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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3087 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliato in via Garibaldi Parte_1 C.F._1
n. 83 di Lamezia Terme, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cristaudo che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
ATTORE
e
( P.I. ) elettivamente domiciliata in Cosenza alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Sabottino n.45, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Minutoli Martirano che la rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce alla copia dell'atto di citazione notificato;
CONVENUTA
e residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catanzaro la quale compagnia assicuratrice del proprio Controparte_1 mezzo -Furgone trg DE231GJ- chiedendo al Tribunale di accertare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso a seguito del sinistro stradale del 28.01.2017 quantificabili in complessivi € 25.900,00 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa..
A fondamento della domanda l'attore esponeva che:
- in data 28.01.2017 nell'area mercatale di Catanzaro, mentre era sopra una scala intento a sistemare un ombrellone dove aveva allestito la sua bancarella, veniva investito dal
1 furgone di sua proprietà trg. DE231GJ assicurato per la RCA presso la Controparte_3 condotto nell'occasione dal sig. ; Controparte_2
- che il sig. , infatti, nell'effettuare manovra di retromarcia , con il Controparte_2 furgone di proprietà di , non si accorgeva della presenza dell'attore intento Parte_1
a sistemare tale ombrellone, andandolo a colpire e facendolo cadere a terra .
- Evidenziava che per effetto dell'urto, cadeva rovinosamente a terra, cagionandosi la frattura bimalleolare e base quinto metatarso piede sx.
Ciò premesso, l'attore concludeva chiedendo :” riconoscere e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si verificava per responsabilità esclusiva del sig. ; riconoscere e Controparte_2 dichiarare che in seguito al sinistro di cui in narrativa il sig. riportava lesioni Parte_1 personali;
condannare, pertanto, la , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni subiti da nell'incidente de quo, compreso il danno da Parte_1
ITT, ITP, IP, danno biologico, danno morale ed esistenziale, danno patrimoniale e spese mediche sostenute , il tutto quantificato nella complessiva somma d€ 25.900,00 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa a e giusta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
condannare , infine la convenuta compagnia assicurativa al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda, sulla Controparte_1 scorta della negazione di qualsivoglia urto del pedone da parte del furgone di proprietà dell'assicurato, attesa la ricostruzione dei fatti riferita dallo stesso in occasione del ricovero davanti ai sanitari che lo presero in cura, riferendo di una “caduta accidentale in una buca durante attività lavorativa al mercato”. La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita attraverso prova testimoniale e consulenza medico legale e quindi trattenuta in decisione alla udienza del 25.11.2024 , tuttavia il Tribunale ritenendo che la mancata citazione in giudizio anche del responsabile dell'evento, non integrasse il regolare contraddittorio delle parti, rimetteva la causa in istruttoria disponendo che, ai sensi dell'art. 144 III° co. C.A.P., venisse integrato il contraddittorio nei confronti del danneggiante . La causa veniva Controparte_2 rinviata alla udienza del 24.11.2025, ed in tale sede stante la regolare notifica nei confronti di CP_2
e la sua mancata costituzione se ne dichiarava la sua contumacia e la causa veniva trattenuta
[...]
a sentenza senza i termini per deposito di note conclusive essendo queste già depositate in occasione dalla decisione assunta il 25.11.2024
-------------------------------
La convenuta ha contestato l'evento lesivo sulla scorta delle Controparte_1 dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato ai sanitari del Pronto Soccorso Parte_1
2 nell'immediatezza del sinistro, reputando una dinamica dell'incidente diversa da quella prospettata nell'atto di citazione, attribuendo preminente valore a tali dichiarazioni, dove l'attore dichiarava l'evento come “ caduta accidentale in una buca durante attività al mercato”.
