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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
PU GA, OR
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5323/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Luciano Manara, 47 00153 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10629/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 21/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3915/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dei motivi di appello come articolati in atti e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito per il contribuente appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Resistente_1 ricorreva avverso cartella di pagamento riferita a TARI per gli anni indicati in atti eccependo la mancata notifica dell'accertamento relativo alla predetta cartella, la mancanza di poteri nel funzionario che risultava firmatario della cartella, la tardività della relativa notifica rispetto alla decadenza che sarebbe maturata.
L'amministrazione di Roma Capitale si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando la pretesa del ricorrente.
Si costituiva anche Agenzia delle entrate Riscossione eccependo difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure riferite all'attività precedente la notifica della cartella, e contestando la fondatezza della domanda quanto al resto.
Con sentenza depositata in data 21.8.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso condannando l'amministrazione di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l'amministrazione di
Roma Capitale ha proposto appello avverso la citata sentenza lamentando l'asserito errore di giudizio dei primi giudici in quanto l'assunto di mancata notifica dell'accertamento sarebbe smentito dalla presentazione da parte del contribuente di istanza di autotutela in data successiva alla notifica menzionata, così dimostrando la piena conoscenza da parte dl contribuente della pretesa creditoria. Con ulteriori deduzioni, l'ente comunale ha ribadito l'assenza di alcuna decadenza in materia. Ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello come articolati in atti e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La parte contribuente non si è costituita nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e va accolto.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 21.8.2024 la parte appellante ha concluso chiedendo una pronuncia di riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, la contestazione della parte appellante si concentra nell'asserito errore di giudizio dei giudici di primo grado in ordine alla ritenuta mancanza di dimostrazione univoca circa la notifica dell'avviso di accertamento riferito alla causale oggetto del presente procedimento.
Come documentalmente dimostrato, l'assunto risulta smentito oggettivamente sulla base della istanza di autotutela/rateizzazione presentata dal contribuente in data 9.1.2017 nella quale lo stesso contribuente attesta di avere ricevuto in data 7.11.2016 notificazione dell'avviso di accertamento a fini TARI. La relativa istanza è stata rigettata con distinti provvedimenti, tutti in data 7.6.2017, separatamente riferiti a ciascuno degli anni di imposta 2011, 2012, 2013.
Con analoga forma, e con provvedimenti tutti in data 7.6.2017, vi è stato poi annullamento parziale dell'accertamento per l'anno di imposta 2014 e annullamento totale dell'accertamento per gli anni di imposta
2015 e 2016.
Successivamente lo stesso contribuente ha presentato istanza di discarico in autotutela della cartella notificata;
anche in questo caso l'esito è stato negativo, posto che l'amministrazione ha evidenziato che per gli atti notificati nel 2016 è stata presentata istanza di annullamento in autotutela il cui esito è stato notificato in data 30.6.2017 con avviso di giacenza lasciato in cassetta postale per assenza del destinatario e mai ritirato presso l'ufficio postale. Anche questo esito, pertanto, attesta la piena conoscenza da parte del contribuente della pretesa creditoria nei suoi confronti azionata, già con l'avviso di accertamento notificato ritualmente, così da smentire l'assunto fatto proprio dai primi giudici circa la pretesa equivocità della relativa documentazione prodotta in giudizio.
In questo senso, pertanto, l'appello è fondato e va riformata la sentenza appellata.
È il caso di rilevare, altresì, che neppure sussiste alcuna decadenza in materia. Infatti, non è decorso inutilmente il termine di tre anni previsto normativamente tra la esecutività del ruolo e la notifica della cartella
(rispettivamente in data 21.5.2020 e 15.12.2022). Senza contare della ulteriore dilazione stabilita dalla disciplina emergenziale adottata in vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Come è noto, durante l'emergenza COVID-19, il legislatore italiano ha introdotto misure specifiche riguardanti la sospensione dei termini processuali, inclusi quelli per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, nonché quelli per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
In particolare, sotto il secondo profilo evidenziato, in forza dell'art. 68 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), direttamente rilevante in questo contesto, tutti i termini riferiti a carichi per entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 e fino al 31.12.2021 sono stati prorogati:
a) di dodici mesi, quanto al termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, quanto alla ipotesi di notifica della cartella rispetto alla data di consegna del ruolo;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, quanto ai termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Conseguentemente, nel caso di specie, ai fini della valutazione di tempestività della notifica della cartella in esame, va altresì considerato il termine ulteriore di 24 mesi ora indicato.
Pertanto, non sussiste la decadenza lamentata in primo grado.
Conclusivamente, la pretesa contenuta nell'appello proposto è fondata, e la sentenza appellata va integralmente riformata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, gravando sulla parte contribuente, e sono liquidate in complessivi euro 300,00 oltre accessori per il primo grado di giudizio, e in complessivi euro 1000,00 oltre accessori per il presente grado di giudizio di appello.
