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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1496/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA RI GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8363/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023934637561000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023934637561000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato, il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, notificata il 31.10.23 in forza di una cartella esattoriale dell'anno 2018 e relativa ad Irpef dell'anno 2014.
Ha argomentato che la notifica era valida, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c.., secondo cui l'agente notificatore può sempre eseguire la notifica a mani del destinatario ovunque lo trovi, anche in luogo diverso dall'abitazione, con assoluta irrilevanza del fatto che il destinatario della notifica fosse stato rinvenuto in un luogo diverso da quello della residenza anagrafica.
Avverso tale sentenza propone appello la parte in epigrafe dolendosi in particolare dell'erroneità della valutazione della correttezza del procedimento notificatorio, chiedendo la riforma della sentenza anche in ordine alle spese.
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La parte, in primo grado, ha impugnato l'avviso di intimazione n. 0712023934637561000, notificata per mancato pagamento del tributo IRPEF 2014, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella n.
07120170108285084000 e nel merito ha eccepito la prescrizione e decadenza.
A fronte del deposito ad opera della parte resistente di documentazione comprovante l'avvenuta notifica, ha formulato nuove contestazioni, opponendo che la ricevuta di ritorno recava una firma illeggibile, che della raccomandata successiva non vi era prova della ricezione, non vi era l'invio della raccomanda informativa al destinatario.
Tali motivi andavano veicolati con la proposizione di motivi aggiunti, in quanto “nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado
(Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326)".
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" ( v. Cass. 18877/2020; n. 23856 del 05/09/2024)
I motivi di contestazione della validità della notifica sono comunque infondati.
L'organo di legittimità ha ritenuto che: nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass. sent n.
6048 del 06/03/2025);
nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. ( Ord.n. 4556 del 21/02/2020).
L'appello va dunque rigettato e l'appellante va condannato alle spese del presente grado che liquida in euro
980,00, oltre oneri accessori, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alle spese del presente grado che liquida in euro 980,00, oltre oneri accessori, come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA RI GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8363/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023934637561000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712023934637561000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato, il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, notificata il 31.10.23 in forza di una cartella esattoriale dell'anno 2018 e relativa ad Irpef dell'anno 2014.
Ha argomentato che la notifica era valida, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c.., secondo cui l'agente notificatore può sempre eseguire la notifica a mani del destinatario ovunque lo trovi, anche in luogo diverso dall'abitazione, con assoluta irrilevanza del fatto che il destinatario della notifica fosse stato rinvenuto in un luogo diverso da quello della residenza anagrafica.
Avverso tale sentenza propone appello la parte in epigrafe dolendosi in particolare dell'erroneità della valutazione della correttezza del procedimento notificatorio, chiedendo la riforma della sentenza anche in ordine alle spese.
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La parte, in primo grado, ha impugnato l'avviso di intimazione n. 0712023934637561000, notificata per mancato pagamento del tributo IRPEF 2014, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella n.
07120170108285084000 e nel merito ha eccepito la prescrizione e decadenza.
A fronte del deposito ad opera della parte resistente di documentazione comprovante l'avvenuta notifica, ha formulato nuove contestazioni, opponendo che la ricevuta di ritorno recava una firma illeggibile, che della raccomandata successiva non vi era prova della ricezione, non vi era l'invio della raccomanda informativa al destinatario.
Tali motivi andavano veicolati con la proposizione di motivi aggiunti, in quanto “nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado
(Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326)".
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" ( v. Cass. 18877/2020; n. 23856 del 05/09/2024)
I motivi di contestazione della validità della notifica sono comunque infondati.
L'organo di legittimità ha ritenuto che: nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass. sent n.
6048 del 06/03/2025);
nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. ( Ord.n. 4556 del 21/02/2020).
L'appello va dunque rigettato e l'appellante va condannato alle spese del presente grado che liquida in euro
980,00, oltre oneri accessori, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alle spese del presente grado che liquida in euro 980,00, oltre oneri accessori, come per legge.