A riguardo ed a parere del Tribunale le dichiarazioni riportate nel referto del Pronto Soccorso costituiscono un elemento indiziario liberamente valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, privo di efficacia probatoria esaustiva, posto che la sintetica dicitura che emerge dal documento riferisce comunque di un evento lesivo accaduto nel mercato potendo le dichiarazione rese ai sanitari, essere frutto di una situazione di incomprensione dovuta allo scompiglio del momento, atteso che il giungeva presso il Presidio Ospedaliero in Ambulanza a cui Parte_1 seguiva il ricovero in codice rosso, facendo presumere la gravità delle lesioni. Si è osservato che "...
In tema di responsabilità civile, il certificato medico di pronto soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dal paziente al medico e riportate nel certificato stesso, ma non anche della veridicità e dell'esattezza di tali dichiarazioni, la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice." (cfr. TRIBUNALE DI CATANZARO,
Sentenza n. 408/2024 del 20-02-2024).
La veridicità stessa del contenuto all'interno del documento, può essere accertato con gli ordinari istituti probatori ammessi dal codice di rito ed è quanto accaduto nel caso in esame, laddove, attraverso prove testimoniali obiettive e concordanti, è stato dimostrato l'effettivo svolgimento dell'incidente e, quindi, la falsità ideologica del documento.
Le deposizioni rese dai testi nella fase processuale, hanno di fatto avvalorato le circostanze dedotte nell'atto di citazione. I testi escussi all'udienza del 25.03.2021, e Testimone_1 hanno reso dichiarazioni precise e concordanti avendo il primo affermato :” Testimone_2
Posso confermare la circostanze in quanto io ero presente al momento dell'incidente e posso dire che il era su una scala intento a sistemare l'ombrellone che copre la bancarella, essendo Pt_1 ormai finita l'ora mercatale, ed ho visto il fratello di , che con i portelloni del camioncino Pt_1 aperto, ha urtato alla scala facendolo cadere…Preciso che la dinamica dell'incidente è stata effettuata con manovra di retromarcia da parte del furgone di proprietà di , condotto Parte_1 da , allorquando con i portelloni aperti ed effettuando manovra di retromarcia ha Controparte_2 investito il ”. Parte_1
Di pari tenore era la deposizione del teste Sig. , il quale confermava i Testimone_2 capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte attrice precisando di avere la bancarella mercatale proprio di fronte a quella del Sig. e dichiarava: “…ho visto che il furgone del sig. Parte_1
, condotto nell'occasione dal fratello , avendo gli sportelli aperti, Parte_1 Controparte_2 ha investito il sig. che era su una scala intento a sistemare un ombrellone…Ho visto Parte_1
3 che il furgone del , condotto dal fratello, nell'effettuare manovra di retromarcia, Parte_1 investiva il ” Controparte_4
A corroborare ancora di più le circostanze dedotte nell'atto di citazione interviene anche la perizia medica espletata dalla dott.ssa , laddove nel valutare il nesso di causalità tra il Persona_1 riferito evento e l'urto del veicolo , afferma “ le modalità traumatogenetiche descritte dall'esaminato al momento delle operazioni peritali e riportate nell'atto di citazione (urto da parte di veicolo di una scala su cui il suddetto si trovava e conseguente caduta al suolo) sono compatibili con la tipologia delle lesioni riportate ( frattura bimalleolare comminuta) ( cfr. perizia pag. 9).
Ebbene, posto che non è sufficiente ai fini del rigetto della domanda la mera difesa del convenuto in ordine alla divergenza tra quanto dichiarato dal danneggiato in P.S. e quanto narrato in citazione per appurare l'esistenza del fatto, nel caso di specie, dalle allegazioni svolte dalle parti, e dalle prove testimoniali assunte non emerge alcun elemento contrario alla veridicità di quanto dedotto da parte attrice, di contro parte convenuta non ha provato, né ha chiesto di provare( non avendo neanche depositato memorie istruttorie ex art 183 VI° co. C.p.c.) che l'evento lesivo sia avvenuto in circostanze diverse da quelle narrate nell'atto di citazione.
