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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 3604/2025 R.G.
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. LU RO sono comparsi l'Avv. CAROLO SIMONA per parte attrice;
l'Avv. CONTARDI CHIARA per parte convenuta
Le parti si richiamano ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa
Le parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
L'Avv. Carolo in particolare si riporta agli atti difensivi depositati per insistendo Pt_1
anche per l'ammissione delle istanze istruttorie. La fondatezza delle difese di è stata Pt_1 dimostrata anche con deposito di documenti, mentre la controparte non ha dimostrato la fondatezza delle pretese azionate in monitorio. Si riporta per il resto alla memoria dd.
17/10/2025.
L'Avv. Contardi ribadisce che la fondatezza delle pretese di è stata documentata. Insiste Pt_2 in ogni caso anche per l'ammissione delle istanze istruttorie. Aggiunge che non è stato contestato lo svolgimento delle prestazioni di settembre ed ottobre, in quanto ha Pt_1
affermato che in tali mensilità le presenze si sono ridotte, ma non ha contestato l'esecuzione della prestazione. Insiste per il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da in Pt_1
quanto non corroborata da riscontro probatorio.
Il Giudice dà lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. LU RO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 3604/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
LU RO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3604/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAROLO SIMONA Parte_3 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti GRANZOTTO ANDREA, PERRONE CHRISTIAN, CONTARDI
CHIARA, AYOUB NN
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte opponente
“Ritenuta l'infondatezza della domanda proposta in via monitoria da Controparte_1
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Signora
[...]
ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza della eccezione di inadempimento CP_1
formulata ex art.1460 c.c. da accertato che Parte_3 Controparte_1
non ha adempiuto né offerto di adempiere il contratto d'appalto per la cui
[...] esecuzione è causa, dichiarare che nulla è dovuto da a e, Parte_3 Controparte_1
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 2225/2024 Ing. (fascicolo pagina 2 di 8 monitorio N. 25404/2024 R.G. CC) opposto.
Accertato che, per le ragioni specificate nella narrativa del presente atto, durante l'esecuzione del contratto di appalto 25/02/2016 (doc.4 e doc.4 Pt_1 Controparte_1 Pt_3 ha corrisposto indebitamente a
[...] Controparte_1
corrispettivi per pasti/servizi mai erogati nella misura ad oggi determinata in linea capitale per euro 636.610,81 ma di cui si fornirà la completa prova, anche per importi maggiori, nel corso del presente giudizio, condannare in persona Controparte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante Signora a restituire a CP_1
la somma capitale di euro 636.610,81 ovvero la maggiore o minore somma che Parte_3
sarà ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi ex art.5 D.Lgs 231/2002 dal pagamento del singolo indebito al saldo ovvero, alternativamente, ex art.1284 comma 4 c.c..
Dichiarare la compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. tra il diritto di credito eventualmente dimostrato da ed il maggior Controparte_1
controcredito per le causali specificate nella conclusione precedente vantato da Parte_3
e condannare in persona del socio Controparte_1
accomandatario e legale rappresentante Signora alla restituzione della CP_1 differenza in linea capitale definita, aumentata degli interessi ex art.5 D.Lgs 231/2002 ovvero, alternativamente, ex art.1284 comma 4 c.c.
Nel merito in via subordinata: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre la domanda avversaria nei limiti di quanto rigorosamente dimostrato da Controparte_1
[...]
In via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e memoria dd. 17/10/2025. per parte opposta
“Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in Parte_3 fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia N. 2225/2024 del 10-16 dicembre 2024 emesso all'esito del procedimento monitorio RG. 25404/2024 e comunque accertare e dichiarare che Pt_3
è tenuta al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 ell'importo di euro € 54.797,78, IVA inclusa, portato dalle fatture nn. 59, 60,
[...] pagina 3 di 8 68, 69, 74 e 75, emesse tra i mesi di agosto 2024 ed ottobre 2024, oltre interessi di mora di cui al D.Lgs n. 231/2002, dalla data di scadenza di ciascuna fattura al soddisfo, ovvero del maggior o minor importo che risulterà in corso di causa, con conseguente condanna della società opponente al pagamento del suddetto importo per le ragioni esposte in Parte_3
narrativa.
