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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/08/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SBARAGLINI VITTORINA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SBARAGLINI VITTORINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SBARAGLINI VITTORINA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SBARAGLINI VITTORINA
ATTORI contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCETTI CLAUDIO, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in CORSO DEL POPOLO, 63 05100 TERNI presso il difensore avv.
BISCETTI CLAUDIO
CONVENUTO
pagNA 1 di 12 Con atto di citazione depositato il 31/01/2013 , e , Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.ssa VittorNA Sbaraglini , chiamavano in giudizio il chiedendo al tribunale “ Piaccia al Tribunale adito, per le Controparte_1
ragioni espresse in narrativa, contrariis reiectis: · accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in merito ai danni riportati dalla SIn.ra Controparte_1
ed in merito ai danni riportati dal motociclo X7 YP M5 di proprietà di Parte_1
in base alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che impone Parte_2
all'amministrazione di predisporre cautele regolamentari idonee a richiamare l'attenzione degli utenti sulla fonte di pericolo, del tutto assenti nel caso di specie. · condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, all'integrale Controparte_1
risarcimento di tutti i danni fisici e morali subiti dalla SI.ra nonché alla Parte_1
refusione di tutte le spese sopportate e sopportande, e dei danni riportati dal ciclomotore di proprietà del SI. , X7 YP M5, danni che si quantificano in: - Parte_2
percentuale di invalidità permanente 7% pari ad un danno non patrimoniale risarcibile di
€ 14.475,00, come da tabella Tribunale di Milano allegata (doc.13) - invalidità temporanea totale di gg. 20 pari ad € 1.980,00, - invalidità temporanea parziale di gg. 20 al 75% pari ad € 1.485,00, - invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 50% pari per un danno biologico temporaneo complessivo pari ad € 5.692,50, per un danno non patrimoniale complessivo pari ad € 20.167,50 - spese mediche per € 1.954,00; Per complessivi € 22.121,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo,
o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
· Piaccia al Tribunale adito condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
all'integrale risarcimento di tutti i danni riportati dal ciclomotore Piaggio Scarabeo tg
X7 YP M5 di proprietà di pari ad € 2.224,89, o a quella somma maggiore Parte_2
o minore che sarà ritenuta di giustizia. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio IVA e
CNA e 15% rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto pagNA 2 di 12 procuratore che si dichiara antistatario;
ad € 1.485,00, - invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 25% pari ad € 742,5”.
In data 24/4/2023, si costituiva il in persona del Sindaco Controparte_1
dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Biscetti, il quale Persona_1
contestando le richieste avversarie chiedeva al tribunale “ Allo stato, pertanto, si conclude Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le domande attrici, perché così come proposte infondate in fatto ed in diritto e non provate;
in subordine, qualora e nella misura in cui venga riconosciuta e provata la concorsuale e minoritaria responsabilità del nella determNAzione dell'evento Controparte_1
dannoso de quo, ovvero qualora e nella misura in cui le domande proposte dai due attori risultino fondate e provate, contenere la consequenziale liquidazione degli effettivi danni dai medesimi rispettivamente subiti nella corrispondente proporzionata misura e nei limiti di quelli effettivamente e direttamente causati dall'evento de quo, di quelli che risulteranno accertati e risarcibili anche alla luce dei vigenti principi normativi e giurisprudenziali, nei limiti di cui alla narrativa, del giusto e del provato. Con vittoria delle spese tutte di lite”. All'udienza del 17/5/2023 il giudice concedeva i termini ex 183
Vi comma c.p.c. rinviando all'udienza del 27/9/2023 . In tale udienza il giudice ammetteva l'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta , riservandosi sugli altri mezzi richiesti e rinviava all'8/11/2023 , poi al 13/12/2023 su richiesta di parte.
All'udienza del 13/12/2023 il giudice procedeva ad espletare interrogatorio formale e si riservava. A scioglimento della riserva , ammetteva le prove testimoniali rinviando per l'escussione dei testimoni al 25/01/2024, quindi al 29/2/2025 . All'udienza del
29/2/2025 si procedeva all'escussione testimoniale e il giudice si riservava. A scioglimento della riserva nomNAva CTU l'ing. fissando per il Persona_2
giuramento l'udienza del 20/3/2024 nella quale il CTU accettava l'incarico e si rinviava per il deposito dell'elaborato peritale all'udienza del 10/7/2024. In tale udienza il giudice si riservava e a scioglimento della riserva nomNAva CTU medico legale il dott. fissando per il giuramento l'udienza del 25/9/2024 quando il CTU Persona_3
pagNA 3 di 12 accettava l'incarico e si rinviava per il deposito della CTU all'udienza del 22/01/2025.
In tale udienza il giudice si riservava sulle istanze di parte e a scioglimento della riserva fissava l'udienza del 7/5/2025 per la precisazione delle conclusioni. IN tale udienza tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c..
MOTIVI
Parte attrice nell'atto introduttivo afferma che “in data 12.08.2020 alle ore 01.30 circa, la SI.ra , all' epoca dei fatti minorenne, mentre era alla guida del Parte_1
motociclo Piaggio Scarabeo 50 2T di colore bianco - targato X7 YP M5, di proprietà di
, assicurato con la compagnia assicurativa Parte_2 Controparte_2
- e si portava sulla Strada Comunale delle Colline in verso Vocabolo CP_1
OR, a causa di un'insidia rappresentata da una sconnessione nel manto stradale non visibile e non segnalata, per presenza anche di rime di frattura e apposizione di materiale sul manto stradale che ne modificavano le pendenze creando dislivelli, e vista la presenza anche di una grata metallica di raccolta dell'acqua piovana, insidia non visibile neppure di notte nonostante il regolare utilizzo del faro, poiché la ruota anteriore deviava e slittava, perdeva il controllo del motociclo e cadeva rovinosamente a terra”.
