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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 350/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Monocratico, GOP Dott.ssa
AL NN , ha pronunciato la seguente ,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 350/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc)”:
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1958, assistito e difeso dall'Avv. , Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
RL EL ( ) VIA TAVIANI, 170 LA SPEZIA;
C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 10.09.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Con atto di opposizione ex art. 615 cpc notificato in data faceva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1508/2019 del 20.11.2019 , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 6130,00 Controparte_1
oltre accessori, frutto di un credito che , mediante la Arena NPL ONE Controparte_2
S.r.l., società veicolo di cartolarizzazione del nell'ambito di una Controparte_3
cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D.lgs.
385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - aveva ceduto alla Controparte_1
(cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2016 , n 145).
L'opponente deduceva come motivo prevalente l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto l'opposta, , non aveva fornito prova idonea non solo relativamente alla sussistenza della legittimazione attiva riguardo al credito azionato, ma sull'esistenza del credito stesso, in quanto il conto corrente non era affidato né vi era prova di un contratto di finanziamento .
Costituitasi in giudizio, l'opposta sulla eccezione - relativa alla mancanza di prova di legittimazione attiva – richiamava la documentazione allegata al procedimento monitoria, che versava di nuovo in atti, tra la quale vi era il contratto di apertura del conto corrente, un estratto conto relativo a detto rapporto , la lettera raccomandata di avviso al debitore della cessione con indicazione della pubblicazione in GU e atti accessori.
L'opposta chiedeva, quindi, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui all'ingiunzione oltre ai successivi interessi di mora.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, all'udienza del
30.06.2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini 190 cp.c MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato ,in primis , che questo Giudicante dichiara di essere subentrato nel ruolo dell'ex Dott. Giuliano in data 13.02.2025, con decreto N. 19 del Presidente del
Tribunale di Benevento e nella trattazione del procedimento all'udienza del
28.02.2025.
L'opposizione è fondata e va accolta, in quanto ,principalmente, risulta carente la prova della legittimazione attiva della parte opposta, questione assorbente rispetto a ogni altra esposta in atti .
L'opponente ha specificamente contestato la titolarità del credito azionato in sede monitoria, deducendo l'insufficienza della documentazione prodotta, segnatamente la mancata produzione del contratto di cessione intervenuto tra la banca originaria cedente e la società cessionaria.
Il credito per cui è causa rientra, come dedotto dalla stessa opposta, tra quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Tali norme prevedono che, in luogo della notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, sia data pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel
Registro delle imprese. Tuttavia, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268; 31 gennaio 2019, n.
2780; Cass. n. 17944 /2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020; nonché, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405; Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478,
Cass.-Civ.-Sez.-III-17-settembre-2025-n.-25547), tale pubblicazione ha mera efficacia di pubblicità notizia, idonea a rendere opponibile la cessione ai debitori, ma non a dimostrarne l'effettiva esistenza o il contenuto; pertanto, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, la prova della cessione in blocco dei crediti bancari, effettuata ai sensi dell'art. 58 T.U.B., non può ritenersi validamente fornita mediante la sola produzione dell'estratto o dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i quali rivestono mero valore indiziario e non probatorio in senso pieno. Ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva del cessionario, è pertanto necessario che venga prodotto in giudizio il contratto di cessione, dal quale risultino con chiarezza gli elementi identificativi del credito oggetto di trasferimento, così da consentirne la precisa riconducibilità al rapporto dedotto in causa.
Ne consegue che, in presenza di una contestazione specifica della legittimazione attiva, grava sulla parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere della prova ex art.
2697 c.c., da assolversi mediante produzione del contratto di cessione dei crediti, dal quale emerga in modo inequivocabile che lo specifico credito azionato sia stato effettivamente oggetto di trasferimento.
Nel caso di specie, la società opposta ha omesso tale produzione, limitandosi ad allegare la lettera di comunicazione della cessione e l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ed un estratto del conto corrente aperto presso l' . CP_2
Tale documentazione, tuttavia, non consente di individuare il credito in contestazione, nel senso di comprendere come esso , eventualmente sia maturato, considerato che il conto non era affidato, né vi è prova, dal contratto prodotto, di una sottoscrizione di finanziamento. Pertanto, detta documentazione non può supplire alla mancata produzione dell'atto di cessione, il quale costituisce elemento essenziale della causa petendi e condizione necessaria per accertare la titolarità del diritto fatto valere.
Tra l'altro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre a non essere soggetta a controllo di contenuto, non è idonea a conferire prova della legittimazione sostanziale, atteso che il trasferimento del credito deriva unicamente dal contratto consensuale concluso tra cedente e cessionario. Pertanto, non essendo stata fornita prova della titolarità del credito, la domanda monitoria non può essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità ai parametri tra minimi e medi, avuto riguardo al valore della causa come indicato in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del GOP dott.ssa AL NN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1508/19 emesso in data 20.11.2029
2. Rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta avanzata dalla parte opposta;
3. Condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.750,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a.
Benevento il 05/11/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa AL NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Monocratico, GOP Dott.ssa
AL NN , ha pronunciato la seguente ,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 350/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc)”:
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1958, assistito e difeso dall'Avv. , Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
RL EL ( ) VIA TAVIANI, 170 LA SPEZIA;
C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 10.09.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Con atto di opposizione ex art. 615 cpc notificato in data faceva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1508/2019 del 20.11.2019 , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 6130,00 Controparte_1
oltre accessori, frutto di un credito che , mediante la Arena NPL ONE Controparte_2
S.r.l., società veicolo di cartolarizzazione del nell'ambito di una Controparte_3
cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D.lgs.
