Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 16/04/2026, n. 6833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6833 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07653/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7653 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A., Ente Pubblico Economico Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ,
- della nota del 1° luglio 2024, ricevuta a mezzo PEC in pari data, rubricata “COR24 Anno 2024 - Codice Domanda -OMISSIS- - -OMISSIS-. - Comunicazione di esito istruttorio negativo” con la quale la ricorrente stata esclusa dalle agevolazioni richieste in quanto “ la visura rilevata presso la centrale dei rischi di CA d’TA non risulta relativa a tutte le mensilità richieste. In particolare non risultano allegate le visure relative ai mesi di gennaio 2024 e dicembre 2023 ”;
- e di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A., Ente Pubblico Economico Nazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 luglio 2024, tempestivamente depositato, la -OMISSIS-. - premesso di aver partecipato alla procedura, indetta dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A con Avviso per la misura “Prestito COR - Cambiale Ortofrutta”, avente ad oggetto l’erogazione di benefici economici, riservato alle P.M.I. operanti nel settore ortofrutticolo, in attuazione della Legge n. 213/2023, che abbiano conseguito ricavi nel corso del 2022 - ha impugnato la nota del 1° luglio 2024, ricevuta a mezzo PEC in pari data, rubricata “ COR24 Anno 2024 - Codice Domanda -OMISSIS- - -OMISSIS-. - Comunicazione di esito istruttorio negativo ” con la quale la propria domanda è stata respinta sulla base del presupposto secondo cui “ la visura rilevata presso la centrale dei rischi di CA d’TA non risulta relativa a tutte le mensilità richieste. In particolare non risultano allegate le visure relative ai mesi di gennaio 2024 e dicembre 2023 ”.
La Società ricorrente ha precisato che l’art. 9 dell’Avviso prevedeva che “ le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nel presente prospetto informativo ” ed inoltre che “ alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati i seguenti documenti: 1) Visura Centrale Rischi CA d’TA (o di altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) riferita alla data contabile del gennaio 2024, con rilevazioni relative agli ultimi tre mesi precedenti. ”.
Ebbene, la Società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, di aver presentato la domanda di partecipazione in data 8 aprile 2024 - ossia il primo giorno utile per la presentazione delle domande - alle ore 13,13, asserendo di aver presentato tutta la documentazione indicata nell’Avviso, inclusa visura della CA d’TA, acquisendo un buon numero cronologico di presentazione dell’istanza.
Ciononostante, con il provvedimento di I.S.M.E.A. del 1° luglio 2024 - in questa sede gravato - la domanda de qua veniva respinta.
A sostegno del ricorso sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, sono stati lamentati “ eccesso di potere - grave carenza istruttoria e motivazionale - erronea presupposizione in fatto ed in diritto - violazione del principio di buona fede e di proporzionalità dell’azione amministrativa ”.
In particolare, il provvedimento impugnato sarebbe palesemente illegittimo, dal momento che era stata allegata alla domanda di partecipazione una visura della CA d’TA risalente ad un periodo addirittura più recente (ossia febbraio 2024) rispetto a quella richiesta dalla lex specialis (gennaio 2024); il rigetto sarebbe, in ogni caso, irragionevole, poiché l’Amministrazione non aveva riscontrato alcuna segnalazione negativa, ciò potendosi comunque desumere, quanto al trimestre precedente, dalla stessa visura contabile relativa al febbraio 2024; peraltro, l’aver presentato una visura più recente avrebbe consentito all’Amministrazione di poter valutare il merito creditizio alla situazione attuale.
1.2. Per tali ragioni, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. In data 6 agosto 2024, si è costituita in giudizio l’I.S.M.E.A..
2.1. Con memoria depositata il 30 agosto 2024, l’I.S.M.E.A. ha contestato quanto dedotto nel ricorso, evidenziando che l’esclusione dal beneficio economico era stata disposta tenendo in considerazione le prescrizioni contenute nella lex specialis , ove era prevista la produzione di una visura della Centrale Rischi CA d’TA (o di altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) riferita alla data contabile del gennaio 2024, con rilevazioni relative agli ultimi tre mesi precedenti.
3. Con ordinanza n. 3934/2024, pubblicata il 4 settembre 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio celebrata in pari dati, la Quinta Sezione - illo tempore competente per materia - ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta in ragione dell’assenza del periculum in mora .
