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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9475 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31556/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GULLI' DANILA, elettivamente domiciliata in C.F._1 VIA GENOVA, 5 88100 CATANZARO presso il difensore avv. GULLI' DANILA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVARO TIZIANA RI e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. REBUA LAURA VIRGINIA ( , elettivamente domiciliata in VIA C.F._2 PODGORA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. FAVARO TIZIANA RI
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: accertare e dichiarare, che nulla è dovuto alla in persona del l.r.p.t. dal Sig Controparte_2
, in qualità di titolare della C.F. , con sede Parte_1 Parte_1 P.IVA_2 in Siderno alla via Delle Americhe con riferimento alle fatture n° 5435 del 25/10/2023 dell'importo di Euro 11513,95 per canone di noleggio vetture novembre 2023 e alla fattura n° 1562 del 29/3/2024 euro 5450,00 penale risarcitoria franchigia (furto auto TG: 5N.), poste a fondamento del decreto ingiuntivo n° 9218 del 2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.07.2024 nell'ambito del proc. Civ. n° 18943/2024 rgac;
revocare il decreto ingiuntivo N. 9218 del 2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.07.2024 nell'ambito del proc. Civ. n° 18943/2024 rgac;
Condannare la Controparte_2 in persona del l.r.p.t per responsabilità aggravata ex art 96 cpc, per temerarietà della lite e per aver prodotto documenti artefatti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, come per legge."
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Voglia il Tribunale di Milano, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni e previe le declaratorie necessarie e consequenziali:
Nel merito
- Rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il Sig. , in qualità Parte_1 di titolare della , tenuto al pagamento nei confronti della , per i titoli di cui Parte_1 Controparte_2 in narrativa, dell'importo di € 16.963,95 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con il beneficio delle spese ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva e otteneva l'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo n. 9218/2024, del 3.07.2024, NRG 18943/2024, depositato il 27.06.2024 e notificato in data
3 luglio 2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di complessivi euro
16.963,95 per omesso pagamento della fattura n. 5435 del 25/10/2023 dell'importo di euro 11.513,95 per canone di noleggio vetture novembre 2023 e della fattura n. 1562 del 29/3/2024, per l'importo di euro 5450,00, quale penale risarcitoria franchigia in riferimento al furto dell'auto tg 5N oggetto di noleggio, oltre interessi e spese legali di procedura.
Con atto di citazione datato 11.9.2024, , in qualità di titolare Parte_1 della , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo che i contratti Parte_1 posti alla base del ricorso per d.i. non corrispondevano ai contratti di noleggio in suo possesso (per firma e timbro), contestandone dunque la genuinità; che con mail del 20.11.2023 l'opposta aveva accettato la richiesta di voltura di tutti i contratti di noleggio dalla alla di Parte_1 Parte_2
OM IN a far data dal 1.11.2023; che, di conseguenza, la fattura n. 5435 del 25.10.2023 doveva essere stornata con emissione di nota di credito, non essendo la debitrice;
che il contratto Pt_1
pagina 2 di 6 di noleggio in suo possesso in relazione alla vettura oggetto di furto non conteneva alcuna pattuizione in tema di franchigia in caso di furto, con conseguente non debenza neppure della fattura n. 1592 del
29.03.2024 per penale risarcitoria di franchigia. Concludeva riservandosi di proporre querela di falso nel caso in cui la controparte avesse dichiarato di volersi avvalere del contratto di noleggio dell'autovettura oggetto di furto.