Accertare e dichiarare l'assoluta non debenza a carico della dell'importo di euro Pt_2
636.610,81 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 ovvero in subordine ex art. 1284, comma 4, c.c. richiesto in via riconvenzionale dalla in quanto non dovuto, Parte_3
insussistente e comunque carente di ogni prova a supporto.
Per effetto di quanto sopra e di quanto dedotto nel presente atto, negare la compensazione giudiziale ex art. 1243, co. 2 c.c. ex adverso richiesta, attesa la totale carenza dei presupposti necessari all'accoglimento della domanda”
In via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e memoria dd. 17/10/2025.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29/01/2025 ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_3
N. 2225/2024 – R.G. 25404/2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento di € 54.797,78 oltre interessi e spese nei confronti di Controparte_1
, portati da fatture emesse da quest'ultima tra i mesi di agosto ed ottobre 2024.
[...]
L'ingiungente si è costituita in giudizio con comparsa dd. 10/04/2025, chiedendo la conferma del titolo monitorio.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, rigettata l'ammissione delle istanze istruttorie come da ordinanza dd.
09/09/2025, le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 23/10/2025.
***
L'opposizione va rigettata, per i motivi di séguito indicati.
Non è contestato che abbia svolto per quasi quarant'anni il servizio di mensa aziendale Pt_2 presso lo stabilimento di Maerne (VE) della società Pometon S.p.a.
Con l'ultimo contratto di fornitura servizio mensa dd. 18/02/2016 le parti pattuirono che – a fronte del servizio di preparazione e distribuzione di pasti e cestini per i dipendenti della pagina 4 di 8 di lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature, di confezionamento dei pasti, di Parte_3
pulizia e riordino dei locali mensa, di svuotamento dei contenitori rifiuti e smaltimento differenziato – la avrebbe corrisposto l'importo di € 6,48 oltre IVA per ciascun pasto Pt_1
e l'importo di € 5,08 per ciascun cestino.
I rapporti contrattuali tra e cessarono il 31/10/2024. Pt_1 Pt_2
Non è, poi, contestato che i dipendenti ritiravano i ticket mensa dall'ufficio di tale Pt_1
a sua volta dipendente e consegnavano i biglietti alla A fine Per_1 Pt_1 Pt_2 mese quest'ultima conteggiava i ticket raccolti e li consegnava, assieme alla rendicontazione mensile, al Sig. , che verificava i dati forniti da e redigeva un prospetto contabile, Per_1 Pt_2
poi sottoscritto dalle parti. Il conteggio veniva inviato a tale , addetto alla CP_2 registrazione fatture dell'ufficio contabilità di che controllava la corrispondenza tra il Pt_1
prospetto e la fattura di e, infine, autorizzava il pagamento. Pt_2 non ha contestato il ruolo svolto dal Sig. , per come descritto da salvo Pt_1 CP_2 Pt_2
adombrare l'infedeltà del dipendente.
Di conseguenza, la prospettazione formulata da entrambe le parti conferma che aveva Pt_1
assegnato al Sig. il compito di verificare i conteggi svolti da che, in esito al Per_1 Pt_2 controllo, il prospetto veniva sottoscritto da persona incaricata rispettivamente da e da Pt_1
che, in conclusione, il Sig. autorizzava il pagamento delle fatture emesse da Pt_2 CP_2
Pt_2
I pagamenti eseguiti da sin al luglio 2024 avvennero, quindi, previa raccolta e Pt_1
riconsegna dei ticket; verifica che i conteggi redatti da corrispondevano al numero di Pt_2 ticket effettivamente riconsegnati alla committente;
sottoscrizione ad opera di entrambe le parti dei prospetti derivanti dai predetti calcoli;
ulteriore controllo effettuato da un dipendente di
Pt_1
Del resto, considerato che i pagamenti venivano effettuati sulla base del numero di ticket materialmente riconsegnati a è irrilevante che “l'erogazione dei pasti molto spesso Pt_1 non [avvenisse] a fronte della esibizione del ticket abilitante, ma sulla parola data dall'utente di una futura consegna”, che, poi, evidentemente aveva comunque luogo;
che la fosse o Pt_2 meno a conoscenza “del numero esatto dei dipendenti di e “dei cestini consegnati”; Pt_1 pagina 5 di 8 che non avrebbe “mai annotato né l'identità dell'utente fruitore del pasto (o del cestino) Pt_2
senza ticket, né il numero di ticket mancanti;
che “ non aveva mai Controparte_1
annotato neppure il numero dei ticket consegnati in ritardo”; che “i ticket raccolti non erano suddivisi per giornata, ma custoditi in massa in una scatola verificata solo alla fine del periodo di fatturazione (mese)”; che secondo quanto emerso in un incontro avvenuto tra le Pt_2 parti, non avrebbe avuto contezza, nemmeno approssimata, del numero di pasti/cestini erogati mediamente in un giorno.
