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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Antonello VITALE Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 998/2023 promossa da:
(C.F.: ) con l'Avv. Alberto Muschitiello (C.F.: Parte_1 C.F._1 [...]
- pec: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
Contro
: il C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya (C.F.: - pec: C.F._3
e dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F.: - Email_2 C.F._4 pec: , Email_3
APPELLATO
NONCHE': L' , con sede in Roma, alla Controparte_2 via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara DAPRILE (C.F.: - pec: C.F._5
t) Email_4
APPELLATO INTERVENUTO per la riforma della sentenza n. 700/2023 del Tribunale di Bari - terza sezione civile del 24.02.2023, resa nel giudizio RGN. 2207/2014. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.02.2014 la sig.ra , sull'assunto che il giorno Parte_1
16.08.2012 alle ore 17.00 circa mentre conduceva l'autovettura Mercedes Classe A 180 CDI Tg.
DN445XR di sua proprietà lungo via Donadonisi in con direzione Stadio S. Nicola Canalone, CP_1 giunta all'altezza del civico 55 a causa di un tombino griglia fuori sede che si trovava divelto e spostato dalla sua originaria collocazione perdeva il controllo dell'auto e roteando su sé stessa attingeva l'autovettura Fiat Punto Tg BJ 102 BP che si trovava parcheggiata sulla careggiata destra, conveniva in giudizio il per sentirlo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità CP_1 dell'Ente, condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per complessivi € 18.112,95 comprensivi di danni materiali, spese mediche, danno biologico temporaneo e permanente nonché di danno morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituiva in giudizio il che negava la propria responsabilità nella causazione del CP_1 sinistro, oltre a contestare in punto di quantum la domanda e concludeva per il rigetto della stessa.
Con atto depositato il 29/04/2016 interveniva nel giudizio l' proponendo domanda di surroga nei CP_3 confronti del convenuto, relativamente all'importo corrisposto alla per il sinistro di CP_1 Parte_1 cui in causa, pari ad € 247,28.
Istruita la causa mediante l'assunzione documentale, la prova testimoniale e due CC.TT.UU. medico- legale e cinematica, il Tribunale rigettava la domanda, compensava le spese legali e poneva quelle delle
Consulenze a carico dell'attrice.
Censurava la sentenza la dolendosi dell'errata valutazione delle prove ed emergenze Parte_1 istruttorie oltre che delle risultanze della CTU a firma dell'Ing. , e concludeva per sentir: “1) Per_1 riformare integralmente la sentenza n. 700/2023 pubblicata il 24/02/2023 e depositata in pari data, pronunciata in data
23.02.2023 dal Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Onorario Dott. LULLO, nel procedimento RG 2207/2014, e per l'effetto 2) ritenere unico ed esclusivo responsabile il - ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. nella CP_1 causazione del sinistro de quo;
3) per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 18.112,95 comprensiva di danni materiali, spese mediche, danno biologico temporaneo e permanente nonché di danno morale;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014, come modif. con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022) oltre spese e oneri accessori ovvero: spese di
CTU pari ad euro 894,33, nonché spese della CTU medica pari ad euro 505,00, oltre alle spese mediche sostenute pari ad euro 413,97) nonché spese ed onorari del doppio grado di giudizio, considerando anche le spese del I grado (iscrizione a ruolo e spese di numerose citazioni testi) pari ad euro 950,00; 5) in via subordinata, condannare il in CP_1
pagina 2 di 7 persona del Sindaco pro tempore e chi per esso, al pagamento della somma che l'Ill.mo Giudice adito ritenga congrua. Il tutto oltre interessi e svalutazione, nonché le spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
Resisteva il chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo CP_1 grado;
in subordine, che la condanna fosse limitata in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Si costituiva anche l' , chiedendo di accertare la responsabilità del appellato nella CP_3 CP_1 causazione del sinistro di cui in causa e la sua condanna a rimborsare in favore dell'Ente intervenuto la somma di € 247,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Corte riservata la causa per la decisione all'udienza del 04.12.2024, con Sentenza non definitiva n.
1665/2024, pubblicata il 27.12.2024, accoglieva l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità ex art.2051 c.c. del ed il concorso di colpa della CP_1 danneggiata ex art.1127 c.c. nella misura del 50% nella causazione del sinistro Parte_1 per cui è causa, e con ordinanza, depositata lo stesso giorno, ritenuta la necessità, per le ragioni meglio specificate in sentenza, di convocare a chiarimenti il CTU del giudizio di primo grado ing.