Affermava di essersi recata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni dove veniva refertata e dimessa con “sub-lussazione acromion-claveare ds, policontusa”, con prognosi di 15 giorni”. Successivamente era visitata dalla Dott.ssa che Persona_4
prolungava la diagnosi clinica in ulteriori 30 giorni e successivamente di giorni ulteriori con successivi certificati. Affermava che a causa dell'evento aveva dovuto utilizzare un apparecchio ortodontico a seguito di visita della dott.ssa Chiedeva ai CP_3
sensi dell'art 2051 c.c e art 14 codice della strada il risarcimento del ” danno biologico permanente al 7% pari ad € 11.580,00, invalidità temporanea totale di gg. 20 pari ad €
1.980,00, invalidità temporanea parziale di gg. 20 al 75% pari ad € 1.485,00, invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 50% pari ad € 1.485,00, invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 25% pari ad € 742,50 per complessivi € 5.692,50 oltre al danno non patrimoniale, calcolato con la tabella allegata, pari a € 14.475,00 oltre interessi e pagNA 4 di 12 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo” , nonché spese mediche per complessivi
€ 1.954,00. L'attrice chiedeva altresì risarcimento per i danni riportati dal motoveicolo €
2.224,89, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Parte convenuta costituendosi contestava la dNAmica descritta dagli attori affermando
“che il tratto stradale in questione non aveva, comunque, né può aver avuto – nella situazione data - caratteristiche tali da costituire di per sé pericolo per le persone ed i veicoli sullo stesso marcianti e tali da avere, da sole, direttamente origNAto – anche se ne fosse dimostrato il descritto verificarsi – lo slittamento della ruota anteriore e la perdita di controllo del motoveicolo, da parte del suo conducente, la loro caduta, l'evento de quo e le conseguenze dannose come lamentati “ eccepiva altresì la prevedibilità della contestata presenza di grata metallica con l' uso dei proiettori di luce del mezzo consentiva e di conseguenza avrebbe potuto rallentare la velocità del mezzo o deviare la traiettorie . Affermava anche che “ le caratteristiche del tratto stradale, ove sarebbe asseritamente avvenuta la perdita di controllo del mezzo condotto e la caduta lamentate, non avevano e non possono aver avuto, in ogni caso, un'effettiva natura e consistenza insidiosa, pericolosa o tale da integrare la fattispecie del trabocchetto, soprattutto nelle concrete condizioni temporo-spaziali del contesto ambientale del sinistro” .
All'udienza del 13/12/2023 veniva svolto l'interrogatorio formale di che Parte_1
affermava di non utilizzare normalmente la strada in oggetto , più corta rispetto all'altra strada esistente per raggiungere la propria abitazione, e che stava percorrendo la strada in salita utilizzando i fari abbaglianti vista la mancanza di altra illumNAzione .
Affermava di non aver visto il pezzo di ferro sporgente dalla grata in quanto non visibile se non passandoci sopra.
All'udienza del 29/2/2024 era escusso il testimone di parte attrice la Testimone_1
quale, rispondendo ai capitoli della memoria istruttoria di parte attrice, rispondendo al capitolo 19 affermava “io e mio marito eravamo al fresco a vedere la televisione , la nostra casa si trova lungo la strada delle Colline, più in basso rispetto al livello della strada quando abbiamo sentito un botto , abbiamo chiesto chi fosse e ci ha Pt_1
pagNA 5 di 12 risposto che era caduta, siamo andati sulla strada , era buio e abbiamo dovuto usare la luce del cellulare, lei lamentava dolori alla caviglia e alla spalla e tremava per la paura, abbiamo chiamato i genitori. Mio marito con la luce ha guardato la strada ed ha visto una grata di metallo con un ferro che sporgeva dalla grata essendosi dissaldato e stava alto rispetto al livello della grata , la strada è di campagna e ci sono dislivelli .
Riconosco le foto allegate all'atto introduttivo al n 19 e quelle E ed F di parte convenuta” . Rispondendo al capitolo 3) dichiarava “ posso dire che noi passiamo in quella strada , la mattNA il ferro di cui ho parlato non era rialzato come invece al momento dell'incidente . Questa grata è stata sostituita ed imbullonata . Ci sono anche altre grate lungo la strada che presentano lo stesso problema di dissaldamento , mio marito a volte pulisce le griglie e le rimette per evitare allagamenti alla nostra proprietà
“. Affermava che aveva l'attrice al momento del fatto aveva i pantaloni strappati e diceva di avere dolori alla spalla e alla caviglia mentre il motorino era rotto in quanto aveva la freccia rotta, lo sterzo storto ed era rigata la fiancata. Il testimone
[...]
il quale confermava marito della testimone il quale confermava Tes_2 Tes_1
le affermazioni della stessa e precisava riguardo alla grata “Ho preso il mio cellulare e con la sua luce ho visto che dalla grata sporgeva un pezzo di ferro che si era alzato dalla sgrata dissaldandosi riconosco le foto all'allegato 12 di parte attrice e le foto allegato E e
F di parte convenuta . Confermava la mancanza di luce lungo la strada;
rispondendo al capitolo 3 dichiarava“ posso dire che la grata è più bassa rispetto al manto stradale e quindi non è visibile passandoci sopra con l'auto , si può vedere di giorno se si cammNA
a piedi . La strada è piena di rime di frattura , di notte non c'è l'illumNAzione stradale perciò si vedono solo con i fari dell'auto se ti concentri a guardare il manto stradale” I. testimone confermava di aver sottoscritto una dichiarazione affermando “riconosco la dichiarazione che ho sottoscritto e che mi è stata richiesta dal perito dell'assicurazione che ha redatto a mano la dichiarazione”. Nella stessa udienza era escusso il testimone di parte convenuta che si dichiarava dipendente del Testimone_3 [...]
