Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 24 luglio 2024
Ordinanza presidenziale 3 aprile 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2023, proposto da RO Net s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello 5;
contro
Comune di Vieste, non costituito in giudizio;
nei confronti
Istituto Professionale Alberghiero "Enrico Mattei", Istituto Superiore "Fazzini - Giuliani", Camping Arcobaleno di TA EP & C. S.n.c., ND TR SP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-dell’ordinanza n. 86 del 20 ottobre 2023, prot. 0030189 del 23 ottobre 2023, con la quale il Comune di Vieste ha sospeso “l’efficacia dell'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell''art. 87 del d.lgs. 259/2003” da ND TR S.p.A. (cui è subentrata RO Net) per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) per telefonia cellulare in Vieste, Località Scialara, censita al N.C.T. al foglio 29, particella 1419 (codice impianto “FG082 – Vieste Litoranea”) e ha ordinato il ripristino dei luoghi;
-di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. AR Dibello e dato atto a verbale che nessuno è comparso in udienza;
1.- Con il ricorso in esame, la RO Net s.r.l. ha adito il Tar per ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 86 del 20 ottobre 2023, prot. 0030189 del 23 ottobre 2023, con la quale il Comune di Vieste ha sospeso “l’efficacia dell'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell''art. 87 del d.lgs. 259/2003” da ND TR S.p.A. (cui è subentrata RO Net) per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) per telefonia cellulare in Vieste, Località Scialara, censita al N.C.T. al foglio 29, particella 1419 (codice impianto “FG082 – Vieste Litoranea”) e ha ordinato il ripristino dei luoghi.
2.- Espone in fatto la deducente
-di essere joint venture costituita da ND TR s.p.a. e Iliad s.p.a. allo scopo di condividere e gestire congiuntamente le reti di telefonia mobile delle predette società nelle aree meno densamente popolate del territorio nazionale;
-che il 24 febbraio 2020, ND TR SP ha chiesto al Comune di Vieste il rilascio del titolo autorizzativo, ai sensi e per effetti dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile nel Comune di Vieste alla località Scialara, identificato al N.C.T. di Vieste al foglio 29, particella 1419;
-che il 9 marzo 2020, ARPA ha emesso parere favorevole alla realizzazione della SRB, sotto i profili sanitari e radioprotezionistici;
-che con nota del 3 febbraio 2021, il Comune ha sospeso l’esame della domanda in attesa dell’adozione di un regolamento comunale per impianti e apparecchiature di telecomunicazioni, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2002;
-che il 23 febbraio 2021, ND TR SP ha invitato il Comune a revocare la sospensione e contestualmente a riattivare l’iter procedurale di cui all’istanza in oggetto;
-che con nota del 25 febbraio 2021, il Comune ha riattivato il procedimento, ma ha comunicato il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge 241/90, in considerazione della non attuata adozione di un P.U.E. previsto dalle NTA del P.R.G. per le ZTO;
-che il 3 marzo 2021, ND TR SP ha presentato le osservazioni ex art. 10-bis della legge 241/1990 contestando il preavviso di diniego e, contestualmente, ha invitato il Comune ad astenersi dall’adottare il preannunciato provvedimento di diniego, nonché a riattivare la procedura autorizzativa, trasmettendo anche la pratica alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (la “Soprintendenza”) per l’acquisizione del parere necessario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
-che con nota del 23 aprile 2021, il Comune ha condiviso le osservazioni di ND TR SP e, nel contempo, al fine di consentire la riattivazione del procedimento amministrativo, ha richiesto alla società la disponibilità a stipulare un atto unilaterale d’obbligo, recante l’impegno della società a procedere a modifiche strutturali e funzionali dell’impianto in oggetto, in relazione a successive trasformazioni urbanistiche, come previsto dal punto A.2 del Regolamento Regionale n. 14/2006;
-che in data 11 ottobre 2021, ND TR SP, al solo fine di agevolare la riattivazione del procedimento amministrativo e senza prestare acquiescenza al contenuto della richiesta, ha trasmesso l’atto unilaterale d’obbligo, richiedendo, per effetto di tale integrazione, la riattivazione del procedimento e la trasmissione della pratica alla Soprintendenza;
-che con nota del 3 maggio 2022, il Comune ha richiesto a ND TR SP di ritrasmettere l’atto unilaterale d’obbligo come da modello predisposto dall’ente;
-che a tanto ND TR SP ha provveduto in data 8 giugno 2022, sia pur riconfermando le riserve sopra ricordate;
-che il Comune ha così finalmente riattivato il procedimento autorizzatorio emettendo, in data 10 febbraio 2023, parere edilizio ed urbanistico favorevole alla edificazione e, in data 15 febbraio 2023, proposta di rilascio di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004;
-che a sua volta, il 21 aprile 2023, la Soprintendenza ha rilasciato il parere favorevole al rilascio della autorizzazione paesaggistica;
-che il 15 giugno 2023, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica;
-che il 5 settembre 2023, la Provincia ha emesso l’autorizzazione sismica;
-che il 13 ottobre 2023, RO Net, nel frattempo subentrata a ND TR SP come riferito al Comune il 16 febbraio 2023, ha presentato all’ente la comunicazione di inizio dei lavori;
-che tuttavia, il 23 ottobre 2023, con ordinanza n. 86, il Comune di Vieste ha sospeso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata a ND TR SP (cui è subentrata RO Net) per la realizzazione della SRB e ha ordinato il ripristino dei luoghi (doc. 1).