Costituitasi in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta" del 12 novembre 2024, l'opposta eccepiva che sin dal 2022 l'opponente aveva stipulato diversi contratti di noleggio con la di CP_1 cui peraltro veniva dato atto nell'accordo di voltura;
che in detto accordo veniva anche riconosciuta l'esistenza di un debito di di euro 138.172,93 che doveva essere sanato, quanto ad euro 85.000,00 Pt_1 per il tramite della cessionaria e quanto ad euro 53.172,93 direttamente dalla la quale Pt_2 Pt_1 provvedeva a versare la minor somma di euro 12.000,00 tanto da costringere l'opposta a procedere con richiesta di ingiunzione, che non era oggetto di opposizione, e successiva esecuzione forzata per il recupero della rimanente somma di euro 41.172,93; che in tutti i contratti veniva riportata la medesima firma e il medesimo timbro e che, più in generale, tutti i contratti predisposti da recavano la CP_1 previsione della penale;
che la somma portata nella fattura n. 5435 del 25.10.2023 (con pagamento a vista) era dovuta, in quanto la voltura dei contratti di noleggio era stata pattuita a decorrere dal
1.11.2023; che l'opponente mai aveva contestato l'emissione di detta fattura neppure in seguito alla mail di sollecito di pagamento ricevuta;
che anche l'importo di cui alla fattura n. 1562 del 39.03.2024 per la franchigia in conseguenza di furto era dovuta e che di ciò l'opponente era consapevole, anche perché l'accordo di voltura specificava che: “ lo scrivente è altresì consapevole che la società CP_1 si riserva il diritto di addebitare ulteriori importi alla società per eventuali
[...] Parte_1 sforamenti chilometrici, riaddebiti di sinistri e franchigie… “.
Con ordinanza del 31 luglio 2024 il Giudice, visto anche l'art. 171 co.3 bis c.p.c. nuovo rito (cd.
Cartabia), non confermava l'udienza già fissata e fissava udienza alla data del 29 gennaio 2025.
Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 gennaio
2025, il Tribunale rigettava le richieste di prove orali e la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione nei modi e nei termini di legge e rinviando la causa all'udienza del 22.5.2025 per la verifica dell'esito della procedura di mediazione. In tale udienza il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, rinviava la causa per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 5.12.2025, poi corretta nell'udienza del
4.12.2025, assegnando termine di giorni 60 prima dell'udienza per note di precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per comparse conclusionali e di giorni 15 per memorie di replica.
pagina 3 di 6 All'esito dell'udienza del 4.12.2025, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Giova preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
A tal fine, l'odierna opposta ha prodotto i contratti di noleggio, le fatture, la richiesta di pagamento delle stesse, la denuncia di furto e la fattura ricevuta all'esito del furto.
A fondamento dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente ha dichiarato di essere in possesso di contratti di noleggio differenti da quelli prodotti con il ricorso per d.i., di fatto non contestando né l'esistenza dei rapporti contrattuali in generale, né la debenza dell'importo di cui alla fattura n. 5435 del 25.10.2023 per il noleggio che ha dichiarato tuttavia doversi richiedere ad altro soggetto, perché si riferisce al mese di novembre 2023. A fronte di ciò, l'opposta ha dichiarato che tale somma era dovuta, in quanto la fattura era stata emessa prima dell'accordo del
20.11.2023 e aveva inoltre scadenza di pagamento a vista e pertanto il 25.10.2023, come indicato nella
pagina 4 di 6 medesima fattura… Pertanto, la richiesta di pagamento della stessa non poteva, necessariamente, esulare dall'accordo di cui sopra.
Ora, nell'accordo del 20.11.2023 è previsto, per la parte che interessa, “La scrivente società
[...]
...richiede la voltura di tutti i contratti di noleggio a lei intestati alla società Parte_1 di OM IN…a decorrere dal 1//11/2023…Riconosce un debito residuo nei Parte_2 confronti della società ad oggi di Euro 138.172,93...; di tale importo Euro 85.000,00 saranno CP_1 corrisposti dalla società debito di Euro 53.172,93 sarà saldato nel seguente Controparte_3 modo...” (doc.
2. fasc. opponente).
Ciò Premesso, si osserva che la fattura n. 5435 del 25.10.2023 si riferisce alla mensilità di novembre
2023 e tale circostanza trova riscontro anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, laddove viene indicato
“noleggio vetture novembre”. Nei contratti viene indicato, poi, “FATTURAZIONE MENSILE ANTICIPATA”.
L'accordo risulta sottoscritto il 20.11.2023, a seguito di trattativa, per come riferito dall'opponente, ma ha decorrenza per la voltura dei contratti dal 1.11.2023 e, pertanto, dalla indicata decorrenza della voltura anche i relativi costi di noleggio si intendono addebitabili al cessionario, non fornendo la scrittura elementi letterali di segno contrario, né specificazioni in ordine al fatto che i costi per la mensilità di novembre rimanessero in carico al cedente.
Quindi, non è dovuto dall'opponente l'importo di euro 11.513,95 di cui alla fattura n. 5435 del
25.10.2023.