, affinché, sotto il vincolo del già prestato giuramento, provveda, sulla scorta della Persona_2 documentazione in atti e delle riproduzioni fotografiche, già esaminate ed allegate alla perizia svolta nel giudizio di primo grado, alla verifica della congruità dei preventivi allegati da parte attrice- appellante ed, in ogni caso, alla quantificazione dei danni materiali subiti dall'auto della stessa, disponeva la riconvocazione del c.t.u. , ing. , affinché sotto il vincolo del già prestato Persona_2 giuramento, risponda ai quesiti indicati in premessa.
Stante l'impossibilità rappresentata dal CTU nominato a svolgere l'incarico affidatogli, veniva nominato altro Consulente nella persona dell'ing. Persona_3
All'esito della nuova CTU la Corte, all'udienza del 17.12.2025, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Acclarata con la summenzionata sentenza non definitiva la responsabilità ex art. 2051 cc del CP_1 ed il concorso di colpa della danneggiata ex art.1127 c.c. nella misura del 50%, Parte_1 occorre a questo punto procedere alla quantificazione del risarcimento del danno a quest'ultima spettante.
Per quanto attiene il danno a cose sofferto dalla il CTU nominato nel presente grado, dopo Parte_1 aver acquisito la documentazione fotografica relativa ai danni subiti dall'autovettura (depositata in pagina 3 di 7 formato cartaceo nel fascicolo di 1° grado) ed ispezionato il veicolo prendendo visione di alcune componenti meccaniche (assale posteriore, barra trasversale dx-sx, barra stabilizzatrice posteriore, n.1 cerchio in lega,
n.2 mozzi, n.2 pneumatici) riportate nei preventivi depositati in atti, ha quantificato in complessi € 4.692,12
i costi di riparazione, precisando che: € 901,01 è il costo necessario per il ripristino dei danni di carrozzeria;
€ 2.352,31 è la spesa per il ripristino dei danni meccanici ed € 1.438,80 per il ripristino dei dispositivi interni (centralina e cinture di sicurezza) che, dopo aver eseguito un'ulteriore ricognizione all'interno del veicolo e constatato il blocco delle due cinture di sicurezza posteriori ed accertato la presenza di un'anomalia di funzionamento al sistema SRS, riteneva conseguenza dell'incidente.
L'indagine tecnica appare accuratamente svolta in quanto precisa, analitica, dettagliatamente argomentata in ogni punto;
il CTU ha fornito una puntuale ed argomentata spiegazione delle modalità operative osservate in sede di accertamento e quantificazione del danno replicando puntualmente ai rilievi del consulente di parte del per cui non sussiste motivo di discostarsi dalla CP_1 quantificazione così come operata che viene pienamente condivisa.
Ovviamente la quantificazione operata dal CTU dovrà essere ridotta del 50% per la concorsualità dell'appellante nella causazione dell'evento.
Riguardo la valutazione dell'entità delle lesioni personali sofferte dall'appellante, dalla documentazione in atti e dall'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale a firma del dott. nominato dal Tribunale, la quale, essendo logicamente ed esaustivamente argomentata, Persona_4
è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte territoriale, risulta che a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, la danneggiata ha riportato lesioni personali consistenti in “cervicodorsalgia da contraccolpo…” …”conseguenza diretta dell'evento traumatico” … e che “il trauma è compatibile con l'utilizzo della cintura di sicurezza” (pag. 7 e 8 CTU Dott. . Per_4
Il Consulente ha -quindi- valutato che a causa dell'evento traumatico, nella fattispecie, è possibile identificare:
• un periodo di inabilità temporanea parziale quantificabile al 75% di giorni 4, corrispondenti alle prognosi del PS CP_ dell'Ospedale “DI Venere” di
• una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 25, corrispondenti alla prognosi successiva alle visite mediche di controllo;
• un'ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 25, pari al tempo rimanente per la stabilizzazione definitiva dei postumi;
pagina 4 di 7 • secondo i comuni barèmes medico-legali (Linee Giuda per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico-Simla-Giuffrè, 2016), può ritenersi che in esito al sinistro stradale, è residuato sulla persona di un danno biologico permanente pari al 2%. I postumi permanenti non impediscono né Parte_1 rendono più faticosa l'attività lavorativa svolta dalla periziata.