come responsabile dell'Ufficio tecnico dal dicembre del 1990 . Il testimone CP_1
pagNA 6 di 12 , rispondendo ai capitoli della memoria istruttoria di parte convenuta affermava di essersi recato sui luoghi il giorno successivo e che gli stessi corrispondevano a quelli delle fotografie allegate alla memoria istruttoria. Affermava che si trattava di una strada in salita, , e riconosceva il cartello che si trova all'inizio della strada s circa 200 /250 metri prima dal punto dell'incidente cioè all'inizio della strada in , CP_1
davanti al cimitero adiacente al paese. Il testimone confermava che dalla denuncia di sinistro inviata in Comune la direzione di marcia era quella indicata nelle fotografie con una freccia gialla , direzione che conduceva anche a OR . Rispondendo al capitolo 12 confermava che la strada in oggetto “presentava buche, depressioni, griglie metalliche di copertura di canalette trasversali di raccolta delle acque meteoriche, tombini, rotture, crepe, fenditure trasversali e longitudNAli, sconnessioni, aree e tratti di colorazione diversa, dislivelli della carreggiata, come rappresentato nelle fotografie della stessa allegate come documenti b., e. e f. presenti nel fascicolo del convenuto” e precisava che il era intervenuto su una parte della strada mettendo dei guarda CP_1
rail e sistemando delle buche dopo l'incidente .
Era escusso il testimone che si dichiarava collaboratore Testimone_4
dell'agenzia investigativa incaricato dalla di fare accertamenti Parte_3 CP_4
sull'incidente. Dichiarava di aver scattato le fotografie della seconda memoria allegati e) e f) , confermava la presenza del segnale indicante 30 Km , dichiarava di aver avuto conoscenza della direzione di marcia del mezzo da parte dei dai genitori di e Pt_1
dai testimoni indicati dai genitori. Rispondendo al capitolo 12 affermava “ sul capitolo
12 “ al momento del sopralluogo ho accertato un dissesto nella strada e i testimoni mi hanno riferito che la strada stava in quelle condizioni da qualche anno “. Confermava di aver redatto la dichiarazione del testimone ritratto insieme alla nelle Tes_2 Tes_1
foto da lui scattate.
Il CTU ing. , rispondendo ai quesiti affermava “ Persona_5
1) Tenuto conto della dNAmica come emersa nel corso dell'istruttoria, della documentazione fotografica a disposizione e della tipologia del veicolo coinvolto pagNA 7 di 12 nell'evento sinistroso per cui è causa è parere di questo C.T.U. che le condizioni di scadente manutenzione del manto stradale, la presenza di un tondino di ferro sporgente e sollevato da terra, e le varie fenditure, crepe, disallineamenti e scollamenti di materiale cementizio possano aver costituito una “insidia” per la conducente del veicolo AP
Scarabeo targato X7YPM5, specialmente tenuto debitamente in considerazione anche della modesta condizione di visibilità con cui si trovava a guidare in quel frangente la parte attrice SI.ra . Parte_1
2) Visto che sono assolutamente mancanti informazioni, dati oggettivi e riscontri attinenti l'andamento pre-urto e post-urto del ciclomotore AP protagonista del sinistro oggetto della presente causa, NON è possibile risalire né alla velocità di marcia mantenuta dallo stesso veicolo attoreo targato X7YPM5 nel suo approccio al luogo teatro del sinistro né alla velocità tenuta in occasione del passaggio sopra le “insidie” presenti nel manto stradale.
3) Nel corso dell'incontro del 28/03/2024 parte attrice comunicava che il ciclomotore attoreo AP Scarabeo targato X7YPM5 non era circolante, quindi non disponibile per poter essere utilizzato nella simulazione - richiesta dal Giudice - avente lo scopo di valutare, di notte, la “…situazione di visibilità della strada antistante al mezzo con il mezzo indicato dall'attrice….”
4) Il valore ante sinistro del ciclomotore attoreo può ritenersi equo in € Controparte_5
2.450,00. Pertanto, alla luce di quanto sopra si ritiene NON sussistere la condizione di antieconomicità delle riparazioni”.
Dall'esito dell'istruttoria emerge che le condizioni della strada , fuori dell'abitato del comune di , in brutte condizioni con sconnessioni , buche, grate ecc. ( CP_1
testimoni ) e in particolare della “ presenza di un tondino di Tes_2 Tes_1 Tes_3
ferro sporgente e sollevato da terra” per il quale parte attrice afferma di aver subito la caduta.
In particolare riguardo alla dNAmiche dell'incidente i testimoni e Tes_2 Tes_1
hanno dichiarato di aver sentito un botto e di aver soccorso l'attrice verificando rotture pagNA 8 di 12 del motorino a terra e la presenza di una grata che presentava una sporgenza di metallo .
Le fotografie scattate dal perito incaricato dall'assicurazione allegate e) e f) alla seconda memoria di parte convenuta, ritraenti i luoghi, erano confermati dai testimoni. Emergeva anche la presenza di un segnale indicante una velocità di 30 Km posto all'inizio della strada all'altezza del cimitero del paese di a qualche centNAio di metri dal CP_1
luogo dei fatti, sulla strada in salita che porta anche la domicilio dell'attrice. L'attrice ha affermato di non utilizzare normalmente la strada ma di averla utilizzata in quanto più corta rispetto a quella normalmente utilizzata affermando “io non passavo mai in quella strada;
ci sono passata perché era notte e volevo andare a casa prima”. Dalla dichiarazione emerge che sebbene non utilizzata normalmente la strada era conosciuta all'attrice tanto da saperne valutare la lunghezza rispetto all'altra strada.