3.- Ritenendo di essere pregiudicata dalla predetta ordinanza, la RO ne ha chiesto l’annullamento al Tar deducendo: 1. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 87 (ora 44) del d.lgs 259/2003. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Sul perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso. 2. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; dell’art. 87 (ora 44) del d.lgs 259/2003; degli art. 2 e 21-nonies della legge 241/1990. Sulla inefficacia dell’ordinanza impugnata. Sulla adozione dell’ordinanza senza previo avvio di un procedimento di secondo grado e comunque senza il rispetto dei requisiti stabiliti per l’atto di annullamento in autotutela. 3. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; dell’art. 44 del d.lgs 259/2003; dell’art. 21-quater della legge 241/1990. Sulla mancanza dei presupposti di sospensione del titolo autorizzativo. 4. Violazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge 241/1990; degli artt. 4, 8 e 14 della legge 36/2001; dell’art. 87 (ora 44) del d.lgs 259/2003; del d.p.c.m. 8 luglio 2003. Sulla illegittimità ed erroneità dell’ordinanza. Sulla incompetenza. 5. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990. Sulla erroneità e contraddittorietà dell’ordinanza. 6. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; dell’art. 50 del d.lgs 259/2003; degli artt. 3 e 9 del Regolamento comunale per “la disciplina delle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per le telecomunicazioni”, approvato con delibera di consiglio comunale n. 50 in data 11 novembre 2022. Sulla erroneità ed illegittimità dell’ordinanza.
4.- L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Parte ricorrente ha depositato documenti di carattere istruttorio.
4.1.- Il Collegio, rilevata la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, ha disposto, con ordinanza istruttoria n. 42 del 2024, l’acquisizione di una relazione di chiarimenti onerando dell’adempimento il dirigente della Segreteria Generale del Comune di Vieste o altro funzionario delegato; l’ordine istruttorio è stato reiterato con ordinanza presidenziale n. 98 del 2025.
5.- All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, la controversia è passata in decisione.
6.- Il ricorso è fondato.
6.1. Come correttamente prospettato dalla difesa della ricorrente con il primo motivo, l’ordinanza è illegittima perché in essa si assume erroneamente che la realizzazione di una stazione radio base sia subordinata al rilascio di un permesso di costruire laddove l’impianto è sottoposto unicamente ad autorizzazione unica ex art. 87 (ora 44) del decreto legislativo n. 259/2003, che assorbe anche le verifiche edilizie ed urbanistiche. La norma di cui all’articolo 87 del decreto legislativo sopra citato prevede infatti che “ l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, anche l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica…viene autorizzata dagli Enti locali…”. La disposizione normativa in questione – riproposta in seno all’articolo 44 del decreto legislativo n. 259 del 2003 - evoca quindi l’adozione di un titolo autorizzativo differente dal permesso di costruire disciplinato dall’articolo 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella logica della semplificazione ed accelerazione dell’iter procedimentale. La stessa giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “ gli interventi in parola non sono soggetti al rilascio di titoli diversi da quello indicato nello stesso Codice, conseguente illegittimità di richieste, da parte delle amministrazioni comunali, di ulteriore documentazione afferente all’eventuale rilascio di titoli edilizi” (Tar Campania, Napoli, VII, 23 ottobre 2023, n. 5760).
