Art. 7. 1. I beni di cui all'articolo 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:
a) quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;
b) l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;
c) gli immobili di cui alla lettera b) alla regione Marche;
d) gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.
a) quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;
b) l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;
c) gli immobili di cui alla lettera b) alla regione Marche;
d) gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.