Articolo 7 della Legge 29 giugno 1977, n. 349
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 luglio 1977
Art. 7.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 sono tenuti ad adottare per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici, con gli specialisti esterni, con i medici ambulatoriali, con i titolari di farmacie, con i biologi e con gli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 1977
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