Dalle testimonianze è emerso che i dissesti della strada fossero presenti da tempo, , e pertanto in generale conoscibili da parte attrice anche considerato che si tratta di strada collocata in campagna fuori dall'abitato. La presenza del ferro sporgente della grata costituisce però una insidia che può considerarsi ulteriore rispetto alla prevedibile situazione di una strada dissestata. La mancanza di luce su tutta la strada rende altresì plausibile che l'insidia non sia stata visibile con l'illumNAzione del solo mezzo;
come ha affermato il testimone , abitante della zona e frequentante la strada in oggetto Tes_2
“la grata è più bassa rispetto al manto stradale e quindi non è visibile passandoci sopra con l'auto , si può vedere di giorno se si cammNA a piedi”
Il CTU non ha potuto verificare la velocità del mezzo essendo lo stesso non utilizzabile per una verifica su strada;
va però considerato il mezzo consistente in un motorino
Scarabeo 50 e la situazione di salita della strada ( confermata anche dai testimoni), in assenza di prova contraria e vista anche l'assenza di sanzioni del loro superamento, rende presumibile che la velocità fosse nel rispetto dei 30 Km orari. Il convenuto d'altro canto “non ha provato” un comportamento dell'attrice tale da escludere o ridurre la responsabilità del custode della strada ( Cassazione ordNAnza 18518 del 08/07/2024).
La Cassazione sez. 3 ordNAnza 7789 del 22/03/2024afferma“ qualora persista pagNA 9 di 12 l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad elimNAre il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito”.
La condizione della strada, sopra descritta nel punto di caduta, considerata anche la testimonianza del abitante la zona, per il quale l'insidia non era verificabile se Tes_2
non passandoci sopra di giorno, va pertanto considerata quale insidia imprevedibile ai sensi dell'art 2051 c.c. e determNA la responsabilità oggettiva del custode della strada comunale delle Colline di Montefranco.
Il CTU medico legale del dott. nella relazione rispondendo al capitolo Persona_3
1) affermava “RISPOSTA: A causa dell'evento di causa del 12/08/2020 la sig.NA
, all'epoca di anni 17, in qualità di conducente di uno scooter, a causa di Parte_1
una sconnessione del manto stradale perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra riportando le seguenti lesioni: - Trauma contusivo-distorsivo della spalla destra, in soggetto mancino, con sublussazione acromion-claveare; - Trauma contusivo della regione mandibolare destra;
- Trauma contusivo-escoriativo della caviglia destra con residuo minimo esito cicatriziale. L'efficienza lesiva dell'evento nel determinismo delle predette lesioni, è dimostrata sia dalle modalità di accadimento del fatto (caduta da uno scooter), sia dall'iter clinico sopra descritto caratterizzato dall'accesso al PS dell'ospedale di Terni il giorno stesso dell'incidente e dalle successive visite mediche specialistiche. Sulla base delle modalità di accadimento dell'incidente, della documentazione medica prodotta in atti e delle risultanze della visita peritale si ravvede la sussistenza del nesso causale tra l'incidente del 12/08/2020 e le lesioni sopra indicate”
Rispondendo al quesito 2) affermava “RISPOSTA: Sulla base della tipologia ed entità delle lesioni riportate, della documentazione medica esamNAta e dell'iter clinico descritto, è possibile ammettere un periodo di NAbilità temporanea biologica parziale al
75% di 15 giorni, un ulteriore periodo di NAbilità temporanea biologica parziale al 50% di 15 giorni, seguito da un periodo di NAbilità temporanea biologica parziale al 25% di pagNA 10 di 12 15 giorni necessari alla riabilitazione funzionale”; Rispondendo al quesito 3)
“RISPOSTA: I postumi residuati alle lesioni riportate nell'incidente di causa sono quelli riportati nei paragrafi della sintomatologia soggettiva e dell'esame obiettivo precedentemente riportati. I postumi residuati, visto il periodo di tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi stabilizzati e produttivi di un danno biologico permanente che, con riferimento alle attuali tabelle di legge (D. M. Lavoro 03/07/2003 ex L.
05/03/01 n° 57) è valutabile nella misura del 3% del totale”.
Riguardo al quesito 4) valutava come adeguata e congrua la spesa sanitaria di €
1.852,00.
Non è stata data dimostrazione di ulteriori danni risarcibili
Per tutti questi motivi va riconosciuta la responsabilità ex 2051 c.c. del
[...]
in ordine al fatto dannoso , vanno poste a carico dello stesso le spese per CP_1
risarcimento che in applicazione delle tabelle di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale in vigore al momento del fatto.
Considerato quanto accertato dal dott. e dell'età dell'attrice al momento del Per_3
sinistro, le spese per il risarcimento della danno si attestano in:
euro 4589,00 per danno non patrimoniale risarcibile ( 3%)
euro 1102,50 per danno biologico temporaneo al 75%
euro 735,00 per danno biologico temporaneo al 50%
euro 367,50 per danno biologico temporaneo al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di euro 2205,00
Le spese ritenute congrue sono di euro 1852,00.
Riguardo alle spese relative al mezzo danneggiato di euro 2450,00 il CTU ha ritenuto non antieconomico il risarcimento e pertanto vanno poste a carico di parte soccombente come anche le spese delle CTU e le sese di lite in favore di parte attrice, in relazione al valore di quanto riconosciuto, la liquidarsi in favore dell'avv. Sbaraglini dichiaratasi antistataria.
pagNA 11 di 12
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 68/2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o respinta, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di e di euro 4589,00 per risarcimento di danno non Parte_1 Parte_2
patrimoniale risarcibile , di euro 2205,00 per danno biologico temporaneo, di euro
1852,00 per spese sanitarie, di euro 2450,00 per risarcimento del danno al mezzo oltre alla rivalutazione e gli interessi dal fatto al saldo e al pagamento delle spese delle CTU tecnica ricostruttiva dell'ing. e medico legale del dott. Persona_5 Persona_3
come liquidate con separate ordNAnze.
Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Sbaraglini VittorNA che si quantificano in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase, euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1700,00 per fase decisoria oltre al 15% forfetario per spese generali, IVA e Cap come per legge.