Trattandosi, dunque, di sinistro verificatosi mediante investimento di un pedone che è stato urtato in retromarcia nell'area mercatale di Catanzaro è necessario valutare in concreto le rispettive condotte del pedone e del conducente del veicolo investitore che tenga conto dell'eventuale colpa in concreto del pedone nella produzione del sinistro.
Benchè citato in giudizio il conducente del veicolo non ha fornito alcuna prova circa la possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente soltanto allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala.
Orbene nel caso di specie non sono emersi elementi da cui desumersi l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore non avendo i testi escussi riferito di un comportamento anomalo o imprevedibile del pedone durante la fase dell'evento. Ciò porta ad escludere integralmente che la condotta colposa di parte attrice possa avere avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento.
Deve pertanto, affermarsi la esclusiva responsabilità del conducente contumace CP_2
, nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 28.01.2017.
[...]
Quanto alla domanda di parte attrice, volta alla richiesta di indennizzo direttamente alla propria assicurazione, deve ritenersi che il tipo di evento subito dall'attore ( colpito dal suo stesso mezzo il cui conducente è persona diversa dal proprietario) entra nella casistica in cui il proprietario del veicolo viene considerato come "terzo trasportato" (o vittima) a bordo del proprio mezzo, e ha diritto a essere risarcito dall'assicurazione del veicolo stesso.
4 L'art. 141 c. ass. rappresenta una norma cardine nella tutela del terzo trasportato in caso di incidente stradale. Tale disposizione, infatti, introduce un meccanismo di risarcimento diretto e semplificato, volto a garantire una tutela rapida ed efficace al soggetto trasportato, spesso in posizione di vulnerabilità rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti. In particolare, l'art. 141 c. ass. stabilisce che, salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro i limiti del massimale minimo di legge.
Ciò avviene a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, garantendo così al trasportato un risarcimento tempestivo, senza dover attendere la definizione delle complesse dinamiche del sinistro. La norma, inoltre, prevede la possibilità per il terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, attraverso la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 c. ass.
Alla luce delle suddette motivazioni la domanda di parte attrice risulta fondata.
Venendo, quindi, all'individuazione ed alla successiva quantificazione dei danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro osserva il Tribunale che la relazione del CTU – qui da intendersi integralmente trascritta - si fonda su una accurata ed approfondita attività di valutazione ed osservazione della parte attrice e su un esauriente esame della documentazione medica acquisita agli atti di causa, sicché le conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate sono condivise dal Tribunale.
Il CTU ha, infatti, accertato che il sig. investito da un furgone in manovra di Parte_1 retromarcia, riportava “ 1.Esiti algo-disfunzionali da pregressa frattura bimalleolare comminuta del collo del piede sinistro, ridotta chirurgicamente;
2. Esiti di pregressa frattura del V metatarso del piede sinistro;
3. Mezzi di sintesi in situ;
4. Danno estetico da esiti cicatriziali multipli interessanti
l'articolazione tibio-tarsica sinistra”. Ha inoltre accertato che le modalità traumatogenetiche descritte dal periziato e riportate nell'atto di citazione sono compatibili con la tipologia di lesioni riportate. Il Consulente ha stabilito che il periziato ha subito un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 76 e parziale al 50% di giorni 73 ed ha stabilito che “il danno biologico complessivo inerente le quattro tipologie di postumi rilevati, può essere valutato nella misura complessiva del
10%”.
Infine, il CTU ha riconosciuto congrue le spese mediche sostenute.
Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974,
26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
5 Attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile la Suprema Corte ha ricondotto il danno alla persona, costituito dalla lesione dell'integrità psicofisica, alla categoria del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), nella quale confluiscono, non soltanto i pregiudizi conseguenti a condotte qualificabili in termini di reato, bensì, in generale, quelli, comunque connotati da ingiustizia costituzionalmente qualificata, derivanti dalla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (art. 2 Cost.); ivi incluso, in particolare, il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
In tale contesto, in virtù dell'interpretazione del sistema ordinamentale della responsabilità civile recepita dalle Sezioni Unite, nell'ambito dell'ampia ed omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, "categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate" la formula "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano più un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrivono, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, tipi di pregiudizio, costituiti dalla sofferenza soggettiva transeunte cagionata dall'illecito, in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma soltanto in funzione di personalizzazione del relativo ristoro, ai fini della liquidazione.