4. Con memoria depositata 6 marzo 2026, la Società ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
5. Con memoria depositata il 18 marzo 2026, l’I.S.M.E.A. ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2026, fissata innanzi a questa Sezione - divenuta poi competente per materia - per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata infine introitata per la decisione.
7. Il ricorso - in disparte ogni questione sulla necessità (o meno) di integrare il contraddittorio nei confronti dei beneficiari dei benefici economici de quibus - è infondato nel merito e deve pertanto essere respinto alla stregua delle seguenti ragioni.
7.1. Ciò posto, la Società lamenta l’esclusione dal riconoscimento delle agevolazioni economiche previste dall’Avviso per la misura “Prestito COR - Cambiale Ortofrutta”, avente ad oggetto l’erogazione di benefici economici, riservato alle P.M.I. operanti nel settore ortofrutticolo, in attuazione della Legge n. 213/2023, sulla base del presupposto della erronea valutazione circa il mancato possesso della documentazione, indicata nell’art. 9.2. della lex specialis ; in particolare, era stata presentata una visura della CA d’TA relativa al mese di febbraio 2024, mentre era stato richiesto il possesso di una visura relativa al mese di gennaio 2024, con rilevazione riferita (anche) al trimestre precedente.
Tale determinazione sarebbe illogica e irragionevole, dal momento che essa ricorrente aveva comunque dimostrato il possesso del requisito dell’assenza di segnalazioni negative riferite peraltro ad un periodo temporale addirittura successivo rispetto a quello indicato nella lex specialis .
A fronte di tali deduzioni, l’I.S.M.E.A. ha replicato, eccependo come, in realtà, l’esclusione dal beneficio economico era avvenuta in attuazione di quanto testualmente previsto dall’art. 9 dell’Avviso.
7.2. Ritiene il Collegio che le doglianze di parte ricorrente siano infondate.
Ed invero, si osserva come, l’art. 9.2. della lex specialis - peraltro non impugnato - prevedeva esplicitamente che, unitamente alla domanda di partecipazione, i soggetti interessati dovessero produrre, a pena di irricevibilità, una visura della Centrale Rischi CA d’TA (o di altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) riferita alla data contabile del gennaio 2024, con rilevazioni relative agli ultimi tre mesi precedenti, mentre, nel caso di specie, era stata sì prodotta una visura relativa al febbraio 2024 (e quindi riferita ad un periodo più recente), ma priva della predetta rilevazione trimestrale.
In particolare, tale ultima prescrizione era chiaramente finalizzata a verificare il merito creditizio dei potenziali beneficiari, non essendo (soltanto) richiesto di fotografare la situazione economica ad una certa data, ma di certificare la solidità finanziaria per un certo lasso temporale, per cui la circostanza che la Società ricorrente abbia incontestabilmente prodotto una visura aggiornata, ma priva della predetta rilevazione, è (in concreto) irrilevante, non essendo stato rispettato quanto richiesto, a pena di irricevibilità della domanda, nella lex specialis.
Né, per altro verso, la Società ricorrente ha documentato, in corso di causa, il possesso della documentazione richiesta, in modo da poter provare, quanto meno, la sussistenza, sotto il profilo sostanziale, dei requisiti richiesti dall’Avviso.
Sotto questo aspetto non si pone (neanche) un eventuale problema di soccorso istruttorio - invero non evocato dalla parte ricorrente - nell’ipotesi in cui si dimostri comunque il possesso del requisito ovvero si chieda all’Amministrazione, in sede procedimentale, di attivare i propri poteri istruttori, anche a fronte di procedure, come quella in esame, caratterizzate dalla natura “c.d. a sportello”.
Ed invero, giova richiamare il costante principio, affermato anche da questa Sezione, secondo cui in tali ipotesi il potere - dovere del soccorso istruttorio non opererebbe in ragione della particolare natura di questo tipo di procedure (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 4 giugno 2025, n. 10829), salvo il caso (eccezionale) in cui la lex specialis consenta tale possibilità ovvero qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza circa l’indicazione dei requisiti di partecipazione (vedi: in questo senso, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 7 aprile 2026 n. 6276).
Ne consegue, pertanto, che legittimamente l’Amministrazione ha disposto l’esclusione della Società ricorrente dall’ammissione al beneficio economico in questione, avendo correttamente applicato l’art. 9 dell’Avviso.
7.3. Per la ragioni sopra evidenziate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
8. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | RI Caminiti |
IL SEGRETARIO