Alla luce delle valutazioni della CTU applicando la Tabella per il Calcolo del Danno Non Patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024 e tenuto conto dell'età dell'infortunata al momento dell'evento (anni
40), il danno non patrimoniale sofferto dalla viene così quantificato: Parte_1
€. 2.383,00 a titolo di danno da invalidità permanente (2%);
€. 2.510,25 a titolo di invalidità temporanea parziale (di cui € 345,00 per gg. 4 di ITP al 75%, € 1.437,50 per 25 gg. di ITP al 50%, € 718,85 per 25 gg. di ITP al 25%; così per complessivi € 4.884,25, somma già rivalutata all'attualità, che dovrà essere ridotta del 50% per la concorsualità dell'appellante nella causazione dell'evento e maggiorata degli interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema
Corte di Cassazione n. 1712/1995;
In difetto di allegazione e prova di peculiari e specifiche circostanze diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, non si è ritenuto di applicare al danno biologico permanente alcun aumento per personalizzazione.
Giova ricordare che l'incremento per sofferenza (il cosiddetto pretium doloris) nel risarcimento del danno non patrimoniale non è una mera conseguenza automatica dell'invalidità, ma va provato e dimostrato che la sofferenza interiore, oltre alle conseguenze ordinarie (già quantificate nel danno biologico/dinamico-relazionale), sia stata più intensa e peculiare, superando la soglia minima di tollerabilità e incidendo in modo specifico e anomalo sulla vita della persona, diversamente da casi simili.
Il Consulente, infine, ha quantificato il costo delle spese mediche anticipate dalla danneggiata ritenendole congrue nella misura di € 413,97, somma che dovrà essere ridotta del 50%, per la concorsualità dell'appellante nella causazione dell'evento, e maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali dalla domanda e da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995;
In conclusione, in parziale accoglimento dell'atto di appello il dovrà corrispondere CP_1 all'odierna appellante le seguenti somme: pagina 5 di 7 • € 2.242,12 a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995;
• € 2.346,06 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995;
• € 215,98 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995.
Infine, va accolta la domanda di surroga spiegata dall' per le somme erogate in favore della CP_3
a titolo di indennità di malattia per n. 19 giorni dal 16.08.2012 al 03.09.2012, pari ad € Parte_1
247,28 giusta estratto conto del 02.09.2013 versato dall' nel fascicolo di primo grado e non CP_2 oggetto di specifica contestazione in punto di quantum.
In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, il Giudice d'appello deve provvedere alla modifica del regolamento delle spese liquidate nella sentenza de qua, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2274/2017).
Le spese legali in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda spiegata dalla Parte_1 vengono compensate per la metà e liquidate ex DM 147/2022 (scaglione fino ad € 5.200,00) valore medio come da dispositivo;
spese delle CC.TT.UU. a carico del CP_1
Le spese legali in favore dell' vengono invece liquidate ex DM 14772022 (scaglione fino ad € CP_3
1.100,00), valore minimo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 998/2023, promosso da contro il con l'intervento Parte_1 CP_1 dell' , per la riforma della sentenza n. Controparte_2
700/2023 del Tribunale di Bari - terza sezione civile del 24.02.2023, resa nel giudizio RGN.
2207/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
pagina 6 di 7 1. in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda della sig.ra condanna il al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 delle seguenti somme: € 2.242,12 a titolo di danno non patrimoniale, già Parte_1 rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995; € 2.346,06 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi dalla data dell'evento secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione n. 1712/1995; € 215,98 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda e da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della
Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995.
2. condanna il al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 delle spese legali del doppio grado di giudizio che già compensate della metà liquida in € 1.276,00 per il primo grado, in € 1.457,00 per il presente grado, in € 600,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico del le spese delle CC.TT.UU. svolte nel CP_1 doppio grado di giudizio;
4. accoglie la domanda di surroga e per lo effetto condanna il al rimborso CP_1 in favore dell' della somma di € 247,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla CP_3 domanda;
5. condanna il al pagamento in favore dell' delle spese legali del CP_1 CP_3 doppio grado di giudizio che liquida in € 332,00 per il primo grado ed in € 337,00 per il presente grado, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 23.12.2025.
Il Giudice Ausiliario EL
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Antonello VITALE Consigliere
Dott. Marcello TRAVAGLIONE Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITA nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 998/2023 promossa da:
(C.F.: ) con l'Avv. Alberto Muschitiello (C.F.: Parte_1 C.F._1 [...]
