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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9339 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. M. Montuori Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17512/2024 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. CRISPO Parte_1 C.F._1
GENNARO; RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. M.S. Lizzi, con elezione di domicilio in c/o sede ex CP_1
Inpdap - via de Gasperi 55 80133 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: Assegno - pensione ex lege n. 222/1984. CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , contestava la ctu depositata nella fase sommaria e instaurava il giudizio di CP_1 merito ex art.445 bis cpc comma 6. Chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse il diritto al beneficio indicato con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto. All'esito della disposta CTU la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione, che deve intendersi qui richiamata e trascritta, non hanno determinato in capo alla parte ricorrente la sussistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio invocato. Nella ctu in atti si legge “Sulla base delle risultanze dell'esame clinico-funzionale effettuato e degli attestati medici esaminati è possibile indicare che la storia clinica di si caratterizza Persona_1 essenzialmente per prevalenza di quadro artrosico a localizzazione elettiva al rachide in soggetto in normopeso ed esiti di procedura chirurgica decompressiva al rachide lombare (anno 2020). Per quanto concerne l'organo della statica e della deambulazione all'esame clinico funzionale è stato possibile obiettivare una modesta riduzione dell'escursione del rachide in ortostasi misurata con nastro metrico da C7 a S1 intorno agli 8 cm (poco inferiore al limite fisiologico) con sfumata ipopallestesia a destra. Il raccordo anamnestico fa evincere anche una procedura di segnalata protesizzazione alla spalla destra (mancano elementi documentali); procedura che sarebbe stata effettuata nel corso del corrente anno 2025. Allo stato il quadro invalidante obiettivabile nel caso di specie è così di seguito schematizzabile. Artrosi diffusa in soggetto in normo-peso in esiti di procedura chirurgica decompressiva al rachide lombare ed al cingolo scapolare. Quadro con riverberi funzionali moderati (persona che si muove in maniera autonoma con passaggi posturali fluidi e senza ausilio).La condizione sopra indicato NON ha avuto (soggetto in pensionamento di vecchia dal mese di novembre 2022) un'incidenza sulla capacità lavorativa attitudinale dell'assicurato in esame, e non è stata tale da ridurre la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle personali attitudini, permanentemente e a meno di un terzo così come stabilito dall'art. 1 della legge 12.6.84 n.222. E' da ritenere adeguata e confermabile la valutazione espressa dall'Ausiliario medico nominato nel corso del procedimento ATPO”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, atteso che la relazione peritale appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici. In difetto del requisito sanitario, la domanda va respinta. Nulla per le spese di lite fra le parti in quanto la parte ricorrente ha reso una dichiarazione conforme alla prescrizione legale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese dell' . Pone le spese di C.T.U., liquidate CP_1 come da separato decreto, a carico di parte ricorrente. Così deciso in data 17/12/2025. il Giudice Dott. M. Montuori
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. M. Montuori Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17512/2024 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. CRISPO Parte_1 C.F._1
GENNARO; RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. M.S. Lizzi, con elezione di domicilio in c/o sede ex CP_1
Inpdap - via de Gasperi 55 80133 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: Assegno - pensione ex lege n. 222/1984. CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , contestava la ctu depositata nella fase sommaria e instaurava il giudizio di CP_1 merito ex art.445 bis cpc comma 6. Chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse il diritto al beneficio indicato con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto. All'esito della disposta CTU la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione, che deve intendersi qui richiamata e trascritta, non hanno determinato in capo alla parte ricorrente la sussistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio invocato. Nella ctu in atti si legge “Sulla base delle risultanze dell'esame clinico-funzionale effettuato e degli attestati medici esaminati è possibile indicare che la storia clinica di si caratterizza Persona_1 essenzialmente per prevalenza di quadro artrosico a localizzazione elettiva al rachide in soggetto in normopeso ed esiti di procedura chirurgica decompressiva al rachide lombare (anno 2020). Per quanto concerne l'organo della statica e della deambulazione all'esame clinico funzionale è stato possibile obiettivare una modesta riduzione dell'escursione del rachide in ortostasi misurata con nastro metrico da C7 a S1 intorno agli 8 cm (poco inferiore al limite fisiologico) con sfumata ipopallestesia a destra. Il raccordo anamnestico fa evincere anche una procedura di segnalata protesizzazione alla spalla destra (mancano elementi documentali); procedura che sarebbe stata effettuata nel corso del corrente anno 2025. Allo stato il quadro invalidante obiettivabile nel caso di specie è così di seguito schematizzabile. Artrosi diffusa in soggetto in normo-peso in esiti di procedura chirurgica decompressiva al rachide lombare ed al cingolo scapolare. Quadro con riverberi funzionali moderati (persona che si muove in maniera autonoma con passaggi posturali fluidi e senza ausilio).La condizione sopra indicato NON ha avuto (soggetto in pensionamento di vecchia dal mese di novembre 2022) un'incidenza sulla capacità lavorativa attitudinale dell'assicurato in esame, e non è stata tale da ridurre la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle personali attitudini, permanentemente e a meno di un terzo così come stabilito dall'art. 1 della legge 12.6.84 n.222. E' da ritenere adeguata e confermabile la valutazione espressa dall'Ausiliario medico nominato nel corso del procedimento ATPO”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, atteso che la relazione peritale appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici. In difetto del requisito sanitario, la domanda va respinta. Nulla per le spese di lite fra le parti in quanto la parte ricorrente ha reso una dichiarazione conforme alla prescrizione legale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese dell' . Pone le spese di C.T.U., liquidate CP_1 come da separato decreto, a carico di parte ricorrente. Così deciso in data 17/12/2025. il Giudice Dott. M. Montuori