La seconda parte dell'accordo è irrilevante in questa sede, posto che la stessa opposta ha dichiarato che
l'opponente in spregio agli accordi assunti si limitava a pagare la sola somma di Euro 12.000,00. A fronte dell'inadempimento di cui sopra l'odierna opposta, essendo creditrice del residuo importo di
Euro 41.172,93 procedeva alla richiesta di un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano e non opposto dall'odierno attore. La somma di 12.000,00 più 41.172,93 dà un totale di 53.172,93, come riportato nell'accordo.
Quanto alla fattura n. 1562 del 29.03.2024, di euro 5450, per la penale risarcitoria franchigia per il furto dell'auto tg. 5N (di cui al contratto allegato quale doc. 6 nel fascicolo monitorio),
l'opponente ha dichiarato di non essere in possesso di un contratto di noleggio con indicazione di applicazioni di franchigia e di essere in possesso di un contratto differente per la stessa auto che ha prodotto. Ha disconosciuto quindi la sottoscrizione. A fronte del disconoscimento, l'opposta non ha formulato istanza di verificazione.
La stessa ha dichiarato che l'opponente con la sottoscrizione dell' accordo del 20.11.2023 era consapevole della circostanza che avrebbero potuto essere addebitati sforamenti kilometrici, riaddebiti di franchigie e sinistri, ecc., diversamente non avrebbe dichiarato testualmente quanto segue: “ lo pagina 5 di 6 scrivente è altresì consapevole che la società si riserva il diritto di addebitare ulteriori CP_1 importi alla società per eventuali sforamenti chilometrici, riaddebiti di sinistri e Parte_1 franchigie… “. Riguardo a ciò, si rileva che il doc. 2 non fa comunque alcun riferimento specifico al contratto disconosciuto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, non avendo l'opposta provato l'esistenza del credito a carico dell'opponente.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9218/2024, del 3.07.2024, NRG 18943/2024; condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, a favore di CP_1
in qualità di titolare della , che liquida in € Parte_1 Parte_1
3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 9 dicembre 2025 Il Giudice
AT CA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AT CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31556/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GULLI' DANILA, elettivamente domiciliata in C.F._1 VIA GENOVA, 5 88100 CATANZARO presso il difensore avv. GULLI' DANILA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVARO TIZIANA RI e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. REBUA LAURA VIRGINIA ( , elettivamente domiciliata in VIA C.F._2 PODGORA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. FAVARO TIZIANA RI
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: accertare e dichiarare, che nulla è dovuto alla in persona del l.r.p.t. dal Sig Controparte_2
, in qualità di titolare della C.F. , con sede Parte_1 Parte_1 P.IVA_2 in Siderno alla via Delle Americhe con riferimento alle fatture n° 5435 del 25/10/2023 dell'importo di Euro 11513,95 per canone di noleggio vetture novembre 2023 e alla fattura n° 1562 del 29/3/2024 euro 5450,00 penale risarcitoria franchigia (furto auto TG: 5N.), poste a fondamento del decreto ingiuntivo n° 9218 del 2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.07.2024 nell'ambito del proc. Civ. n° 18943/2024 rgac;
revocare il decreto ingiuntivo N. 9218 del 2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 03.07.2024 nell'ambito del proc. Civ. n° 18943/2024 rgac;
Condannare la Controparte_2 in persona del l.r.p.t per responsabilità aggravata ex art 96 cpc, per temerarietà della lite e per aver prodotto documenti artefatti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, come per legge."
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Voglia il Tribunale di Milano, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni e previe le declaratorie necessarie e consequenziali:
Nel merito
- Rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il Sig. , in qualità Parte_1 di titolare della , tenuto al pagamento nei confronti della , per i titoli di cui Parte_1 Controparte_2 in narrativa, dell'importo di € 16.963,95 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con il beneficio delle spese ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva e otteneva l'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo n. 9218/2024, del 3.07.2024, NRG 18943/2024, depositato il 27.06.2024 e notificato in data
3 luglio 2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di complessivi euro
16.963,95 per omesso pagamento della fattura n. 5435 del 25/10/2023 dell'importo di euro 11.513,95 per canone di noleggio vetture novembre 2023 e della fattura n. 1562 del 29/3/2024, per l'importo di euro 5450,00, quale penale risarcitoria franchigia in riferimento al furto dell'auto tg 5N oggetto di noleggio, oltre interessi e spese legali di procedura.
Con atto di citazione datato 11.9.2024, , in qualità di titolare Parte_1 della , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo che i contratti Parte_1 posti alla base del ricorso per d.i. non corrispondevano ai contratti di noleggio in suo possesso (per firma e timbro), contestandone dunque la genuinità; che con mail del 20.11.2023 l'opposta aveva accettato la richiesta di voltura di tutti i contratti di noleggio dalla alla di Parte_1 Parte_2
OM IN a far data dal 1.11.2023; che, di conseguenza, la fattura n. 5435 del 25.10.2023 doveva essere stornata con emissione di nota di credito, non essendo la debitrice;
che il contratto Pt_1
pagina 2 di 6 di noleggio in suo possesso in relazione alla vettura oggetto di furto non conteneva alcuna pattuizione in tema di franchigia in caso di furto, con conseguente non debenza neppure della fattura n. 1592 del
29.03.2024 per penale risarcitoria di franchigia. Concludeva riservandosi di proporre querela di falso nel caso in cui la controparte avesse dichiarato di volersi avvalere del contratto di noleggio dell'autovettura oggetto di furto.
Costituitasi in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta" del 12 novembre 2024, l'opposta eccepiva che sin dal 2022 l'opponente aveva stipulato diversi contratti di noleggio con la di CP_1 cui peraltro veniva dato atto nell'accordo di voltura;
che in detto accordo veniva anche riconosciuta l'esistenza di un debito di di euro 138.172,93 che doveva essere sanato, quanto ad euro 85.000,00 Pt_1 per il tramite della cessionaria e quanto ad euro 53.172,93 direttamente dalla la quale Pt_2 Pt_1 provvedeva a versare la minor somma di euro 12.000,00 tanto da costringere l'opposta a procedere con richiesta di ingiunzione, che non era oggetto di opposizione, e successiva esecuzione forzata per il recupero della rimanente somma di euro 41.172,93; che in tutti i contratti veniva riportata la medesima firma e il medesimo timbro e che, più in generale, tutti i contratti predisposti da recavano la CP_1 previsione della penale;
che la somma portata nella fattura n. 5435 del 25.10.2023 (con pagamento a vista) era dovuta, in quanto la voltura dei contratti di noleggio era stata pattuita a decorrere dal
1.11.2023; che l'opponente mai aveva contestato l'emissione di detta fattura neppure in seguito alla mail di sollecito di pagamento ricevuta;
che anche l'importo di cui alla fattura n. 1562 del 39.03.2024 per la franchigia in conseguenza di furto era dovuta e che di ciò l'opponente era consapevole, anche perché l'accordo di voltura specificava che: “ lo scrivente è altresì consapevole che la società CP_1 si riserva il diritto di addebitare ulteriori importi alla società per eventuali
[...] Parte_1 sforamenti chilometrici, riaddebiti di sinistri e franchigie… “.
Con ordinanza del 31 luglio 2024 il Giudice, visto anche l'art. 171 co.3 bis c.p.c. nuovo rito (cd.
Cartabia), non confermava l'udienza già fissata e fissava udienza alla data del 29 gennaio 2025.
Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 gennaio
2025, il Tribunale rigettava le richieste di prove orali e la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione nei modi e nei termini di legge e rinviando la causa all'udienza del 22.5.2025 per la verifica dell'esito della procedura di mediazione. In tale udienza il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, rinviava la causa per il trattenimento della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 5.12.2025, poi corretta nell'udienza del
4.12.2025, assegnando termine di giorni 60 prima dell'udienza per note di precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per comparse conclusionali e di giorni 15 per memorie di replica.
pagina 3 di 6 All'esito dell'udienza del 4.12.2025, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Giova preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
A tal fine, l'odierna opposta ha prodotto i contratti di noleggio, le fatture, la richiesta di pagamento delle stesse, la denuncia di furto e la fattura ricevuta all'esito del furto.
