Articolo 7 della Legge 31 dicembre 1993, n. 579
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 gennaio 1994
Art. 7. 1. I beni di cui all'articolo 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:
a) quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;
b) l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;
c) gli immobili di cui alla lettera b) alla regione Marche;
d) gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1994