Tali circostanze inducono a concludere che non può ora pretendere – con domanda Pt_1
riconvenzionale – la ripetizione degli importi pagati, sulla base di asseriti errati conteggi da parte di in quanto l'opponente ha già accettato la prestazione svolta da ed il Pt_2 Pt_2 relativo pagamento, quindi, deve ritenersi definitivo.
In altri termini, costituiva onere di procedere a controlli più approfonditi, tesi ad Pt_1 appurare la eventuale condotta scorretta di nella rendicontazione dei pasti e cestini Pt_2
erogati (cfr. p. 12 atto di opposizione “ si è resa gravemente Controparte_1 inadempiente rispetto al contratto in essere essendosi accaparrata corrispettivi Parte_3
non dovutile per prestazioni mai eseguite e, successivamente, perpetuando la sua condotta infedele, richiedendo ancora una volta compensi «gonfiati» per servizi mai erogati, nonostante l'invito rivoltole da con la prima missiva di contestazione 20.09.2024”), tenuto Parte_3
altresì conto che la pare allegare artifizi che sarebbero apparsi di carattere palmare, Pt_1 come la rendicontazione, nel corso di alcune giornate, di un numero di pasti consegnati in numero superiore rispetto agli stessi dipendenti dell'azienda.
I riconteggi predisposti unilateralmente da non scalfiscono le predette conclusioni, Pt_1
proprio perché si tratta di documentazione che proviene dalla stessa parte che intende avvalersene.
Del pari, non costituisce indizio grave in ordine alla asserita condotta scorretta di la Pt_2
circostanza che le fatture azionate in monitorio, riferite ad un periodo successivo al luglio 2024, registrerebbero una media di pasti erogati inferiore rispetto ai mesi antecedenti, in tesi sulla scorta delle contestazioni già avanzate dall'opponente con una diffida dd. 20/09/2024.
pagina 6 di 8 Alla luce di tali riscontri sono irrilevanti le istanze di prova orale e le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'opponente, in quanto, come evidenziato dall'opposta, “Le fatture ST sono state emesse sulla base di conteggi redatti ed approvati dalla committente, previa verifica nel contraddittorio della documentazione consegnata a supporto”.
Per quanto attiene alle fatture azionate in monitorio, cioè
N. DATA IMPONIBILE IVA TOTALE SCADENZA
59 31.08.2024 25.465,20 1.018,61 26.483,81 30.09.2024
60 31.08.2024 401,76 16,07 417,83 30.09.2024
68 30.09.2024 12.680,90 507,24 13.188,14 31.10.2024
69 30.09.2024 284,70 11,39 296,09 31.10.2024
74 31.10.2024 13.545,68 541,83 14.087,51 30.11.2024
75 31.10.2024 311,92 12,48 324,40 30.11.2024
TOTALE 52.690,16 2.107,62 54.797,78 si evidenzia che risulta provato il titolo, cioè il contratto di fornitura del servizio mensa, e che in sede monitoria l'ingiungente ha depositato i conteggi mensili in parte sottoscritti da oltre all'estratto autentico delle scritture contabili, valevole quest'ultimo ai fini Pt_1 dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Si aggiunge che non ha contestato di aver ricevuto le prestazioni sottese alle fatture Pt_1 azionate in monitorio, riferite al periodo da agosto ad ottobre 2024, in quanto la difesa dell'opponente è incentrata sulle asserite irregolarità nelle fatturazioni antecedenti, cioè relative al periodo sino a luglio 2024. Pertanto, una volta appurata, per come sopra evidenziato,
l'infondatezza delle doglianze mosse da con riguardo ai corrispettivi già versati sino a Pt_1 luglio 2024, in assenza di ulteriori contestazioni circa il regolare adempimento da parte di nei mesi successivi, il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Pt_2
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 – valori medi delle fasi di studio ed introduttiva dello scaglione di riferimento da €
52.001 ad € 260.000, e valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, stante la natura pagina 7 di 8 documentale della controversia e la decisione in esito a discussione orale, senza deposito di scritti conclusivi – in € 9.142 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 2225/2024
R.G. N. 25404/2024
- CONDNN parte opponente rifondere le spese di costituzione e Parte_3
patrocinio sostenute da parte opposta Controparte_1
nella presente fase di opposizione, liquidate in € 9.142 per compensi;
[...]
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. LU RO
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA N. 3604/2025 R.G.
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. LU RO sono comparsi l'Avv. CAROLO SIMONA per parte attrice;
l'Avv. CONTARDI CHIARA per parte convenuta
Le parti si richiamano ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa
Le parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
L'Avv. Carolo in particolare si riporta agli atti difensivi depositati per insistendo Pt_1
anche per l'ammissione delle istanze istruttorie. La fondatezza delle difese di è stata Pt_1 dimostrata anche con deposito di documenti, mentre la controparte non ha dimostrato la fondatezza delle pretese azionate in monitorio. Si riporta per il resto alla memoria dd.
17/10/2025.
L'Avv. Contardi ribadisce che la fondatezza delle pretese di è stata documentata. Insiste Pt_2 in ogni caso anche per l'ammissione delle istanze istruttorie. Aggiunge che non è stato contestato lo svolgimento delle prestazioni di settembre ed ottobre, in quanto ha Pt_1
affermato che in tali mensilità le presenze si sono ridotte, ma non ha contestato l'esecuzione della prestazione. Insiste per il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da in Pt_1
quanto non corroborata da riscontro probatorio.
Il Giudice dà lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. LU RO
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 3604/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
LU RO ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3604/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAROLO SIMONA Parte_3 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti GRANZOTTO ANDREA, PERRONE CHRISTIAN, CONTARDI
CHIARA, AYOUB NN
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte opponente
“Ritenuta l'infondatezza della domanda proposta in via monitoria da Controparte_1
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Signora
[...]
ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza della eccezione di inadempimento CP_1
formulata ex art.1460 c.c. da accertato che Parte_3 Controparte_1
non ha adempiuto né offerto di adempiere il contratto d'appalto per la cui
[...] esecuzione è causa, dichiarare che nulla è dovuto da a e, Parte_3 Controparte_1
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 2225/2024 Ing. (fascicolo pagina 2 di 8 monitorio N. 25404/2024 R.G. CC) opposto.
Accertato che, per le ragioni specificate nella narrativa del presente atto, durante l'esecuzione del contratto di appalto 25/02/2016 (doc.4 e doc.4 Pt_1 Controparte_1 Pt_3 ha corrisposto indebitamente a
[...] Controparte_1
corrispettivi per pasti/servizi mai erogati nella misura ad oggi determinata in linea capitale per euro 636.610,81 ma di cui si fornirà la completa prova, anche per importi maggiori, nel corso del presente giudizio, condannare in persona Controparte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante Signora a restituire a CP_1
la somma capitale di euro 636.610,81 ovvero la maggiore o minore somma che Parte_3
sarà ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi ex art.5 D.Lgs 231/2002 dal pagamento del singolo indebito al saldo ovvero, alternativamente, ex art.1284 comma 4 c.c..
Dichiarare la compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. tra il diritto di credito eventualmente dimostrato da ed il maggior Controparte_1
controcredito per le causali specificate nella conclusione precedente vantato da Parte_3
e condannare in persona del socio Controparte_1
accomandatario e legale rappresentante Signora alla restituzione della CP_1 differenza in linea capitale definita, aumentata degli interessi ex art.5 D.Lgs 231/2002 ovvero, alternativamente, ex art.1284 comma 4 c.c.