- pec: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
Contro
: il C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya (C.F.: - pec: C.F._3
e dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F.: - Email_2 C.F._4 pec: , Email_3
APPELLATO
NONCHE': L' , con sede in Roma, alla Controparte_2 via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara DAPRILE (C.F.: - pec: C.F._5
t) Email_4
APPELLATO INTERVENUTO per la riforma della sentenza n. 700/2023 del Tribunale di Bari - terza sezione civile del 24.02.2023, resa nel giudizio RGN. 2207/2014. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.02.2014 la sig.ra , sull'assunto che il giorno Parte_1
16.08.2012 alle ore 17.00 circa mentre conduceva l'autovettura Mercedes Classe A 180 CDI Tg.
DN445XR di sua proprietà lungo via Donadonisi in con direzione Stadio S. Nicola Canalone, CP_1 giunta all'altezza del civico 55 a causa di un tombino griglia fuori sede che si trovava divelto e spostato dalla sua originaria collocazione perdeva il controllo dell'auto e roteando su sé stessa attingeva l'autovettura Fiat Punto Tg BJ 102 BP che si trovava parcheggiata sulla careggiata destra, conveniva in giudizio il per sentirlo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità CP_1 dell'Ente, condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per complessivi € 18.112,95 comprensivi di danni materiali, spese mediche, danno biologico temporaneo e permanente nonché di danno morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituiva in giudizio il che negava la propria responsabilità nella causazione del CP_1 sinistro, oltre a contestare in punto di quantum la domanda e concludeva per il rigetto della stessa.
Con atto depositato il 29/04/2016 interveniva nel giudizio l' proponendo domanda di surroga nei CP_3 confronti del convenuto, relativamente all'importo corrisposto alla per il sinistro di CP_1 Parte_1 cui in causa, pari ad € 247,28.
Istruita la causa mediante l'assunzione documentale, la prova testimoniale e due CC.TT.UU. medico- legale e cinematica, il Tribunale rigettava la domanda, compensava le spese legali e poneva quelle delle
Consulenze a carico dell'attrice.
Censurava la sentenza la dolendosi dell'errata valutazione delle prove ed emergenze Parte_1 istruttorie oltre che delle risultanze della CTU a firma dell'Ing. , e concludeva per sentir: “1) Per_1 riformare integralmente la sentenza n. 700/2023 pubblicata il 24/02/2023 e depositata in pari data, pronunciata in data
23.02.2023 dal Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Onorario Dott. LULLO, nel procedimento RG 2207/2014, e per l'effetto 2) ritenere unico ed esclusivo responsabile il - ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. nella CP_1 causazione del sinistro de quo;
3) per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 18.112,95 comprensiva di danni materiali, spese mediche, danno biologico temporaneo e permanente nonché di danno morale;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014, come modif. con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022) oltre spese e oneri accessori ovvero: spese di
CTU pari ad euro 894,33, nonché spese della CTU medica pari ad euro 505,00, oltre alle spese mediche sostenute pari ad euro 413,97) nonché spese ed onorari del doppio grado di giudizio, considerando anche le spese del I grado (iscrizione a ruolo e spese di numerose citazioni testi) pari ad euro 950,00; 5) in via subordinata, condannare il in CP_1
pagina 2 di 7 persona del Sindaco pro tempore e chi per esso, al pagamento della somma che l'Ill.mo Giudice adito ritenga congrua. Il tutto oltre interessi e svalutazione, nonché le spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
Resisteva il chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo CP_1 grado;
in subordine, che la condanna fosse limitata in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Si costituiva anche l' , chiedendo di accertare la responsabilità del appellato nella CP_3 CP_1 causazione del sinistro di cui in causa e la sua condanna a rimborsare in favore dell'Ente intervenuto la somma di € 247,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Corte riservata la causa per la decisione all'udienza del 04.12.2024, con Sentenza non definitiva n.
1665/2024, pubblicata il 27.12.2024, accoglieva l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità ex art.2051 c.c. del ed il concorso di colpa della CP_1 danneggiata ex art.1127 c.c. nella misura del 50% nella causazione del sinistro Parte_1 per cui è causa, e con ordinanza, depositata lo stesso giorno, ritenuta la necessità, per le ragioni meglio specificate in sentenza, di convocare a chiarimenti il CTU del giudizio di primo grado ing.