Terni , 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
pagNA 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SBARAGLINI VITTORINA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SBARAGLINI VITTORINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SBARAGLINI VITTORINA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SBARAGLINI VITTORINA
ATTORI contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCETTI CLAUDIO, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in CORSO DEL POPOLO, 63 05100 TERNI presso il difensore avv.
BISCETTI CLAUDIO
CONVENUTO
pagNA 1 di 12 Con atto di citazione depositato il 31/01/2013 , e , Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.ssa VittorNA Sbaraglini , chiamavano in giudizio il chiedendo al tribunale “ Piaccia al Tribunale adito, per le Controparte_1
ragioni espresse in narrativa, contrariis reiectis: · accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in merito ai danni riportati dalla SIn.ra Controparte_1
ed in merito ai danni riportati dal motociclo X7 YP M5 di proprietà di Parte_1
in base alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che impone Parte_2
all'amministrazione di predisporre cautele regolamentari idonee a richiamare l'attenzione degli utenti sulla fonte di pericolo, del tutto assenti nel caso di specie. · condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, all'integrale Controparte_1
risarcimento di tutti i danni fisici e morali subiti dalla SI.ra nonché alla Parte_1
refusione di tutte le spese sopportate e sopportande, e dei danni riportati dal ciclomotore di proprietà del SI. , X7 YP M5, danni che si quantificano in: - Parte_2
percentuale di invalidità permanente 7% pari ad un danno non patrimoniale risarcibile di
€ 14.475,00, come da tabella Tribunale di Milano allegata (doc.13) - invalidità temporanea totale di gg. 20 pari ad € 1.980,00, - invalidità temporanea parziale di gg. 20 al 75% pari ad € 1.485,00, - invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 50% pari per un danno biologico temporaneo complessivo pari ad € 5.692,50, per un danno non patrimoniale complessivo pari ad € 20.167,50 - spese mediche per € 1.954,00; Per complessivi € 22.121,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo,
o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
· Piaccia al Tribunale adito condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
all'integrale risarcimento di tutti i danni riportati dal ciclomotore Piaggio Scarabeo tg
X7 YP M5 di proprietà di pari ad € 2.224,89, o a quella somma maggiore Parte_2
o minore che sarà ritenuta di giustizia. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio IVA e
CNA e 15% rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto pagNA 2 di 12 procuratore che si dichiara antistatario;
ad € 1.485,00, - invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 25% pari ad € 742,5”.
In data 24/4/2023, si costituiva il in persona del Sindaco Controparte_1
dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Biscetti, il quale Persona_1
contestando le richieste avversarie chiedeva al tribunale “ Allo stato, pertanto, si conclude Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le domande attrici, perché così come proposte infondate in fatto ed in diritto e non provate;
in subordine, qualora e nella misura in cui venga riconosciuta e provata la concorsuale e minoritaria responsabilità del nella determNAzione dell'evento Controparte_1
dannoso de quo, ovvero qualora e nella misura in cui le domande proposte dai due attori risultino fondate e provate, contenere la consequenziale liquidazione degli effettivi danni dai medesimi rispettivamente subiti nella corrispondente proporzionata misura e nei limiti di quelli effettivamente e direttamente causati dall'evento de quo, di quelli che risulteranno accertati e risarcibili anche alla luce dei vigenti principi normativi e giurisprudenziali, nei limiti di cui alla narrativa, del giusto e del provato. Con vittoria delle spese tutte di lite”. All'udienza del 17/5/2023 il giudice concedeva i termini ex 183
Vi comma c.p.c. rinviando all'udienza del 27/9/2023 . In tale udienza il giudice ammetteva l'interrogatorio formale richiesto da parte convenuta , riservandosi sugli altri mezzi richiesti e rinviava all'8/11/2023 , poi al 13/12/2023 su richiesta di parte.
All'udienza del 13/12/2023 il giudice procedeva ad espletare interrogatorio formale e si riservava. A scioglimento della riserva , ammetteva le prove testimoniali rinviando per l'escussione dei testimoni al 25/01/2024, quindi al 29/2/2025 . All'udienza del
29/2/2025 si procedeva all'escussione testimoniale e il giudice si riservava. A scioglimento della riserva nomNAva CTU l'ing. fissando per il Persona_2
giuramento l'udienza del 20/3/2024 nella quale il CTU accettava l'incarico e si rinviava per il deposito dell'elaborato peritale all'udienza del 10/7/2024. In tale udienza il giudice si riservava e a scioglimento della riserva nomNAva CTU medico legale il dott. fissando per il giuramento l'udienza del 25/9/2024 quando il CTU Persona_3
pagNA 3 di 12 accettava l'incarico e si rinviava per il deposito della CTU all'udienza del 22/01/2025.
In tale udienza il giudice si riservava sulle istanze di parte e a scioglimento della riserva fissava l'udienza del 7/5/2025 per la precisazione delle conclusioni. IN tale udienza tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c..
MOTIVI
Parte attrice nell'atto introduttivo afferma che “in data 12.08.2020 alle ore 01.30 circa, la SI.ra , all' epoca dei fatti minorenne, mentre era alla guida del Parte_1
motociclo Piaggio Scarabeo 50 2T di colore bianco - targato X7 YP M5, di proprietà di
, assicurato con la compagnia assicurativa Parte_2 Controparte_2
- e si portava sulla Strada Comunale delle Colline in verso Vocabolo CP_1
OR, a causa di un'insidia rappresentata da una sconnessione nel manto stradale non visibile e non segnalata, per presenza anche di rime di frattura e apposizione di materiale sul manto stradale che ne modificavano le pendenze creando dislivelli, e vista la presenza anche di una grata metallica di raccolta dell'acqua piovana, insidia non visibile neppure di notte nonostante il regolare utilizzo del faro, poiché la ruota anteriore deviava e slittava, perdeva il controllo del motociclo e cadeva rovinosamente a terra”.