Dunque, avuto riguardo alla percentuale di invalidità stimata dal ctu e tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (55 anni), il danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, unitariamente inteso, può essere quantificato in € 19.071,00, all'attualità.
Tale quantificazione consegue all'applicazione dei valori standard previsti dalle Tabelle milanesi, non sussistendo i presupposti giustificativi della c.d. personalizzazione. Al riguardo deve infatti rilevarsi che non risulta nemmeno allegata la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., tra le altre, Cass. 28988/19,
7513/18). E per ultimo si segnala la recentissima sentenza della Suprema Corte del 3 ottobre 2025 n.
26675 secondo cui “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati, restando quindi esclusa qualsiasi forma di automatismo”
Sempre in applicazione delle Tabelle milanesi, il pregiudizio da inabilità temporanea può essere quantificato in € 12.937,50 all'attualità, di cui € 8.740,00 (76 gg. ITT), € 4.197,50 (73 gg. ITP al 50%.)
Le spese mediche documentate ammontano ad € 781,00.
Il danno complessivo ammonta, dunque, a complessivi € 32.789,50.
6 Non è dovuta alcuna rivalutazione sulla somma liquidata, che è stata determinata sulla base delle tabelle attualmente vigenti.
Devono essere invece applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (28.01.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza .
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le tabelle ex D.M. 55/2014 aggiornate a D.M. 147/2022
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro per cui Controparte_2
è causa;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, in favore di della somma di € 32.789,50, oltre interessi come Parte_1 in parte motiva.
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. in favore di Controparte_1
, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.073,00 di cui € 3.809,00 per Parte_1 competenze professionali ed € 264,00 per esborsi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1
Catanzaro 03.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
7
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3087 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliato in via Garibaldi Parte_1 C.F._1
n. 83 di Lamezia Terme, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cristaudo che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
ATTORE
e
( P.I. ) elettivamente domiciliata in Cosenza alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Sabottino n.45, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Minutoli Martirano che la rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce alla copia dell'atto di citazione notificato;
CONVENUTA
e residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catanzaro la quale compagnia assicuratrice del proprio Controparte_1 mezzo -Furgone trg DE231GJ- chiedendo al Tribunale di accertare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso a seguito del sinistro stradale del 28.01.2017 quantificabili in complessivi € 25.900,00 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa..
A fondamento della domanda l'attore esponeva che:
- in data 28.01.2017 nell'area mercatale di Catanzaro, mentre era sopra una scala intento a sistemare un ombrellone dove aveva allestito la sua bancarella, veniva investito dal
1 furgone di sua proprietà trg. DE231GJ assicurato per la RCA presso la Controparte_3 condotto nell'occasione dal sig. ; Controparte_2
- che il sig. , infatti, nell'effettuare manovra di retromarcia , con il Controparte_2 furgone di proprietà di , non si accorgeva della presenza dell'attore intento Parte_1
a sistemare tale ombrellone, andandolo a colpire e facendolo cadere a terra .
- Evidenziava che per effetto dell'urto, cadeva rovinosamente a terra, cagionandosi la frattura bimalleolare e base quinto metatarso piede sx.
