indicare chi fosse il proprietario del ciclomotore.
In secondo luogo, gli appellanti hanno dedotto di trovarsi a bordo del motociclo Piaggio targato
BV62868, tuttavia il Fondo di Garanzia ha comprovato che la suddetta targa corrisponde ad una moto
BMW non più iscritta nei registri automobilistici dal 2015 (v. ispezione PRA).
Né gli appellanti hanno mai riferito di avere erroneamente indicato in atto di citazione un numero di targa diverso da quello reale, indicando la targa corretta riferibile al ciclomotore.
La testimonianza del teste , il quale ha confermato i capitoli di prova, non ha Testimone_1 fornito elementi utili al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e tali da far supporre che lo stesso sia stato causato dalla condotta colposa (esclusiva o concorrente) di un veicolo non identificato. Né tale prova può ricavarsi dalla c.t.u. medico legale, ove è stato espresso solo un giudizio di compatibilità tra le lesioni subite e un sinistro con il motore, giudizio non idoneo a ricostruire la dinamica del sinistro, i soggetti coinvolti e le rispettive colpe.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non possono ritenersi provati i fatti costitutivi della domanda. Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2623/2021 del Giudice di Pace di Palermo, depositata in data 13 ottobre 2021;
condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che si liquidano in € 1.701,00, oltre spese generali, iva e cpa.
2 Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma
I quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Palermo, 10 febbraio 2025. Il Giudice
Cinzia Ferreri
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