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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 12/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1836/2019 depositato il 04/06/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 4/a 73100 Lecce LE
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3162/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 08/11/2018
Atti impositivi:
- ESTRATTI RUOLO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in principalità chiede l'inammissibilità del giudizio e, in subordine, prende atto della rottamazione
Resistente/Appellato: chiede la declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER ha proposto appello per la riforma, in relazione ai profili di soccombenza, della sentenza C.T.P. di
Lecce, Sez. 2ª, con sentenza n. 3162/18, depositata in segreteria in data 8/11/2018 che dichiarava la nullità della notifica delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso e compensava le spese di lite.
Si è costituito il contribuente concludendo gradatamente per l'inammissibilita o per il rigetto dell' appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle cartelle di pagamento di pagamento impugnate il contribuente ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art 1 comma 231 e seg L 197/2022.
La corte disponeva la sospensione della procedimento in attesa del pagamento delle rate.
L'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, introduce una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022), la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce, 24.11.2026 Il RE Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1836/2019 depositato il 04/06/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 4/a 73100 Lecce LE
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3162/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 08/11/2018
Atti impositivi:
- ESTRATTI RUOLO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in principalità chiede l'inammissibilità del giudizio e, in subordine, prende atto della rottamazione
Resistente/Appellato: chiede la declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER ha proposto appello per la riforma, in relazione ai profili di soccombenza, della sentenza C.T.P. di
Lecce, Sez. 2ª, con sentenza n. 3162/18, depositata in segreteria in data 8/11/2018 che dichiarava la nullità della notifica delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso e compensava le spese di lite.
Si è costituito il contribuente concludendo gradatamente per l'inammissibilita o per il rigetto dell' appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle cartelle di pagamento di pagamento impugnate il contribuente ha presentato apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art 1 comma 231 e seg L 197/2022.
La corte disponeva la sospensione della procedimento in attesa del pagamento delle rate.
L'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, introduce una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022), la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce, 24.11.2026 Il RE Il Presidente