Ciò premesso, l'attore concludeva chiedendo :” riconoscere e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si verificava per responsabilità esclusiva del sig. ; riconoscere e Controparte_2 dichiarare che in seguito al sinistro di cui in narrativa il sig. riportava lesioni Parte_1 personali;
condannare, pertanto, la , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni subiti da nell'incidente de quo, compreso il danno da Parte_1
ITT, ITP, IP, danno biologico, danno morale ed esistenziale, danno patrimoniale e spese mediche sostenute , il tutto quantificato nella complessiva somma d€ 25.900,00 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa a e giusta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
condannare , infine la convenuta compagnia assicurativa al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda, sulla Controparte_1 scorta della negazione di qualsivoglia urto del pedone da parte del furgone di proprietà dell'assicurato, attesa la ricostruzione dei fatti riferita dallo stesso in occasione del ricovero davanti ai sanitari che lo presero in cura, riferendo di una “caduta accidentale in una buca durante attività lavorativa al mercato”. La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita attraverso prova testimoniale e consulenza medico legale e quindi trattenuta in decisione alla udienza del 25.11.2024 , tuttavia il Tribunale ritenendo che la mancata citazione in giudizio anche del responsabile dell'evento, non integrasse il regolare contraddittorio delle parti, rimetteva la causa in istruttoria disponendo che, ai sensi dell'art. 144 III° co. C.A.P., venisse integrato il contraddittorio nei confronti del danneggiante . La causa veniva Controparte_2 rinviata alla udienza del 24.11.2025, ed in tale sede stante la regolare notifica nei confronti di CP_2
e la sua mancata costituzione se ne dichiarava la sua contumacia e la causa veniva trattenuta
[...]
a sentenza senza i termini per deposito di note conclusive essendo queste già depositate in occasione dalla decisione assunta il 25.11.2024
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La convenuta ha contestato l'evento lesivo sulla scorta delle Controparte_1 dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato ai sanitari del Pronto Soccorso Parte_1
2 nell'immediatezza del sinistro, reputando una dinamica dell'incidente diversa da quella prospettata nell'atto di citazione, attribuendo preminente valore a tali dichiarazioni, dove l'attore dichiarava l'evento come “ caduta accidentale in una buca durante attività al mercato”.
A riguardo ed a parere del Tribunale le dichiarazioni riportate nel referto del Pronto Soccorso costituiscono un elemento indiziario liberamente valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, privo di efficacia probatoria esaustiva, posto che la sintetica dicitura che emerge dal documento riferisce comunque di un evento lesivo accaduto nel mercato potendo le dichiarazione rese ai sanitari, essere frutto di una situazione di incomprensione dovuta allo scompiglio del momento, atteso che il giungeva presso il Presidio Ospedaliero in Ambulanza a cui Parte_1 seguiva il ricovero in codice rosso, facendo presumere la gravità delle lesioni. Si è osservato che "...
In tema di responsabilità civile, il certificato medico di pronto soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dal paziente al medico e riportate nel certificato stesso, ma non anche della veridicità e dell'esattezza di tali dichiarazioni, la cui valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice." (cfr. TRIBUNALE DI CATANZARO,
Sentenza n. 408/2024 del 20-02-2024).
La veridicità stessa del contenuto all'interno del documento, può essere accertato con gli ordinari istituti probatori ammessi dal codice di rito ed è quanto accaduto nel caso in esame, laddove, attraverso prove testimoniali obiettive e concordanti, è stato dimostrato l'effettivo svolgimento dell'incidente e, quindi, la falsità ideologica del documento.