Affermava di essersi recata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni dove veniva refertata e dimessa con “sub-lussazione acromion-claveare ds, policontusa”, con prognosi di 15 giorni”. Successivamente era visitata dalla Dott.ssa che Persona_4
prolungava la diagnosi clinica in ulteriori 30 giorni e successivamente di giorni ulteriori con successivi certificati. Affermava che a causa dell'evento aveva dovuto utilizzare un apparecchio ortodontico a seguito di visita della dott.ssa Chiedeva ai CP_3
sensi dell'art 2051 c.c e art 14 codice della strada il risarcimento del ” danno biologico permanente al 7% pari ad € 11.580,00, invalidità temporanea totale di gg. 20 pari ad €
1.980,00, invalidità temporanea parziale di gg. 20 al 75% pari ad € 1.485,00, invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 50% pari ad € 1.485,00, invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 25% pari ad € 742,50 per complessivi € 5.692,50 oltre al danno non patrimoniale, calcolato con la tabella allegata, pari a € 14.475,00 oltre interessi e pagNA 4 di 12 rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo” , nonché spese mediche per complessivi
€ 1.954,00. L'attrice chiedeva altresì risarcimento per i danni riportati dal motoveicolo €
2.224,89, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Parte convenuta costituendosi contestava la dNAmica descritta dagli attori affermando
“che il tratto stradale in questione non aveva, comunque, né può aver avuto – nella situazione data - caratteristiche tali da costituire di per sé pericolo per le persone ed i veicoli sullo stesso marcianti e tali da avere, da sole, direttamente origNAto – anche se ne fosse dimostrato il descritto verificarsi – lo slittamento della ruota anteriore e la perdita di controllo del motoveicolo, da parte del suo conducente, la loro caduta, l'evento de quo e le conseguenze dannose come lamentati “ eccepiva altresì la prevedibilità della contestata presenza di grata metallica con l' uso dei proiettori di luce del mezzo consentiva e di conseguenza avrebbe potuto rallentare la velocità del mezzo o deviare la traiettorie . Affermava anche che “ le caratteristiche del tratto stradale, ove sarebbe asseritamente avvenuta la perdita di controllo del mezzo condotto e la caduta lamentate, non avevano e non possono aver avuto, in ogni caso, un'effettiva natura e consistenza insidiosa, pericolosa o tale da integrare la fattispecie del trabocchetto, soprattutto nelle concrete condizioni temporo-spaziali del contesto ambientale del sinistro” .
All'udienza del 13/12/2023 veniva svolto l'interrogatorio formale di che Parte_1
affermava di non utilizzare normalmente la strada in oggetto , più corta rispetto all'altra strada esistente per raggiungere la propria abitazione, e che stava percorrendo la strada in salita utilizzando i fari abbaglianti vista la mancanza di altra illumNAzione .
Affermava di non aver visto il pezzo di ferro sporgente dalla grata in quanto non visibile se non passandoci sopra.
All'udienza del 29/2/2024 era escusso il testimone di parte attrice la Testimone_1
quale, rispondendo ai capitoli della memoria istruttoria di parte attrice, rispondendo al capitolo 19 affermava “io e mio marito eravamo al fresco a vedere la televisione , la nostra casa si trova lungo la strada delle Colline, più in basso rispetto al livello della strada quando abbiamo sentito un botto , abbiamo chiesto chi fosse e ci ha Pt_1
pagNA 5 di 12 risposto che era caduta, siamo andati sulla strada , era buio e abbiamo dovuto usare la luce del cellulare, lei lamentava dolori alla caviglia e alla spalla e tremava per la paura, abbiamo chiamato i genitori. Mio marito con la luce ha guardato la strada ed ha visto una grata di metallo con un ferro che sporgeva dalla grata essendosi dissaldato e stava alto rispetto al livello della grata , la strada è di campagna e ci sono dislivelli .
Riconosco le foto allegate all'atto introduttivo al n 19 e quelle E ed F di parte convenuta” . Rispondendo al capitolo 3) dichiarava “ posso dire che noi passiamo in quella strada , la mattNA il ferro di cui ho parlato non era rialzato come invece al momento dell'incidente . Questa grata è stata sostituita ed imbullonata . Ci sono anche altre grate lungo la strada che presentano lo stesso problema di dissaldamento , mio marito a volte pulisce le griglie e le rimette per evitare allagamenti alla nostra proprietà
“. Affermava che aveva l'attrice al momento del fatto aveva i pantaloni strappati e diceva di avere dolori alla spalla e alla caviglia mentre il motorino era rotto in quanto aveva la freccia rotta, lo sterzo storto ed era rigata la fiancata. Il testimone
[...]
il quale confermava marito della testimone il quale confermava Tes_2 Tes_1
le affermazioni della stessa e precisava riguardo alla grata “Ho preso il mio cellulare e con la sua luce ho visto che dalla grata sporgeva un pezzo di ferro che si era alzato dalla sgrata dissaldandosi riconosco le foto all'allegato 12 di parte attrice e le foto allegato E e
F di parte convenuta . Confermava la mancanza di luce lungo la strada;
rispondendo al capitolo 3 dichiarava“ posso dire che la grata è più bassa rispetto al manto stradale e quindi non è visibile passandoci sopra con l'auto , si può vedere di giorno se si cammNA
a piedi . La strada è piena di rime di frattura , di notte non c'è l'illumNAzione stradale perciò si vedono solo con i fari dell'auto se ti concentri a guardare il manto stradale” I. testimone confermava di aver sottoscritto una dichiarazione affermando “riconosco la dichiarazione che ho sottoscritto e che mi è stata richiesta dal perito dell'assicurazione che ha redatto a mano la dichiarazione”. Nella stessa udienza era escusso il testimone di parte convenuta che si dichiarava dipendente del Testimone_3 [...]
