Versione
1 luglio 1977
1 luglio 1977
Art. 7.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 sono tenuti ad adottare per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici, con gli specialisti esterni, con i medici ambulatoriali, con i titolari di farmacie, con i biologi e con gli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 sono tenuti ad adottare per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici, con gli specialisti esterni, con i medici ambulatoriali, con i titolari di farmacie, con i biologi e con gli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/11/2024, n. 30703Provvedimento: […] in particolare, che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che essa non avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento economico previsto per gli specialisti ambulatoriali. 3 Sottolinea, soprattutto, che l'art. 7 della legge n. 349 del 1977 avrebbe contenuto delle norme transitorie per il trasferimento agli enti locali delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici, tra cui l'ONMI, e disposto che, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, […]Leggi di più...
- trattamento economico·
- art. 7 legge n. 349/1977·
- convenzioni nazionali·
- SSN·
- medico non convenzionato·
- art. 48 legge n. 833/1978·
- spese di lite·
- ONMI·
- art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
- trasferimento funzioni