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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/12/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1129/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. De Parte_1 C.F._1
CE CO, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via Trento, n.
86, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO LL, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andolfi Irene, sito in Grosseto, via Tripoli, n. 1;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
Conclusioni: all'udienza del 02/12/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione a Parte_1 precetto ex art. 615 c.p.c., per una molteplicità di motivi, relativamente al decreto ingiuntivo n. 203/2022, con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma pari ad €
16.507,78, nei confronti di in forza di un contratto di Controparte_1
fideiussione concluso, in data 03.10.2016, a garanzia delle obbligazioni contratte da
Parte_2
La presente domanda veniva riqualificata in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., rispetto al motivo concernente la domanda di nullità della clausola del contratto di fideiussione, derogativa dell'art. 1957 c.c., in quanto asseritamente abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 206/2005, e ne veniva disposta la separazione, con ordinanza dell'11.07.2024, con assegnazione allo scrivente magistrato, in quanto tabellarmente competente per la materia bancaria.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto del 03.10.2024 lo scrivente magistrato, preso atto dell'assegnazione del presente procedimento, relativamente alla sola domanda di nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. ed alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente alla riqualificazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ed alla separazione delle stesse, onerava le parti di depositare gli atti introduttivi e le memorie ex art. 171 ter c.p.c., unitamente agli allegati.
Con ordinanza del 12.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 22.01.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 02.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Sull'applicazione dello statuto dei consumatori.
Il motivo di opposizione che rileva in tale sede si incentra, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 6, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs. n.
206/2005).
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui stabilisce che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio.
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Dunque, le Sezioni Unite, oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione.
Orbene, la valutazione preliminare che deve essere effettuata attiene alla verifica in merito ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica.
Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal
"consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo –sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 )- sia Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello Torino, n.
940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità
- 3 -
estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un. n.
5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024).
Pertanto, deve darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore
(Cass. Civ. n. 32225/2018).
Quanto alla posizione di la stessa, al momento del rilascio della Parte_1 fideiussione, ricopriva la carica di socia della con Parte_2 titolarità di una quota pari al 50% dei conferimenti alla società (all. 12 di parte convenuta opposta).
Dunque, è evidente che la stessa non può qualificarsi consumatore posto che, vista la sua partecipazione societaria, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa (Tribunale Nocera Inferiore n. 793/2023). Appare, quindi, evidente che l'opponente abbia prestato la fideiussione per scopi inerenti all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita.
Sulla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c..
Pertanto, relativamente all'accertamento della natura abusiva della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., prevista all'art. 6 della fideiussione conclusa dai primi (all. 5 di parte convenuta) valgono le considerazioni che seguono.
Quanto alla posizione di avendo la stessa rilasciato la fideiussione non Parte_1 nella qualità di consumatore, in quanto socia della debitrice principale, risulta che le parti hanno validamente inteso derogare all'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore.
La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, infatti, vale come deroga all'obbligo della forma (ossia alla regola che impone di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al
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fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Tribunale Monza n.
1043/2023; Cass. Civ. n. 660/2025).
L'art. 6 della fideiussione in questione prevedeva che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato”.
Orbene, stante la validità della clausola nei confronti di , alcuna decadenza Parte_1 risulta maturata, motivo per il quale l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra eccezione o questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Sulle spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta (per la fase istruttoria e per quella decisionale si applicano i valori minimi), e della natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e l'effetto conferma nei suoi confronti il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 203/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto il 29.03.2022, già esecutivo;
a) Condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. De Parte_1 C.F._1
CE CO, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via Trento, n.
86, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO LL, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andolfi Irene, sito in Grosseto, via Tripoli, n. 1;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c..
Conclusioni: all'udienza del 02/12/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione a Parte_1 precetto ex art. 615 c.p.c., per una molteplicità di motivi, relativamente al decreto ingiuntivo n. 203/2022, con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma pari ad €
16.507,78, nei confronti di in forza di un contratto di Controparte_1
fideiussione concluso, in data 03.10.2016, a garanzia delle obbligazioni contratte da
Parte_2
La presente domanda veniva riqualificata in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., rispetto al motivo concernente la domanda di nullità della clausola del contratto di fideiussione, derogativa dell'art. 1957 c.c., in quanto asseritamente abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 206/2005, e ne veniva disposta la separazione, con ordinanza dell'11.07.2024, con assegnazione allo scrivente magistrato, in quanto tabellarmente competente per la materia bancaria.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto del 03.10.2024 lo scrivente magistrato, preso atto dell'assegnazione del presente procedimento, relativamente alla sola domanda di nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. ed alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente alla riqualificazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ed alla separazione delle stesse, onerava le parti di depositare gli atti introduttivi e le memorie ex art. 171 ter c.p.c., unitamente agli allegati.
Con ordinanza del 12.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 22.01.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 02.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Sull'applicazione dello statuto dei consumatori.
Il motivo di opposizione che rileva in tale sede si incentra, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 6, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs. n.
206/2005).
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui stabilisce che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio.
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Dunque, le Sezioni Unite, oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione.
Orbene, la valutazione preliminare che deve essere effettuata attiene alla verifica in merito ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica.
Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal
"consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo –sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 )- sia Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello Torino, n.
940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità
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estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un. n.
5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024).
Pertanto, deve darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore
(Cass. Civ. n. 32225/2018).
Quanto alla posizione di la stessa, al momento del rilascio della Parte_1 fideiussione, ricopriva la carica di socia della con Parte_2 titolarità di una quota pari al 50% dei conferimenti alla società (all. 12 di parte convenuta opposta).
Dunque, è evidente che la stessa non può qualificarsi consumatore posto che, vista la sua partecipazione societaria, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa (Tribunale Nocera Inferiore n. 793/2023). Appare, quindi, evidente che l'opponente abbia prestato la fideiussione per scopi inerenti all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita.
Sulla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c..
Pertanto, relativamente all'accertamento della natura abusiva della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., prevista all'art. 6 della fideiussione conclusa dai primi (all. 5 di parte convenuta) valgono le considerazioni che seguono.
Quanto alla posizione di avendo la stessa rilasciato la fideiussione non Parte_1 nella qualità di consumatore, in quanto socia della debitrice principale, risulta che le parti hanno validamente inteso derogare all'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore.
La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, infatti, vale come deroga all'obbligo della forma (ossia alla regola che impone di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al
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fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Tribunale Monza n.
1043/2023; Cass. Civ. n. 660/2025).
L'art. 6 della fideiussione in questione prevedeva che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato”.
Orbene, stante la validità della clausola nei confronti di , alcuna decadenza Parte_1 risulta maturata, motivo per il quale l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra eccezione o questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Sulle spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta (per la fase istruttoria e per quella decisionale si applicano i valori minimi), e della natura documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e l'effetto conferma nei suoi confronti il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 203/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto il 29.03.2022, già esecutivo;
a) Condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 04.12.2025
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