, affinché, sotto il vincolo del già prestato giuramento, provveda, sulla scorta della Persona_2 documentazione in atti e delle riproduzioni fotografiche, già esaminate ed allegate alla perizia svolta nel giudizio di primo grado, alla verifica della congruità dei preventivi allegati da parte attrice- appellante ed, in ogni caso, alla quantificazione dei danni materiali subiti dall'auto della stessa, disponeva la riconvocazione del c.t.u. , ing. , affinché sotto il vincolo del già prestato Persona_2 giuramento, risponda ai quesiti indicati in premessa.
Stante l'impossibilità rappresentata dal CTU nominato a svolgere l'incarico affidatogli, veniva nominato altro Consulente nella persona dell'ing. Persona_3
All'esito della nuova CTU la Corte, all'udienza del 17.12.2025, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Acclarata con la summenzionata sentenza non definitiva la responsabilità ex art. 2051 cc del CP_1 ed il concorso di colpa della danneggiata ex art.1127 c.c. nella misura del 50%, Parte_1 occorre a questo punto procedere alla quantificazione del risarcimento del danno a quest'ultima spettante.
Per quanto attiene il danno a cose sofferto dalla il CTU nominato nel presente grado, dopo Parte_1 aver acquisito la documentazione fotografica relativa ai danni subiti dall'autovettura (depositata in pagina 3 di 7 formato cartaceo nel fascicolo di 1° grado) ed ispezionato il veicolo prendendo visione di alcune componenti meccaniche (assale posteriore, barra trasversale dx-sx, barra stabilizzatrice posteriore, n.1 cerchio in lega,
n.2 mozzi, n.2 pneumatici) riportate nei preventivi depositati in atti, ha quantificato in complessi € 4.692,12
i costi di riparazione, precisando che: € 901,01 è il costo necessario per il ripristino dei danni di carrozzeria;
€ 2.352,31 è la spesa per il ripristino dei danni meccanici ed € 1.438,80 per il ripristino dei dispositivi interni (centralina e cinture di sicurezza) che, dopo aver eseguito un'ulteriore ricognizione all'interno del veicolo e constatato il blocco delle due cinture di sicurezza posteriori ed accertato la presenza di un'anomalia di funzionamento al sistema SRS, riteneva conseguenza dell'incidente.
L'indagine tecnica appare accuratamente svolta in quanto precisa, analitica, dettagliatamente argomentata in ogni punto;
il CTU ha fornito una puntuale ed argomentata spiegazione delle modalità operative osservate in sede di accertamento e quantificazione del danno replicando puntualmente ai rilievi del consulente di parte del per cui non sussiste motivo di discostarsi dalla CP_1 quantificazione così come operata che viene pienamente condivisa.
Ovviamente la quantificazione operata dal CTU dovrà essere ridotta del 50% per la concorsualità dell'appellante nella causazione dell'evento.
Riguardo la valutazione dell'entità delle lesioni personali sofferte dall'appellante, dalla documentazione in atti e dall'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale a firma del dott. nominato dal Tribunale, la quale, essendo logicamente ed esaustivamente argomentata, Persona_4
è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte territoriale, risulta che a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, la danneggiata ha riportato lesioni personali consistenti in “cervicodorsalgia da contraccolpo…” …”conseguenza diretta dell'evento traumatico” … e che “il trauma è compatibile con l'utilizzo della cintura di sicurezza” (pag. 7 e 8 CTU Dott. . Per_4
Il Consulente ha -quindi- valutato che a causa dell'evento traumatico, nella fattispecie, è possibile identificare:
• un periodo di inabilità temporanea parziale quantificabile al 75% di giorni 4, corrispondenti alle prognosi del PS CP_ dell'Ospedale “DI Venere” di
• una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 25, corrispondenti alla prognosi successiva alle visite mediche di controllo;
• un'ulteriore inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 25, pari al tempo rimanente per la stabilizzazione definitiva dei postumi;
pagina 4 di 7 • secondo i comuni barèmes medico-legali (Linee Giuda per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico-Simla-Giuffrè, 2016), può ritenersi che in esito al sinistro stradale, è residuato sulla persona di un danno biologico permanente pari al 2%. I postumi permanenti non impediscono né Parte_1 rendono più faticosa l'attività lavorativa svolta dalla periziata.