come responsabile dell'Ufficio tecnico dal dicembre del 1990 . Il testimone CP_1
pagNA 6 di 12 , rispondendo ai capitoli della memoria istruttoria di parte convenuta affermava di essersi recato sui luoghi il giorno successivo e che gli stessi corrispondevano a quelli delle fotografie allegate alla memoria istruttoria. Affermava che si trattava di una strada in salita, , e riconosceva il cartello che si trova all'inizio della strada s circa 200 /250 metri prima dal punto dell'incidente cioè all'inizio della strada in , CP_1
davanti al cimitero adiacente al paese. Il testimone confermava che dalla denuncia di sinistro inviata in Comune la direzione di marcia era quella indicata nelle fotografie con una freccia gialla , direzione che conduceva anche a OR . Rispondendo al capitolo 12 confermava che la strada in oggetto “presentava buche, depressioni, griglie metalliche di copertura di canalette trasversali di raccolta delle acque meteoriche, tombini, rotture, crepe, fenditure trasversali e longitudNAli, sconnessioni, aree e tratti di colorazione diversa, dislivelli della carreggiata, come rappresentato nelle fotografie della stessa allegate come documenti b., e. e f. presenti nel fascicolo del convenuto” e precisava che il era intervenuto su una parte della strada mettendo dei guarda CP_1
rail e sistemando delle buche dopo l'incidente .
Era escusso il testimone che si dichiarava collaboratore Testimone_4
dell'agenzia investigativa incaricato dalla di fare accertamenti Parte_3 CP_4
sull'incidente. Dichiarava di aver scattato le fotografie della seconda memoria allegati e) e f) , confermava la presenza del segnale indicante 30 Km , dichiarava di aver avuto conoscenza della direzione di marcia del mezzo da parte dei dai genitori di e Pt_1
dai testimoni indicati dai genitori. Rispondendo al capitolo 12 affermava “ sul capitolo
12 “ al momento del sopralluogo ho accertato un dissesto nella strada e i testimoni mi hanno riferito che la strada stava in quelle condizioni da qualche anno “. Confermava di aver redatto la dichiarazione del testimone ritratto insieme alla nelle Tes_2 Tes_1
foto da lui scattate.
Il CTU ing. , rispondendo ai quesiti affermava “ Persona_5
1) Tenuto conto della dNAmica come emersa nel corso dell'istruttoria, della documentazione fotografica a disposizione e della tipologia del veicolo coinvolto pagNA 7 di 12 nell'evento sinistroso per cui è causa è parere di questo C.T.U. che le condizioni di scadente manutenzione del manto stradale, la presenza di un tondino di ferro sporgente e sollevato da terra, e le varie fenditure, crepe, disallineamenti e scollamenti di materiale cementizio possano aver costituito una “insidia” per la conducente del veicolo AP
Scarabeo targato X7YPM5, specialmente tenuto debitamente in considerazione anche della modesta condizione di visibilità con cui si trovava a guidare in quel frangente la parte attrice SI.ra . Parte_1
2) Visto che sono assolutamente mancanti informazioni, dati oggettivi e riscontri attinenti l'andamento pre-urto e post-urto del ciclomotore AP protagonista del sinistro oggetto della presente causa, NON è possibile risalire né alla velocità di marcia mantenuta dallo stesso veicolo attoreo targato X7YPM5 nel suo approccio al luogo teatro del sinistro né alla velocità tenuta in occasione del passaggio sopra le “insidie” presenti nel manto stradale.
3) Nel corso dell'incontro del 28/03/2024 parte attrice comunicava che il ciclomotore attoreo AP Scarabeo targato X7YPM5 non era circolante, quindi non disponibile per poter essere utilizzato nella simulazione - richiesta dal Giudice - avente lo scopo di valutare, di notte, la “…situazione di visibilità della strada antistante al mezzo con il mezzo indicato dall'attrice….”
4) Il valore ante sinistro del ciclomotore attoreo può ritenersi equo in € Controparte_5
2.450,00. Pertanto, alla luce di quanto sopra si ritiene NON sussistere la condizione di antieconomicità delle riparazioni”.
Dall'esito dell'istruttoria emerge che le condizioni della strada , fuori dell'abitato del comune di , in brutte condizioni con sconnessioni , buche, grate ecc. ( CP_1
testimoni ) e in particolare della “ presenza di un tondino di Tes_2 Tes_1 Tes_3
ferro sporgente e sollevato da terra” per il quale parte attrice afferma di aver subito la caduta.
In particolare riguardo alla dNAmiche dell'incidente i testimoni e Tes_2 Tes_1
hanno dichiarato di aver sentito un botto e di aver soccorso l'attrice verificando rotture pagNA 8 di 12 del motorino a terra e la presenza di una grata che presentava una sporgenza di metallo .
Le fotografie scattate dal perito incaricato dall'assicurazione allegate e) e f) alla seconda memoria di parte convenuta, ritraenti i luoghi, erano confermati dai testimoni. Emergeva anche la presenza di un segnale indicante una velocità di 30 Km posto all'inizio della strada all'altezza del cimitero del paese di a qualche centNAio di metri dal CP_1
luogo dei fatti, sulla strada in salita che porta anche la domicilio dell'attrice. L'attrice ha affermato di non utilizzare normalmente la strada ma di averla utilizzata in quanto più corta rispetto a quella normalmente utilizzata affermando “io non passavo mai in quella strada;
ci sono passata perché era notte e volevo andare a casa prima”. Dalla dichiarazione emerge che sebbene non utilizzata normalmente la strada era conosciuta all'attrice tanto da saperne valutare la lunghezza rispetto all'altra strada.
