TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3984/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabrizio Lattanzi ricorrente e
Controparte_1
- Sede di Tivoli C.F. - in
[...] CP_2 P.IVA_1 persona del Direttore della per il Lazio, rappresentato e difeso Controparte_3 dall' Avv. Guido Eudizi resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_2 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra – Parte_1 premesso di aver esperito infruttuosamente il ricorso amministrativo stante il rifiuto dell' di sottoporla a visita collegiale - conveniva l'Istituto innanzi al Tribunale CP_2 del Lavoro di Tivoli al fine di veder accertata in suo favore una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 19-20% per unificazione dei postumi di due precedenti infortuni valutati in misura del 16%. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle more del giudizio (26.9.2024) l'istante veniva sottoposta a visita collegiale medica da parte dell' ed otteneva il riconoscimento in proprio favore di una CP_2 percentuale di danno biologico del 19%; chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con distrazione totale di spese a favore del procuratore antistatario.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame l' ha riconosciuto in via amministrativa a CP_2 favore della ricorrente la percentuale di danno biologico richiesta, deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie deve ritenersi che se l' non avesse sottoposto a CP_2 visita collegiale la sig.ra la domanda sarebbe stata accolta in giudizio;
Pt_1 peraltro, il ricorso risulta iscritto a ruolo in data antecedente all'esperimento della visita in questione che, in ogni caso, è bene ribadire era stata inizialmente rifiutata dall' . CP_2
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014; ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass.
Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 19/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3984/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabrizio Lattanzi ricorrente e
Controparte_1
- Sede di Tivoli C.F. - in
[...] CP_2 P.IVA_1 persona del Direttore della per il Lazio, rappresentato e difeso Controparte_3 dall' Avv. Guido Eudizi resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_2 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra – Parte_1 premesso di aver esperito infruttuosamente il ricorso amministrativo stante il rifiuto dell' di sottoporla a visita collegiale - conveniva l'Istituto innanzi al Tribunale CP_2 del Lavoro di Tivoli al fine di veder accertata in suo favore una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 19-20% per unificazione dei postumi di due precedenti infortuni valutati in misura del 16%. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle more del giudizio (26.9.2024) l'istante veniva sottoposta a visita collegiale medica da parte dell' ed otteneva il riconoscimento in proprio favore di una CP_2 percentuale di danno biologico del 19%; chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con distrazione totale di spese a favore del procuratore antistatario.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame l' ha riconosciuto in via amministrativa a CP_2 favore della ricorrente la percentuale di danno biologico richiesta, deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della
“soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie deve ritenersi che se l' non avesse sottoposto a CP_2 visita collegiale la sig.ra la domanda sarebbe stata accolta in giudizio;
Pt_1 peraltro, il ricorso risulta iscritto a ruolo in data antecedente all'esperimento della visita in questione che, in ogni caso, è bene ribadire era stata inizialmente rifiutata dall' . CP_2
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014; ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass.
Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, il 19/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti