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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 36964 del RG. dell'anno 2024 e promossa da:
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M. Maccarrone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_2 con sede in Roma,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in forza di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/10/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione assistenziale di cui all'oggetto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, all'erogazione in suo CP_2 favore dei ratei maturati dall'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 L. n. 222/84, per il periodo compreso dall'8.03.2023 al 31.08.2024, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA e CAP da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” Si è costituito l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento della prestazione CP_2 richiesta e chiedendo rigettarsi il ricorso o, in subordine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 19/02/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 9/08/24 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto CP_2 documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela
1 dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti atteso che, come dedotto da CP_2
“ gli arretrati sono stati corrisposti nella misura spettante a novembre 2024 (cfr. cedolino in all. 1), ovvero nel termine di legge di 120 giorni decorrente dalla data di trasmissione della PEC del 17.09.2024 con cui la ricorrente ha trasmesso il Modello TE09 necessario per poter procedere al pagamento (cfr. Pec in all. 2,
Modello TE09 in all. 2 bis). Per come emerge anche dalla relazione dei competenti Uffici dell'Ente: “l'assegno ordinario di invalidità di categoria IO n. 16799241 di cui è titolare la ricorrente, con decorrenza 04/2023, è stato liquidato in data
09/08/2024, come da omologa RG n. 29476/2023 del 24/04/2024. Gli arretrati per cui la titolare dell'assegno ricorre in giudizio sono stati validati dalla Sede in seguito all'acquisizione del modello TE09 inviato con pec del 17/09/2024 e sono stati corrisposti con la rata del mese di novembre 2024 (in allegato il cedolino 11/2024).
Inoltre, in data 29.09.2024 i competenti Uffici hanno anche riscontrato la Pec trasmessa in data 17.09.2024, comunicando che il modello TE09 era stato acquisito dalla Sede, che aveva provveduto a liquidare gli arretati (all. 3) ma nonostante ciò, la ricorrente non ha esitato a depositare il ricorso in data 14/10/2024, cioè dopo neppure 30 giorni dalla trasmissione della documentazione necessaria!
Peraltro, dallo stesso modello TE08 di liquidazione del 9.08.2024 emergeva chiaramente che la prestazione era stata liquidata in via provvisoria e che la stessa sarebbe stata liquidata in via definitiva appena gli uffici fossero venuti in possesso della necessaria documentazione (cfr. all. 4: “Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso…”) Orbene, come disposto dalla normativa in esame, citata anche da controparte, ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 convertito in legge 111/2011, “[…] il decreto di cui all'art. 445 bis c.p.c., non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni.”; Ne consegue che il termine di 120 giorni poteva decorrere soltanto dal momento in cui è stata trasmessa la modulistica necessaria (17.09.2024) e pertanto lo stesso non era ancora decorso alla data del 4.11.2024 in cui è stata corrisposta integralmente la prestazione.”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 19/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 36964 del RG. dell'anno 2024 e promossa da:
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M. Maccarrone che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_2 con sede in Roma,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in forza di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/10/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione assistenziale di cui all'oggetto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, all'erogazione in suo CP_2 favore dei ratei maturati dall'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 L. n. 222/84, per il periodo compreso dall'8.03.2023 al 31.08.2024, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre IVA e CAP da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” Si è costituito l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento della prestazione CP_2 richiesta e chiedendo rigettarsi il ricorso o, in subordine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 19/02/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 9/08/24 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto CP_2 documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela
1 dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti atteso che, come dedotto da CP_2
“ gli arretrati sono stati corrisposti nella misura spettante a novembre 2024 (cfr. cedolino in all. 1), ovvero nel termine di legge di 120 giorni decorrente dalla data di trasmissione della PEC del 17.09.2024 con cui la ricorrente ha trasmesso il Modello TE09 necessario per poter procedere al pagamento (cfr. Pec in all. 2,
Modello TE09 in all. 2 bis). Per come emerge anche dalla relazione dei competenti Uffici dell'Ente: “l'assegno ordinario di invalidità di categoria IO n. 16799241 di cui è titolare la ricorrente, con decorrenza 04/2023, è stato liquidato in data
09/08/2024, come da omologa RG n. 29476/2023 del 24/04/2024. Gli arretrati per cui la titolare dell'assegno ricorre in giudizio sono stati validati dalla Sede in seguito all'acquisizione del modello TE09 inviato con pec del 17/09/2024 e sono stati corrisposti con la rata del mese di novembre 2024 (in allegato il cedolino 11/2024).
Inoltre, in data 29.09.2024 i competenti Uffici hanno anche riscontrato la Pec trasmessa in data 17.09.2024, comunicando che il modello TE09 era stato acquisito dalla Sede, che aveva provveduto a liquidare gli arretati (all. 3) ma nonostante ciò, la ricorrente non ha esitato a depositare il ricorso in data 14/10/2024, cioè dopo neppure 30 giorni dalla trasmissione della documentazione necessaria!
Peraltro, dallo stesso modello TE08 di liquidazione del 9.08.2024 emergeva chiaramente che la prestazione era stata liquidata in via provvisoria e che la stessa sarebbe stata liquidata in via definitiva appena gli uffici fossero venuti in possesso della necessaria documentazione (cfr. all. 4: “Appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso…”) Orbene, come disposto dalla normativa in esame, citata anche da controparte, ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 convertito in legge 111/2011, “[…] il decreto di cui all'art. 445 bis c.p.c., non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni.”; Ne consegue che il termine di 120 giorni poteva decorrere soltanto dal momento in cui è stata trasmessa la modulistica necessaria (17.09.2024) e pertanto lo stesso non era ancora decorso alla data del 4.11.2024 in cui è stata corrisposta integralmente la prestazione.”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 19/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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