Le deposizioni rese dai testi nella fase processuale, hanno di fatto avvalorato le circostanze dedotte nell'atto di citazione. I testi escussi all'udienza del 25.03.2021, e Testimone_1 hanno reso dichiarazioni precise e concordanti avendo il primo affermato :” Testimone_2
Posso confermare la circostanze in quanto io ero presente al momento dell'incidente e posso dire che il era su una scala intento a sistemare l'ombrellone che copre la bancarella, essendo Pt_1 ormai finita l'ora mercatale, ed ho visto il fratello di , che con i portelloni del camioncino Pt_1 aperto, ha urtato alla scala facendolo cadere…Preciso che la dinamica dell'incidente è stata effettuata con manovra di retromarcia da parte del furgone di proprietà di , condotto Parte_1 da , allorquando con i portelloni aperti ed effettuando manovra di retromarcia ha Controparte_2 investito il ”. Parte_1
Di pari tenore era la deposizione del teste Sig. , il quale confermava i Testimone_2 capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte attrice precisando di avere la bancarella mercatale proprio di fronte a quella del Sig. e dichiarava: “…ho visto che il furgone del sig. Parte_1
, condotto nell'occasione dal fratello , avendo gli sportelli aperti, Parte_1 Controparte_2 ha investito il sig. che era su una scala intento a sistemare un ombrellone…Ho visto Parte_1
3 che il furgone del , condotto dal fratello, nell'effettuare manovra di retromarcia, Parte_1 investiva il ” Controparte_4
A corroborare ancora di più le circostanze dedotte nell'atto di citazione interviene anche la perizia medica espletata dalla dott.ssa , laddove nel valutare il nesso di causalità tra il Persona_1 riferito evento e l'urto del veicolo , afferma “ le modalità traumatogenetiche descritte dall'esaminato al momento delle operazioni peritali e riportate nell'atto di citazione (urto da parte di veicolo di una scala su cui il suddetto si trovava e conseguente caduta al suolo) sono compatibili con la tipologia delle lesioni riportate ( frattura bimalleolare comminuta) ( cfr. perizia pag. 9).
Ebbene, posto che non è sufficiente ai fini del rigetto della domanda la mera difesa del convenuto in ordine alla divergenza tra quanto dichiarato dal danneggiato in P.S. e quanto narrato in citazione per appurare l'esistenza del fatto, nel caso di specie, dalle allegazioni svolte dalle parti, e dalle prove testimoniali assunte non emerge alcun elemento contrario alla veridicità di quanto dedotto da parte attrice, di contro parte convenuta non ha provato, né ha chiesto di provare( non avendo neanche depositato memorie istruttorie ex art 183 VI° co. C.p.c.) che l'evento lesivo sia avvenuto in circostanze diverse da quelle narrate nell'atto di citazione.
Trattandosi, dunque, di sinistro verificatosi mediante investimento di un pedone che è stato urtato in retromarcia nell'area mercatale di Catanzaro è necessario valutare in concreto le rispettive condotte del pedone e del conducente del veicolo investitore che tenga conto dell'eventuale colpa in concreto del pedone nella produzione del sinistro.
Benchè citato in giudizio il conducente del veicolo non ha fornito alcuna prova circa la possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente soltanto allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala.
Orbene nel caso di specie non sono emersi elementi da cui desumersi l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore non avendo i testi escussi riferito di un comportamento anomalo o imprevedibile del pedone durante la fase dell'evento. Ciò porta ad escludere integralmente che la condotta colposa di parte attrice possa avere avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento.
Deve pertanto, affermarsi la esclusiva responsabilità del conducente contumace CP_2
, nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 28.01.2017.
[...]
Quanto alla domanda di parte attrice, volta alla richiesta di indennizzo direttamente alla propria assicurazione, deve ritenersi che il tipo di evento subito dall'attore ( colpito dal suo stesso mezzo il cui conducente è persona diversa dal proprietario) entra nella casistica in cui il proprietario del veicolo viene considerato come "terzo trasportato" (o vittima) a bordo del proprio mezzo, e ha diritto a essere risarcito dall'assicurazione del veicolo stesso.
4 L'art. 141 c. ass. rappresenta una norma cardine nella tutela del terzo trasportato in caso di incidente stradale. Tale disposizione, infatti, introduce un meccanismo di risarcimento diretto e semplificato, volto a garantire una tutela rapida ed efficace al soggetto trasportato, spesso in posizione di vulnerabilità rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti. In particolare, l'art. 141 c. ass. stabilisce che, salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro i limiti del massimale minimo di legge.
Ciò avviene a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, garantendo così al trasportato un risarcimento tempestivo, senza dover attendere la definizione delle complesse dinamiche del sinistro. La norma, inoltre, prevede la possibilità per il terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, attraverso la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 c. ass.
Alla luce delle suddette motivazioni la domanda di parte attrice risulta fondata.