6.2.- Il provvedimento impugnato è erroneo anche nella parte in cui si afferma che “ quest’ufficio non ha rilasciato alcun atto espresso di autorizzazione all’opera di che trattasi sotto il profilo urbanistico ed edilizio”. Si osserva che, nel caso concreto, la realizzazione della SRB di interesse di RO Net è stata assentita dal Comune in virtù del perfezionamento del relativo titolo autorizzativo per effetto di silenzio assenso. L’art. 87, comma 9 (ora 44, comma 10) del decreto legislativo n. 259/2003, nella versione applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis , ha stabilito, infatti, che “le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”. Ne discende che l’ordinanza impugnata è stata emessa – in data 23 ottobre 2023 - quando il titolo ampliativo (autorizzazione unica) si era già perfezionato per silenzio assenso, ai sensi dell’art. 87, comma 9 (ora art. 44, comma 10) del d.lgs 259/2003, essendo decorsi più di 90 giorni non solo dalla presentazione, il 25 febbraio 2020, della domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs 259/2003, ma anche dalla emissione del parere comunale di conformità urbanistica ed edilizia del 10 febbraio 2023 e dall’autorizzazione paesaggistica del 15 giugno 2023. L’ordinanza è affetta pertanto da un profilo di contraddittorietà con un titolo autorizzativo già formato e non annullato, nonché con i pareri favorevoli emessi nell’ambito del relativo procedimento. Aggiungasi che l’ordinanza fa riferimento al contenuto di un parere del 8 marzo 2023, richiesto dal Comune ad un professionista esterno, che però è stato opposto dal Comune alla iniziativa edificatoria della ricorrente solamente con il provvedimento impugnato, ossia quando il titolo autorizzativo si era già perfezionato per silenzio assenso.
6.3.- Ulteriore aspetto di criticità del provvedimento comunale impugnato va rintracciato nella violazione dell’art. 21- quater della legge 241/1990 dal momento che l’ordinanza ha sospeso a tempo indeterminato il titolo autorizzativo rilasciato alla società, senza nemmeno indicare le “ gravi ragioni ” a proprio fondamento. Il Consiglio di Stato ha chiarito, anche di recente, sul punto che “ L'amministrazione ha il potere di operare sospensioni cautelari in autotutela ai sensi dell'art. 21-quater della L. n. 241 del 1990 anche in assenza di una norma specifica settoriale, purché vi siano gravi motivi e a condizione che la sospensione sia temporanea e con un termine finale certo, anche se incerto nel momento di verificazione.” ( Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 03/03/2025, n. 1780).
6.4.- Va anche evidenziato che il parere dell’8 marzo 2023 sopra citato, oltre ad affermare una generica “vicinanza” della SRB a due plessi scolastici (Istituto Professionale Alberghiero “Enrico Mattei” e l’Istituto Superiore “Fazzini – Giuliani”), rispettivamente distanti 110 metri e 350 metri dalla infrastruttura di radiocomunicazione in esame, dimentica che il Comune, con il regolamento previsto ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 36/2001, può vietare di realizzare SRB “con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”, ma non anche vietare di realizzare SRB in rapporto di generica “vicinanza” rispetto a tale siti, perché la condizione sanitaria da soddisfare per l’installazione dei predetti impianti (ai sensi dell’art. 4 della legge 36/2001 e del d.p.c.m. 8 luglio 2003) non è una arbitraria distanza della sorgente radioelettrica dal luogo di immissione del segnale, bensì la più rigorosa e contestualizzata misura della intensità di potenza del segnale stesso che raggiunge il riferito luogo. Un’ attività del genere è di competenza dell’ARPA (art. 14 della legge 36/2001) la quale, nel caso di specie, all’esito delle proprie verifiche, ha rilasciato parere favorevole all’installazione della SRB, attestando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla legge (d.p.c.m. 8 luglio 2003), così escludendo qualsiasi pericolo di natura radio-protezionistica rispetto al sito indicato dalla ricorrente.
6.5.- Va anche aggiunto che la richiesta di delocalizzare la SRB, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, “in due soluzioni alternative opzionali”, presuppone che il sito sia stato individuato come soggetto a delocalizzazione “all’esito della relazione di Analisi Tecnica Ambientale (ATA)”, la quale, però, è risultata ancora non esistente e comunque presuppone che sia scaduto il contratto che “il gestore ha in essere con i privati proprietari dei suoli su cui sono installati gli impianti oggetto di delocalizzazione” (contratto ancora pienamente efficace);
6.6.- Il provvedimento impugnato, in sostanza, impedisce illegittimamente ed erroneamente la realizzazione di un’opera di interesse generale (art. 3 del d.lgs 259/2003), di pubblica utilità (art. 51 del d.lgs 259/2003) ed assimilata alle urbanizzazioni primarie (art. 43 del d.lgs 259/2003).
7. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, non ha arrecato alcun contributo di conoscenza al giudizio non avendo dato seguito all’ordine istruttorio impartito dal Collegio, e non essendosi costituita in giudizio. Il Collegio reputa pertanto significativo siffatto comportamento processuale ai sensi dell’articolo 64 del codice del processo amministrativo.
8.- Alla stregua delle argomentazioni che precedono il ricorso è accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Vieste al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre alla refusione del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI PA, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | GI PA |
IL SEGRETARIO