Art. 7.
Ad integrazione del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo di ufficio delle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista sono fissati, rispettivamente, in 60 e 25 anni.
Ad integrazione del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo di ufficio delle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista sono fissati, rispettivamente, in 60 e 25 anni.