Venendo, quindi, all'individuazione ed alla successiva quantificazione dei danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro osserva il Tribunale che la relazione del CTU – qui da intendersi integralmente trascritta - si fonda su una accurata ed approfondita attività di valutazione ed osservazione della parte attrice e su un esauriente esame della documentazione medica acquisita agli atti di causa, sicché le conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate sono condivise dal Tribunale.
Il CTU ha, infatti, accertato che il sig. investito da un furgone in manovra di Parte_1 retromarcia, riportava “ 1.Esiti algo-disfunzionali da pregressa frattura bimalleolare comminuta del collo del piede sinistro, ridotta chirurgicamente;
2. Esiti di pregressa frattura del V metatarso del piede sinistro;
3. Mezzi di sintesi in situ;
4. Danno estetico da esiti cicatriziali multipli interessanti
l'articolazione tibio-tarsica sinistra”. Ha inoltre accertato che le modalità traumatogenetiche descritte dal periziato e riportate nell'atto di citazione sono compatibili con la tipologia di lesioni riportate. Il Consulente ha stabilito che il periziato ha subito un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 76 e parziale al 50% di giorni 73 ed ha stabilito che “il danno biologico complessivo inerente le quattro tipologie di postumi rilevati, può essere valutato nella misura complessiva del
10%”.
Infine, il CTU ha riconosciuto congrue le spese mediche sostenute.
Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974,
26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
5 Attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile la Suprema Corte ha ricondotto il danno alla persona, costituito dalla lesione dell'integrità psicofisica, alla categoria del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), nella quale confluiscono, non soltanto i pregiudizi conseguenti a condotte qualificabili in termini di reato, bensì, in generale, quelli, comunque connotati da ingiustizia costituzionalmente qualificata, derivanti dalla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (art. 2 Cost.); ivi incluso, in particolare, il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
In tale contesto, in virtù dell'interpretazione del sistema ordinamentale della responsabilità civile recepita dalle Sezioni Unite, nell'ambito dell'ampia ed omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, "categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate" la formula "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano più un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrivono, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, tipi di pregiudizio, costituiti dalla sofferenza soggettiva transeunte cagionata dall'illecito, in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma soltanto in funzione di personalizzazione del relativo ristoro, ai fini della liquidazione.
Dunque, avuto riguardo alla percentuale di invalidità stimata dal ctu e tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (55 anni), il danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, unitariamente inteso, può essere quantificato in € 19.071,00, all'attualità.
Tale quantificazione consegue all'applicazione dei valori standard previsti dalle Tabelle milanesi, non sussistendo i presupposti giustificativi della c.d. personalizzazione. Al riguardo deve infatti rilevarsi che non risulta nemmeno allegata la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., tra le altre, Cass. 28988/19,
7513/18). E per ultimo si segnala la recentissima sentenza della Suprema Corte del 3 ottobre 2025 n.
26675 secondo cui “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati, restando quindi esclusa qualsiasi forma di automatismo”
Sempre in applicazione delle Tabelle milanesi, il pregiudizio da inabilità temporanea può essere quantificato in € 12.937,50 all'attualità, di cui € 8.740,00 (76 gg. ITT), € 4.197,50 (73 gg. ITP al 50%.)
Le spese mediche documentate ammontano ad € 781,00.
Il danno complessivo ammonta, dunque, a complessivi € 32.789,50.
6 Non è dovuta alcuna rivalutazione sulla somma liquidata, che è stata determinata sulla base delle tabelle attualmente vigenti.
Devono essere invece applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (28.01.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza .
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le tabelle ex D.M. 55/2014 aggiornate a D.M. 147/2022
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro per cui Controparte_2
è causa;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, in favore di della somma di € 32.789,50, oltre interessi come Parte_1 in parte motiva.
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. in favore di Controparte_1
, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.073,00 di cui € 3.809,00 per Parte_1 competenze professionali ed € 264,00 per esborsi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1
Catanzaro 03.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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