Dalle testimonianze è emerso che i dissesti della strada fossero presenti da tempo, , e pertanto in generale conoscibili da parte attrice anche considerato che si tratta di strada collocata in campagna fuori dall'abitato. La presenza del ferro sporgente della grata costituisce però una insidia che può considerarsi ulteriore rispetto alla prevedibile situazione di una strada dissestata. La mancanza di luce su tutta la strada rende altresì plausibile che l'insidia non sia stata visibile con l'illumNAzione del solo mezzo;
come ha affermato il testimone , abitante della zona e frequentante la strada in oggetto Tes_2
“la grata è più bassa rispetto al manto stradale e quindi non è visibile passandoci sopra con l'auto , si può vedere di giorno se si cammNA a piedi”
Il CTU non ha potuto verificare la velocità del mezzo essendo lo stesso non utilizzabile per una verifica su strada;
va però considerato il mezzo consistente in un motorino
Scarabeo 50 e la situazione di salita della strada ( confermata anche dai testimoni), in assenza di prova contraria e vista anche l'assenza di sanzioni del loro superamento, rende presumibile che la velocità fosse nel rispetto dei 30 Km orari. Il convenuto d'altro canto “non ha provato” un comportamento dell'attrice tale da escludere o ridurre la responsabilità del custode della strada ( Cassazione ordNAnza 18518 del 08/07/2024).
La Cassazione sez. 3 ordNAnza 7789 del 22/03/2024afferma“ qualora persista pagNA 9 di 12 l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad elimNAre il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito”.
La condizione della strada, sopra descritta nel punto di caduta, considerata anche la testimonianza del abitante la zona, per il quale l'insidia non era verificabile se Tes_2
non passandoci sopra di giorno, va pertanto considerata quale insidia imprevedibile ai sensi dell'art 2051 c.c. e determNA la responsabilità oggettiva del custode della strada comunale delle Colline di Montefranco.
Il CTU medico legale del dott. nella relazione rispondendo al capitolo Persona_3
1) affermava “RISPOSTA: A causa dell'evento di causa del 12/08/2020 la sig.NA
, all'epoca di anni 17, in qualità di conducente di uno scooter, a causa di Parte_1
una sconnessione del manto stradale perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra riportando le seguenti lesioni: - Trauma contusivo-distorsivo della spalla destra, in soggetto mancino, con sublussazione acromion-claveare; - Trauma contusivo della regione mandibolare destra;
- Trauma contusivo-escoriativo della caviglia destra con residuo minimo esito cicatriziale. L'efficienza lesiva dell'evento nel determinismo delle predette lesioni, è dimostrata sia dalle modalità di accadimento del fatto (caduta da uno scooter), sia dall'iter clinico sopra descritto caratterizzato dall'accesso al PS dell'ospedale di Terni il giorno stesso dell'incidente e dalle successive visite mediche specialistiche. Sulla base delle modalità di accadimento dell'incidente, della documentazione medica prodotta in atti e delle risultanze della visita peritale si ravvede la sussistenza del nesso causale tra l'incidente del 12/08/2020 e le lesioni sopra indicate”
Rispondendo al quesito 2) affermava “RISPOSTA: Sulla base della tipologia ed entità delle lesioni riportate, della documentazione medica esamNAta e dell'iter clinico descritto, è possibile ammettere un periodo di NAbilità temporanea biologica parziale al
75% di 15 giorni, un ulteriore periodo di NAbilità temporanea biologica parziale al 50% di 15 giorni, seguito da un periodo di NAbilità temporanea biologica parziale al 25% di pagNA 10 di 12 15 giorni necessari alla riabilitazione funzionale”; Rispondendo al quesito 3)
“RISPOSTA: I postumi residuati alle lesioni riportate nell'incidente di causa sono quelli riportati nei paragrafi della sintomatologia soggettiva e dell'esame obiettivo precedentemente riportati. I postumi residuati, visto il periodo di tempo trascorso dal trauma, possono considerarsi stabilizzati e produttivi di un danno biologico permanente che, con riferimento alle attuali tabelle di legge (D. M. Lavoro 03/07/2003 ex L.
05/03/01 n° 57) è valutabile nella misura del 3% del totale”.
Riguardo al quesito 4) valutava come adeguata e congrua la spesa sanitaria di €
1.852,00.
Non è stata data dimostrazione di ulteriori danni risarcibili
Per tutti questi motivi va riconosciuta la responsabilità ex 2051 c.c. del
[...]
in ordine al fatto dannoso , vanno poste a carico dello stesso le spese per CP_1
risarcimento che in applicazione delle tabelle di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale in vigore al momento del fatto.
Considerato quanto accertato dal dott. e dell'età dell'attrice al momento del Per_3
sinistro, le spese per il risarcimento della danno si attestano in:
euro 4589,00 per danno non patrimoniale risarcibile ( 3%)
euro 1102,50 per danno biologico temporaneo al 75%
euro 735,00 per danno biologico temporaneo al 50%
euro 367,50 per danno biologico temporaneo al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di euro 2205,00
Le spese ritenute congrue sono di euro 1852,00.
Riguardo alle spese relative al mezzo danneggiato di euro 2450,00 il CTU ha ritenuto non antieconomico il risarcimento e pertanto vanno poste a carico di parte soccombente come anche le spese delle CTU e le sese di lite in favore di parte attrice, in relazione al valore di quanto riconosciuto, la liquidarsi in favore dell'avv. Sbaraglini dichiaratasi antistataria.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 68/2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o respinta, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di e di euro 4589,00 per risarcimento di danno non Parte_1 Parte_2
patrimoniale risarcibile , di euro 2205,00 per danno biologico temporaneo, di euro
1852,00 per spese sanitarie, di euro 2450,00 per risarcimento del danno al mezzo oltre alla rivalutazione e gli interessi dal fatto al saldo e al pagamento delle spese delle CTU tecnica ricostruttiva dell'ing. e medico legale del dott. Persona_5 Persona_3
come liquidate con separate ordNAnze.
Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Sbaraglini VittorNA che si quantificano in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase, euro 1680,00 per fase istruttoria ed euro 1700,00 per fase decisoria oltre al 15% forfetario per spese generali, IVA e Cap come per legge.
Terni , 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
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