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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1044/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5472/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19551/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027350384000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201901040044250000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190116216637000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativamente a sei delle molteplici cartelle di pagamento ad essa presupposte, riguardanti imposte dirette ed IVA e, precisamente: cartella n. 071/2019/01040442/50/000; cartella n. 071/2019/01162166/37/000; cartella n. 071/2020/00135489/63/000; cartella n. 071/2020/00722112/42/000; cartella n.
071/2021/00251266/38/000; cartella n. 071/2021/00871553/15/000.
All'uopo, eccepiva la omessa notifica delle stesse e la conseguente prescrizione del diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ribadivano la legittimità dei rispettivi operati. In particolare, ADER allegava, per quanto di interesse in questa sede, copia delle relate di notifica effettuate.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
07120190104044250000 e n. 07120190116216637000, ritenendo che le relative notifiche non potessero considerarsi rituali in quanto era stato allegato l'avviso di mancata consegna per “indirizzo non valido”, ma non era stata fornita la prova del deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e della pubblicandone dell'avviso sul sito informatico della stessa, con notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso detta sentenza, propone appello principale l'AdER e appello incidentale l'AdE. I suddetti enti fanno rilevare che il Concessionario aveva tentato una prima notifica a mezzo PEC non andata a buon fine e, successivamente, aveva provveduto a rinotificare le cartelle con deposito presso la Camera di
Commercio, come da documentazione già allegata in primo grado. In ogni caso, depositava la suddetta documentazione anche in grado di appello.
Si è costituito l'Resistente_1, il quale ha eccepito l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello e, in ogni caso, l'inidoneità di quelli versati in atti a provare la regolarità della notifica.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli (principale e incidentale) sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Invero, consultando la documentazione versata in atti da AdER in prime cure, si evince, con riferimento alle due cartelle di pagamento oggetto dell'odierno contenzioso, soltanto il deposito di avvisi di mancata consegna delle stesse, tentata a mezzo PEC, per “indirizzo non valido”.
Orbene, ai sensi dell'art. 26 co. 2 dpr n. 602/73, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non va a buon fine, occorre depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società, con successivo invio di raccomandata.
Nel caso di specie, la prova relativa all'effettuazione di tali adempimenti è stata fornita, dal concessionario, soltanto in sede di appello.
Ora, ai sensi dell'art. 58 co. 3 D. Lgs. n. 546/92, in appello non è mai consentito il deposito (…) delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis. Norma applicabile nel caso di specie atteso che il giudizio di primo grado è stato instaurato in data 18.07.2024 e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore della nuova formulazione del cit. art. 58 (v. Corte Cost. sent. n. 36/25).
Le spese seguono la soccombenza dei due enti appellanti e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Condanna le appellanti alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) a carico di ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5472/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19551/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027350384000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201901040044250000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190116216637000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativamente a sei delle molteplici cartelle di pagamento ad essa presupposte, riguardanti imposte dirette ed IVA e, precisamente: cartella n. 071/2019/01040442/50/000; cartella n. 071/2019/01162166/37/000; cartella n. 071/2020/00135489/63/000; cartella n. 071/2020/00722112/42/000; cartella n.
071/2021/00251266/38/000; cartella n. 071/2021/00871553/15/000.
All'uopo, eccepiva la omessa notifica delle stesse e la conseguente prescrizione del diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ribadivano la legittimità dei rispettivi operati. In particolare, ADER allegava, per quanto di interesse in questa sede, copia delle relate di notifica effettuate.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
07120190104044250000 e n. 07120190116216637000, ritenendo che le relative notifiche non potessero considerarsi rituali in quanto era stato allegato l'avviso di mancata consegna per “indirizzo non valido”, ma non era stata fornita la prova del deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e della pubblicandone dell'avviso sul sito informatico della stessa, con notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso detta sentenza, propone appello principale l'AdER e appello incidentale l'AdE. I suddetti enti fanno rilevare che il Concessionario aveva tentato una prima notifica a mezzo PEC non andata a buon fine e, successivamente, aveva provveduto a rinotificare le cartelle con deposito presso la Camera di
Commercio, come da documentazione già allegata in primo grado. In ogni caso, depositava la suddetta documentazione anche in grado di appello.
Si è costituito l'Resistente_1, il quale ha eccepito l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello e, in ogni caso, l'inidoneità di quelli versati in atti a provare la regolarità della notifica.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli (principale e incidentale) sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Invero, consultando la documentazione versata in atti da AdER in prime cure, si evince, con riferimento alle due cartelle di pagamento oggetto dell'odierno contenzioso, soltanto il deposito di avvisi di mancata consegna delle stesse, tentata a mezzo PEC, per “indirizzo non valido”.
Orbene, ai sensi dell'art. 26 co. 2 dpr n. 602/73, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non va a buon fine, occorre depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società, con successivo invio di raccomandata.
Nel caso di specie, la prova relativa all'effettuazione di tali adempimenti è stata fornita, dal concessionario, soltanto in sede di appello.
Ora, ai sensi dell'art. 58 co. 3 D. Lgs. n. 546/92, in appello non è mai consentito il deposito (…) delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis. Norma applicabile nel caso di specie atteso che il giudizio di primo grado è stato instaurato in data 18.07.2024 e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore della nuova formulazione del cit. art. 58 (v. Corte Cost. sent. n. 36/25).
Le spese seguono la soccombenza dei due enti appellanti e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Condanna le appellanti alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) a carico di ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.