385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - aveva ceduto alla Controparte_1
(cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2016 , n 145).
L'opponente deduceva come motivo prevalente l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto l'opposta, , non aveva fornito prova idonea non solo relativamente alla sussistenza della legittimazione attiva riguardo al credito azionato, ma sull'esistenza del credito stesso, in quanto il conto corrente non era affidato né vi era prova di un contratto di finanziamento .
Costituitasi in giudizio, l'opposta sulla eccezione - relativa alla mancanza di prova di legittimazione attiva – richiamava la documentazione allegata al procedimento monitoria, che versava di nuovo in atti, tra la quale vi era il contratto di apertura del conto corrente, un estratto conto relativo a detto rapporto , la lettera raccomandata di avviso al debitore della cessione con indicazione della pubblicazione in GU e atti accessori.
L'opposta chiedeva, quindi, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui all'ingiunzione oltre ai successivi interessi di mora.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, all'udienza del
30.06.2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini 190 cp.c MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato ,in primis , che questo Giudicante dichiara di essere subentrato nel ruolo dell'ex Dott. Giuliano in data 13.02.2025, con decreto N. 19 del Presidente del
Tribunale di Benevento e nella trattazione del procedimento all'udienza del
28.02.2025.
L'opposizione è fondata e va accolta, in quanto ,principalmente, risulta carente la prova della legittimazione attiva della parte opposta, questione assorbente rispetto a ogni altra esposta in atti .
L'opponente ha specificamente contestato la titolarità del credito azionato in sede monitoria, deducendo l'insufficienza della documentazione prodotta, segnatamente la mancata produzione del contratto di cessione intervenuto tra la banca originaria cedente e la società cessionaria.
Il credito per cui è causa rientra, come dedotto dalla stessa opposta, tra quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Tali norme prevedono che, in luogo della notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, sia data pubblicità mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel
Registro delle imprese. Tuttavia, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268; 31 gennaio 2019, n.
2780; Cass. n. 17944 /2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020; nonché, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405; Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478,
Cass.-Civ.-Sez.-III-17-settembre-2025-n.-25547), tale pubblicazione ha mera efficacia di pubblicità notizia, idonea a rendere opponibile la cessione ai debitori, ma non a dimostrarne l'effettiva esistenza o il contenuto; pertanto, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, la prova della cessione in blocco dei crediti bancari, effettuata ai sensi dell'art. 58 T.U.B., non può ritenersi validamente fornita mediante la sola produzione dell'estratto o dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i quali rivestono mero valore indiziario e non probatorio in senso pieno. Ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva del cessionario, è pertanto necessario che venga prodotto in giudizio il contratto di cessione, dal quale risultino con chiarezza gli elementi identificativi del credito oggetto di trasferimento, così da consentirne la precisa riconducibilità al rapporto dedotto in causa.
Ne consegue che, in presenza di una contestazione specifica della legittimazione attiva, grava sulla parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere della prova ex art.
2697 c.c., da assolversi mediante produzione del contratto di cessione dei crediti, dal quale emerga in modo inequivocabile che lo specifico credito azionato sia stato effettivamente oggetto di trasferimento.
Nel caso di specie, la società opposta ha omesso tale produzione, limitandosi ad allegare la lettera di comunicazione della cessione e l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ed un estratto del conto corrente aperto presso l' . CP_2
Tale documentazione, tuttavia, non consente di individuare il credito in contestazione, nel senso di comprendere come esso , eventualmente sia maturato, considerato che il conto non era affidato, né vi è prova, dal contratto prodotto, di una sottoscrizione di finanziamento. Pertanto, detta documentazione non può supplire alla mancata produzione dell'atto di cessione, il quale costituisce elemento essenziale della causa petendi e condizione necessaria per accertare la titolarità del diritto fatto valere.
Tra l'altro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre a non essere soggetta a controllo di contenuto, non è idonea a conferire prova della legittimazione sostanziale, atteso che il trasferimento del credito deriva unicamente dal contratto consensuale concluso tra cedente e cessionario. Pertanto, non essendo stata fornita prova della titolarità del credito, la domanda monitoria non può essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità ai parametri tra minimi e medi, avuto riguardo al valore della causa come indicato in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del GOP dott.ssa AL NN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1508/19 emesso in data 20.11.2029
2. Rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta avanzata dalla parte opposta;
3. Condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.750,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a.
Benevento il 05/11/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa AL NN