A fondamento dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente ha dichiarato di essere in possesso di contratti di noleggio differenti da quelli prodotti con il ricorso per d.i., di fatto non contestando né l'esistenza dei rapporti contrattuali in generale, né la debenza dell'importo di cui alla fattura n. 5435 del 25.10.2023 per il noleggio che ha dichiarato tuttavia doversi richiedere ad altro soggetto, perché si riferisce al mese di novembre 2023. A fronte di ciò, l'opposta ha dichiarato che tale somma era dovuta, in quanto la fattura era stata emessa prima dell'accordo del
20.11.2023 e aveva inoltre scadenza di pagamento a vista e pertanto il 25.10.2023, come indicato nella
pagina 4 di 6 medesima fattura… Pertanto, la richiesta di pagamento della stessa non poteva, necessariamente, esulare dall'accordo di cui sopra.
Ora, nell'accordo del 20.11.2023 è previsto, per la parte che interessa, “La scrivente società
[...]
...richiede la voltura di tutti i contratti di noleggio a lei intestati alla società Parte_1 di OM IN…a decorrere dal 1//11/2023…Riconosce un debito residuo nei Parte_2 confronti della società ad oggi di Euro 138.172,93...; di tale importo Euro 85.000,00 saranno CP_1 corrisposti dalla società debito di Euro 53.172,93 sarà saldato nel seguente Controparte_3 modo...” (doc.
2. fasc. opponente).
Ciò Premesso, si osserva che la fattura n. 5435 del 25.10.2023 si riferisce alla mensilità di novembre
2023 e tale circostanza trova riscontro anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, laddove viene indicato
“noleggio vetture novembre”. Nei contratti viene indicato, poi, “FATTURAZIONE MENSILE ANTICIPATA”.
L'accordo risulta sottoscritto il 20.11.2023, a seguito di trattativa, per come riferito dall'opponente, ma ha decorrenza per la voltura dei contratti dal 1.11.2023 e, pertanto, dalla indicata decorrenza della voltura anche i relativi costi di noleggio si intendono addebitabili al cessionario, non fornendo la scrittura elementi letterali di segno contrario, né specificazioni in ordine al fatto che i costi per la mensilità di novembre rimanessero in carico al cedente.
Quindi, non è dovuto dall'opponente l'importo di euro 11.513,95 di cui alla fattura n. 5435 del
25.10.2023.
La seconda parte dell'accordo è irrilevante in questa sede, posto che la stessa opposta ha dichiarato che
l'opponente in spregio agli accordi assunti si limitava a pagare la sola somma di Euro 12.000,00. A fronte dell'inadempimento di cui sopra l'odierna opposta, essendo creditrice del residuo importo di
Euro 41.172,93 procedeva alla richiesta di un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano e non opposto dall'odierno attore. La somma di 12.000,00 più 41.172,93 dà un totale di 53.172,93, come riportato nell'accordo.
Quanto alla fattura n. 1562 del 29.03.2024, di euro 5450, per la penale risarcitoria franchigia per il furto dell'auto tg. 5N (di cui al contratto allegato quale doc. 6 nel fascicolo monitorio),
l'opponente ha dichiarato di non essere in possesso di un contratto di noleggio con indicazione di applicazioni di franchigia e di essere in possesso di un contratto differente per la stessa auto che ha prodotto. Ha disconosciuto quindi la sottoscrizione. A fronte del disconoscimento, l'opposta non ha formulato istanza di verificazione.
La stessa ha dichiarato che l'opponente con la sottoscrizione dell' accordo del 20.11.2023 era consapevole della circostanza che avrebbero potuto essere addebitati sforamenti kilometrici, riaddebiti di franchigie e sinistri, ecc., diversamente non avrebbe dichiarato testualmente quanto segue: “ lo pagina 5 di 6 scrivente è altresì consapevole che la società si riserva il diritto di addebitare ulteriori CP_1 importi alla società per eventuali sforamenti chilometrici, riaddebiti di sinistri e Parte_1 franchigie… “. Riguardo a ciò, si rileva che il doc. 2 non fa comunque alcun riferimento specifico al contratto disconosciuto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, non avendo l'opposta provato l'esistenza del credito a carico dell'opponente.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9218/2024, del 3.07.2024, NRG 18943/2024; condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, a favore di CP_1
in qualità di titolare della , che liquida in € Parte_1 Parte_1
3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 9 dicembre 2025 Il Giudice
AT CA
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