Alla luce delle valutazioni della CTU applicando la Tabella per il Calcolo del Danno Non Patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024 e tenuto conto dell'età dell'infortunata al momento dell'evento (anni
40), il danno non patrimoniale sofferto dalla viene così quantificato: Parte_1
€. 2.383,00 a titolo di danno da invalidità permanente (2%);
€. 2.510,25 a titolo di invalidità temporanea parziale (di cui € 345,00 per gg. 4 di ITP al 75%, € 1.437,50 per 25 gg. di ITP al 50%, € 718,85 per 25 gg. di ITP al 25%; così per complessivi € 4.884,25, somma già rivalutata all'attualità, che dovrà essere ridotta del 50% per la concorsualità dell'appellante nella causazione dell'evento e maggiorata degli interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema
Corte di Cassazione n. 1712/1995;
In difetto di allegazione e prova di peculiari e specifiche circostanze diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, non si è ritenuto di applicare al danno biologico permanente alcun aumento per personalizzazione.
Giova ricordare che l'incremento per sofferenza (il cosiddetto pretium doloris) nel risarcimento del danno non patrimoniale non è una mera conseguenza automatica dell'invalidità, ma va provato e dimostrato che la sofferenza interiore, oltre alle conseguenze ordinarie (già quantificate nel danno biologico/dinamico-relazionale), sia stata più intensa e peculiare, superando la soglia minima di tollerabilità e incidendo in modo specifico e anomalo sulla vita della persona, diversamente da casi simili.
Il Consulente, infine, ha quantificato il costo delle spese mediche anticipate dalla danneggiata ritenendole congrue nella misura di € 413,97, somma che dovrà essere ridotta del 50%, per la concorsualità dell'appellante nella causazione dell'evento, e maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali dalla domanda e da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995;
In conclusione, in parziale accoglimento dell'atto di appello il dovrà corrispondere CP_1 all'odierna appellante le seguenti somme: pagina 5 di 7 • € 2.242,12 a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995;
• € 2.346,06 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995;
• € 215,98 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995.
Infine, va accolta la domanda di surroga spiegata dall' per le somme erogate in favore della CP_3
a titolo di indennità di malattia per n. 19 giorni dal 16.08.2012 al 03.09.2012, pari ad € Parte_1
247,28 giusta estratto conto del 02.09.2013 versato dall' nel fascicolo di primo grado e non CP_2 oggetto di specifica contestazione in punto di quantum.
In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, il Giudice d'appello deve provvedere alla modifica del regolamento delle spese liquidate nella sentenza de qua, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2274/2017).
Le spese legali in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda spiegata dalla Parte_1 vengono compensate per la metà e liquidate ex DM 147/2022 (scaglione fino ad € 5.200,00) valore medio come da dispositivo;
spese delle CC.TT.UU. a carico del CP_1
Le spese legali in favore dell' vengono invece liquidate ex DM 14772022 (scaglione fino ad € CP_3
1.100,00), valore minimo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 998/2023, promosso da contro il con l'intervento Parte_1 CP_1 dell' , per la riforma della sentenza n. Controparte_2
700/2023 del Tribunale di Bari - terza sezione civile del 24.02.2023, resa nel giudizio RGN.
2207/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
pagina 6 di 7 1. in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda della sig.ra condanna il al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 delle seguenti somme: € 2.242,12 a titolo di danno non patrimoniale, già Parte_1 rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla data dell'evento da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995; € 2.346,06 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi dalla data dell'evento secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione n. 1712/1995; € 215,98 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda e da calcolarsi secondo le modalità di cui alla sentenza delle SS.UU. della
Suprema Corte di Cassazione n. 1712/1995.
2. condanna il al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 delle spese legali del doppio grado di giudizio che già compensate della metà liquida in € 1.276,00 per il primo grado, in € 1.457,00 per il presente grado, in € 600,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico del le spese delle CC.TT.UU. svolte nel CP_1 doppio grado di giudizio;
4. accoglie la domanda di surroga e per lo effetto condanna il al rimborso CP_1 in favore dell' della somma di € 247,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla CP_3 domanda;
5. condanna il al pagamento in favore dell' delle spese legali del CP_1 CP_3 doppio grado di giudizio che liquida in € 332,00 per il primo grado ed in € 337,00 per il presente grado, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 23.12.2025.
Il Giudice Ausiliario EL
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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