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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4683/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4683/2024 RG V.G., introdotta da
nata a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Promontori 40, con il patrocinio dell'avv. SALVIATI Andrea;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] C.F._2
n. 40, con il patrocinio dell'avv. SALVIATI Andrea;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2005 e di non avere da allora Parte_1 Controparte_1 mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
“-i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento avendo tra loro già definito ogni questione tra loro intercorrente a contenuto patrimoniale;
-l'abitazione coniugale, già stabilita presso l'appartamento di proprietà comune ad entrambi in Roma in Via
Stiepovich n.121 sc. A int.18, dal quale il marito si è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali, resta assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi sostenendone tutte le spese;
-viene revocato l'assegno posto a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento dell'unico figlio in quanto questo, ormai maggiorenne, ha completato gli studi, svolge regolare attività lavorativa ed è autonomo ed indipendente;
-venga pronunciato, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
-spese di giudizio interamente compensate.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
26/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4683/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 26/09/1997 tra e Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00091, Parte I, Controparte_1
Serie 53, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4683/2024 RG V.G., introdotta da
nata a [...] il [...], (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Promontori 40, con il patrocinio dell'avv. SALVIATI Andrea;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] C.F._2
n. 40, con il patrocinio dell'avv. SALVIATI Andrea;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2005 e di non avere da allora Parte_1 Controparte_1 mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
“-i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento avendo tra loro già definito ogni questione tra loro intercorrente a contenuto patrimoniale;
-l'abitazione coniugale, già stabilita presso l'appartamento di proprietà comune ad entrambi in Roma in Via
Stiepovich n.121 sc. A int.18, dal quale il marito si è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali, resta assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi sostenendone tutte le spese;
-viene revocato l'assegno posto a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento dell'unico figlio in quanto questo, ormai maggiorenne, ha completato gli studi, svolge regolare attività lavorativa ed è autonomo ed indipendente;
-venga pronunciato, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
-spese di giudizio interamente compensate.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
26/09/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4683/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 26/09/1997 tra e Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00091, Parte I, Controparte_1
Serie 53, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi