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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
NICOLAI STEFANO, OR
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 708/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Delle Strade Montane Del Comune Di Scansano - 92017890531
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120210007650739000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 051 2021 00076507 39 000, notificata il 4 ottobre 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della quota consortile 2021 per conto del Consorzio_1 del Comune di Scansano per l'importo complessivo di € 249,29.
Il ricorrente sosteneva l'inesistenza, nullità e/o annullabilità della notifica via PEC della intimazione di pagamento per assenza del provvedimento in originale/attestazione di conformità e l'illegittima utilizzazione della notifica via PEC, l'illegittimità della cartella di pagamento per vizio di motivazione relativo alle pretese tributarie, per mancata pubblicazione all'albo pretorio telematico del Comune dei bilanci di previsione e consuntivo, dei ruoli per l'anno 2021 e dei relativi verbali di approvazione e per vizi del piano di riparto dei contributi consortili, e chiedeva, previa sospensione dell'esecutività, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Consorzio con proprie controdeduzioni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda eventuali vizi relativi alla cartella di pagamento e sosteneva l'infondatezza dei motivi di impugnazione relativi al merito della pretesa impositiva confermando la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorrente con successive memorie sosteneva inoltre il difetto di legittimazione attiva del Presidente del
Consorzio per omessa allegazione della delibera di nomina.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto respingeva l'istanza di sospensione e, con sentenza n.7/2024 dell'8.6.2023, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo legittima la notifica tramite PEC della copia non autenticata della cartella con firma digitale, che la motivazione della cartella conteneva gli elementi essenziali della pretesa impositiva, regolarmente approvato e pubblicato il bilancio consuntivo 2021 del Consorzio e la mancata impugnazione dei piani di riparto consortili.
Il contribuente propone appello avverso tale sentenza sostenendo l'incapacità di stare in giudizio del
Consorzio, la tardività della sua costituzione in giudizio con conseguente inutilizzabilità dei documenti tardivamente presentati, l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, quali la mancata pubblicazione dei bilanci e gli errori presenti nel piano di riparto, e l'errata valutazione dell'adeguatezza della motivazione della cartella di pagamento, e chiede la riforma della sentenza appellata con annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione con proprie controdeduzioni eccepisce la carenza di legittimazione a contraddire in merito ai motivi di impugnazione relativi al Consorzio e sostiene l'infondatezza del motivo riguardante il difetto di motivazione, trattandosi di atto a contenuto vincolato e non specificato il concreto pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, e chiede il rigetto dell'appello e, in subordine, di tenere indenne l'Agenzia della Riscossione da eventuali spese di giudizio. Il Consorzio con proprie controdeduzioni sostiene la legittimità della costituzione in giudizio, la rappresentanza del Consorzio_2 in persona del Presidente, la capacità di resistere in giudizio mediante delibera del C.d.A., la possibilità per il contribuente di visionare la documentazione sul sito internet del Consorzio, la regolare approvazione dei piani di riparto e la loro omessa impugnazione e chiede il rigetto dell'appello.
L'appellante con successive memorie contesta le difese avversarie e conferma la fondatezza dei motivi di impugnazione.
Il Consorzio con successive memorie comunica recenti sentenze di merito ad esso favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha stabilito che è ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, trattandosi di un termine meramente ordinatorio (vedasi ex multis Cass.26507/2021), purché sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale.
Si ritiene pertanto che il Consorzio si sia legittimamente costituito nel primo grado di giudizio, ancorché oltre il termine di 60 gg. dalla proposizione del ricorso, e che sia ammissibile la procura ai difensori rilasciata dal
Presidente del Consorzio.
Si osserva che il contribuente aveva presentato le memorie, con le quali contestava il difetto di legittimazione attiva del Presidente del Consorzio e la carenza della delibera che lo autorizzava a stare in giudizio, in data
29.5.2023, e pertanto oltre il termine di dieci giorni liberi prima della data dell'udienza, risultando pertanto ammissibile la successiva presentazione da parte del Consorzio della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 29.3.2023 con la quale si autorizzava, come previsto dall'art.22 dello Statuto consortile, la resistenza in giudizio e si approvava la nomina dei difensori, previa verifica del tentativo di conciliazione amichevole, approvando anche, in caso di esito infruttuoso della stessa, come in effetti verificatosi, l'ipotesi di resistere in giudizio.
La procura alle liti risulta poi conferita ai difensori nella stessa indicati in ogni fase e grado del processo.
Per quanto riguarda le questioni in merito alle quali l'appellante sostiene l'omessa pronuncia da parte della sentenza appellata si ritiene che il Consorzio abbia dimostrato la regolare approvazione del bilancio di previsione 2021 e la sua pubblicazione nell'albo pretorio comunale, mentre l'appellante si è limitato a sostenere il contrario e, in ogni caso, non ha precisato la lesione che ne sarebbe conseguita a fronte della regolare approvazione del piano di riparto per l'anno 2021, non contestata dall'appellante.
Per quanto riguarda il merito della pretesa impositiva si prende atto che il calcolo del contributo è stato effettuato sulla base del piano di riparto regolarmente approvato, e che il contribuente ne era pienamente a conoscenza, tanto che a seguito dell'approvazione dello stesso ha inviato al Consorzio, in data 24.4.2018, le proprie dettagliate osservazioni ed è intercorso un contraddittorio tra le parti.
Il contribuente avrebbe dovuto far valere in tale fase, eventualmente anche in sede contenziosa, le proprie contestazioni nei confronti dei criteri alla base del piano di riparto, risultando l'appello contenere una proposta unilaterale di rettifica di alcuni parametri la cui fondatezza non è verificabile sulla base della documentazione in atti, non essendo peraltro oggetto di contestazione errori nel calcolo dell'importo del contributo derivanti dalla mera applicazione del piano di riparto.
Si ritiene infine infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione della cartella impugnata, trattandosi di un atto a contenuto vincolato, basato sui pregressi atti di riparto, contenente gli elementi idonei ad individuare l'oggetto della pretesa impositiva ed i fondi ai quali si riferisce.
Si respinge pertanto l'appello e si condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 300,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese del grado che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
NICOLAI STEFANO, OR
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 708/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Unico Delle Strade Montane Del Comune Di Scansano - 92017890531
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120210007650739000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 051 2021 00076507 39 000, notificata il 4 ottobre 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della quota consortile 2021 per conto del Consorzio_1 del Comune di Scansano per l'importo complessivo di € 249,29.
Il ricorrente sosteneva l'inesistenza, nullità e/o annullabilità della notifica via PEC della intimazione di pagamento per assenza del provvedimento in originale/attestazione di conformità e l'illegittima utilizzazione della notifica via PEC, l'illegittimità della cartella di pagamento per vizio di motivazione relativo alle pretese tributarie, per mancata pubblicazione all'albo pretorio telematico del Comune dei bilanci di previsione e consuntivo, dei ruoli per l'anno 2021 e dei relativi verbali di approvazione e per vizi del piano di riparto dei contributi consortili, e chiedeva, previa sospensione dell'esecutività, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Consorzio con proprie controdeduzioni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda eventuali vizi relativi alla cartella di pagamento e sosteneva l'infondatezza dei motivi di impugnazione relativi al merito della pretesa impositiva confermando la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorrente con successive memorie sosteneva inoltre il difetto di legittimazione attiva del Presidente del
Consorzio per omessa allegazione della delibera di nomina.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto respingeva l'istanza di sospensione e, con sentenza n.7/2024 dell'8.6.2023, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo legittima la notifica tramite PEC della copia non autenticata della cartella con firma digitale, che la motivazione della cartella conteneva gli elementi essenziali della pretesa impositiva, regolarmente approvato e pubblicato il bilancio consuntivo 2021 del Consorzio e la mancata impugnazione dei piani di riparto consortili.
Il contribuente propone appello avverso tale sentenza sostenendo l'incapacità di stare in giudizio del
Consorzio, la tardività della sua costituzione in giudizio con conseguente inutilizzabilità dei documenti tardivamente presentati, l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, quali la mancata pubblicazione dei bilanci e gli errori presenti nel piano di riparto, e l'errata valutazione dell'adeguatezza della motivazione della cartella di pagamento, e chiede la riforma della sentenza appellata con annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione con proprie controdeduzioni eccepisce la carenza di legittimazione a contraddire in merito ai motivi di impugnazione relativi al Consorzio e sostiene l'infondatezza del motivo riguardante il difetto di motivazione, trattandosi di atto a contenuto vincolato e non specificato il concreto pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, e chiede il rigetto dell'appello e, in subordine, di tenere indenne l'Agenzia della Riscossione da eventuali spese di giudizio. Il Consorzio con proprie controdeduzioni sostiene la legittimità della costituzione in giudizio, la rappresentanza del Consorzio_2 in persona del Presidente, la capacità di resistere in giudizio mediante delibera del C.d.A., la possibilità per il contribuente di visionare la documentazione sul sito internet del Consorzio, la regolare approvazione dei piani di riparto e la loro omessa impugnazione e chiede il rigetto dell'appello.
L'appellante con successive memorie contesta le difese avversarie e conferma la fondatezza dei motivi di impugnazione.
Il Consorzio con successive memorie comunica recenti sentenze di merito ad esso favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha stabilito che è ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, trattandosi di un termine meramente ordinatorio (vedasi ex multis Cass.26507/2021), purché sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale.
Si ritiene pertanto che il Consorzio si sia legittimamente costituito nel primo grado di giudizio, ancorché oltre il termine di 60 gg. dalla proposizione del ricorso, e che sia ammissibile la procura ai difensori rilasciata dal
Presidente del Consorzio.
Si osserva che il contribuente aveva presentato le memorie, con le quali contestava il difetto di legittimazione attiva del Presidente del Consorzio e la carenza della delibera che lo autorizzava a stare in giudizio, in data
29.5.2023, e pertanto oltre il termine di dieci giorni liberi prima della data dell'udienza, risultando pertanto ammissibile la successiva presentazione da parte del Consorzio della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 29.3.2023 con la quale si autorizzava, come previsto dall'art.22 dello Statuto consortile, la resistenza in giudizio e si approvava la nomina dei difensori, previa verifica del tentativo di conciliazione amichevole, approvando anche, in caso di esito infruttuoso della stessa, come in effetti verificatosi, l'ipotesi di resistere in giudizio.
La procura alle liti risulta poi conferita ai difensori nella stessa indicati in ogni fase e grado del processo.
Per quanto riguarda le questioni in merito alle quali l'appellante sostiene l'omessa pronuncia da parte della sentenza appellata si ritiene che il Consorzio abbia dimostrato la regolare approvazione del bilancio di previsione 2021 e la sua pubblicazione nell'albo pretorio comunale, mentre l'appellante si è limitato a sostenere il contrario e, in ogni caso, non ha precisato la lesione che ne sarebbe conseguita a fronte della regolare approvazione del piano di riparto per l'anno 2021, non contestata dall'appellante.
Per quanto riguarda il merito della pretesa impositiva si prende atto che il calcolo del contributo è stato effettuato sulla base del piano di riparto regolarmente approvato, e che il contribuente ne era pienamente a conoscenza, tanto che a seguito dell'approvazione dello stesso ha inviato al Consorzio, in data 24.4.2018, le proprie dettagliate osservazioni ed è intercorso un contraddittorio tra le parti.
Il contribuente avrebbe dovuto far valere in tale fase, eventualmente anche in sede contenziosa, le proprie contestazioni nei confronti dei criteri alla base del piano di riparto, risultando l'appello contenere una proposta unilaterale di rettifica di alcuni parametri la cui fondatezza non è verificabile sulla base della documentazione in atti, non essendo peraltro oggetto di contestazione errori nel calcolo dell'importo del contributo derivanti dalla mera applicazione del piano di riparto.
Si ritiene infine infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione della cartella impugnata, trattandosi di un atto a contenuto vincolato, basato sui pregressi atti di riparto, contenente gli elementi idonei ad individuare l'oggetto della pretesa impositiva ed i fondi ai quali si riferisce.
Si respinge pertanto l'appello e si condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 300,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna la parte soccombente alle spese del grado che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti costituite.