P.Q.M.
accoglie l'appello del Comune. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 300,00 per il primo grado e in €. 1.000,00 per questo grado di giudizio
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
PU GA, OR
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5323/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Luciano Manara, 47 00153 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10629/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 21/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166663972000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3915/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dei motivi di appello come articolati in atti e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Nessuno si è costituito per il contribuente appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Resistente_1 ricorreva avverso cartella di pagamento riferita a TARI per gli anni indicati in atti eccependo la mancata notifica dell'accertamento relativo alla predetta cartella, la mancanza di poteri nel funzionario che risultava firmatario della cartella, la tardività della relativa notifica rispetto alla decadenza che sarebbe maturata.
L'amministrazione di Roma Capitale si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando la pretesa del ricorrente.
Si costituiva anche Agenzia delle entrate Riscossione eccependo difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure riferite all'attività precedente la notifica della cartella, e contestando la fondatezza della domanda quanto al resto.
Con sentenza depositata in data 21.8.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso condannando l'amministrazione di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l'amministrazione di
Roma Capitale ha proposto appello avverso la citata sentenza lamentando l'asserito errore di giudizio dei primi giudici in quanto l'assunto di mancata notifica dell'accertamento sarebbe smentito dalla presentazione da parte del contribuente di istanza di autotutela in data successiva alla notifica menzionata, così dimostrando la piena conoscenza da parte dl contribuente della pretesa creditoria. Con ulteriori deduzioni, l'ente comunale ha ribadito l'assenza di alcuna decadenza in materia. Ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello come articolati in atti e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La parte contribuente non si è costituita nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e va accolto.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 21.8.2024 la parte appellante ha concluso chiedendo una pronuncia di riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, la contestazione della parte appellante si concentra nell'asserito errore di giudizio dei giudici di primo grado in ordine alla ritenuta mancanza di dimostrazione univoca circa la notifica dell'avviso di accertamento riferito alla causale oggetto del presente procedimento.
Come documentalmente dimostrato, l'assunto risulta smentito oggettivamente sulla base della istanza di autotutela/rateizzazione presentata dal contribuente in data 9.1.2017 nella quale lo stesso contribuente attesta di avere ricevuto in data 7.11.2016 notificazione dell'avviso di accertamento a fini TARI. La relativa istanza è stata rigettata con distinti provvedimenti, tutti in data 7.6.2017, separatamente riferiti a ciascuno degli anni di imposta 2011, 2012, 2013.
Con analoga forma, e con provvedimenti tutti in data 7.6.2017, vi è stato poi annullamento parziale dell'accertamento per l'anno di imposta 2014 e annullamento totale dell'accertamento per gli anni di imposta
2015 e 2016.
Successivamente lo stesso contribuente ha presentato istanza di discarico in autotutela della cartella notificata;
anche in questo caso l'esito è stato negativo, posto che l'amministrazione ha evidenziato che per gli atti notificati nel 2016 è stata presentata istanza di annullamento in autotutela il cui esito è stato notificato in data 30.6.2017 con avviso di giacenza lasciato in cassetta postale per assenza del destinatario e mai ritirato presso l'ufficio postale. Anche questo esito, pertanto, attesta la piena conoscenza da parte del contribuente della pretesa creditoria nei suoi confronti azionata, già con l'avviso di accertamento notificato ritualmente, così da smentire l'assunto fatto proprio dai primi giudici circa la pretesa equivocità della relativa documentazione prodotta in giudizio.
In questo senso, pertanto, l'appello è fondato e va riformata la sentenza appellata.
È il caso di rilevare, altresì, che neppure sussiste alcuna decadenza in materia. Infatti, non è decorso inutilmente il termine di tre anni previsto normativamente tra la esecutività del ruolo e la notifica della cartella
(rispettivamente in data 21.5.2020 e 15.12.2022). Senza contare della ulteriore dilazione stabilita dalla disciplina emergenziale adottata in vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Come è noto, durante l'emergenza COVID-19, il legislatore italiano ha introdotto misure specifiche riguardanti la sospensione dei termini processuali, inclusi quelli per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, nonché quelli per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
In particolare, sotto il secondo profilo evidenziato, in forza dell'art. 68 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), direttamente rilevante in questo contesto, tutti i termini riferiti a carichi per entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 e fino al 31.12.2021 sono stati prorogati:
a) di dodici mesi, quanto al termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, quanto alla ipotesi di notifica della cartella rispetto alla data di consegna del ruolo;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, quanto ai termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Conseguentemente, nel caso di specie, ai fini della valutazione di tempestività della notifica della cartella in esame, va altresì considerato il termine ulteriore di 24 mesi ora indicato.
Pertanto, non sussiste la decadenza lamentata in primo grado.
Conclusivamente, la pretesa contenuta nell'appello proposto è fondata, e la sentenza appellata va integralmente riformata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, gravando sulla parte contribuente, e sono liquidate in complessivi euro 300,00 oltre accessori per il primo grado di giudizio, e in complessivi euro 1000,00 oltre accessori per il presente grado di giudizio di appello.
P.Q.M.
accoglie l'appello del Comune. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 300,00 per il primo grado e in €. 1.000,00 per questo grado di giudizio