Nel merito in via subordinata: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre la domanda avversaria nei limiti di quanto rigorosamente dimostrato da Controparte_1
[...]
In via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e memoria dd. 17/10/2025. per parte opposta
“Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in Parte_3 fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia N. 2225/2024 del 10-16 dicembre 2024 emesso all'esito del procedimento monitorio RG. 25404/2024 e comunque accertare e dichiarare che Pt_3
è tenuta al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 ell'importo di euro € 54.797,78, IVA inclusa, portato dalle fatture nn. 59, 60,
[...] pagina 3 di 8 68, 69, 74 e 75, emesse tra i mesi di agosto 2024 ed ottobre 2024, oltre interessi di mora di cui al D.Lgs n. 231/2002, dalla data di scadenza di ciascuna fattura al soddisfo, ovvero del maggior o minor importo che risulterà in corso di causa, con conseguente condanna della società opponente al pagamento del suddetto importo per le ragioni esposte in Parte_3
narrativa.
Accertare e dichiarare l'assoluta non debenza a carico della dell'importo di euro Pt_2
636.610,81 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 ovvero in subordine ex art. 1284, comma 4, c.c. richiesto in via riconvenzionale dalla in quanto non dovuto, Parte_3
insussistente e comunque carente di ogni prova a supporto.
Per effetto di quanto sopra e di quanto dedotto nel presente atto, negare la compensazione giudiziale ex art. 1243, co. 2 c.c. ex adverso richiesta, attesa la totale carenza dei presupposti necessari all'accoglimento della domanda”
In via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e memoria dd. 17/10/2025.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29/01/2025 ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_3
N. 2225/2024 – R.G. 25404/2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento di € 54.797,78 oltre interessi e spese nei confronti di Controparte_1
, portati da fatture emesse da quest'ultima tra i mesi di agosto ed ottobre 2024.
[...]
L'ingiungente si è costituita in giudizio con comparsa dd. 10/04/2025, chiedendo la conferma del titolo monitorio.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, rigettata l'ammissione delle istanze istruttorie come da ordinanza dd.
09/09/2025, le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 23/10/2025.
***
L'opposizione va rigettata, per i motivi di séguito indicati.
Non è contestato che abbia svolto per quasi quarant'anni il servizio di mensa aziendale Pt_2 presso lo stabilimento di Maerne (VE) della società Pometon S.p.a.
Con l'ultimo contratto di fornitura servizio mensa dd. 18/02/2016 le parti pattuirono che – a fronte del servizio di preparazione e distribuzione di pasti e cestini per i dipendenti della pagina 4 di 8 di lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature, di confezionamento dei pasti, di Parte_3
pulizia e riordino dei locali mensa, di svuotamento dei contenitori rifiuti e smaltimento differenziato – la avrebbe corrisposto l'importo di € 6,48 oltre IVA per ciascun pasto Pt_1
e l'importo di € 5,08 per ciascun cestino.
I rapporti contrattuali tra e cessarono il 31/10/2024. Pt_1 Pt_2
Non è, poi, contestato che i dipendenti ritiravano i ticket mensa dall'ufficio di tale Pt_1
a sua volta dipendente e consegnavano i biglietti alla A fine Per_1 Pt_1 Pt_2 mese quest'ultima conteggiava i ticket raccolti e li consegnava, assieme alla rendicontazione mensile, al Sig. , che verificava i dati forniti da e redigeva un prospetto contabile, Per_1 Pt_2
poi sottoscritto dalle parti. Il conteggio veniva inviato a tale , addetto alla CP_2 registrazione fatture dell'ufficio contabilità di che controllava la corrispondenza tra il Pt_1
prospetto e la fattura di e, infine, autorizzava il pagamento. Pt_2 non ha contestato il ruolo svolto dal Sig. , per come descritto da salvo Pt_1 CP_2 Pt_2
adombrare l'infedeltà del dipendente.
Di conseguenza, la prospettazione formulata da entrambe le parti conferma che aveva Pt_1
assegnato al Sig. il compito di verificare i conteggi svolti da che, in esito al Per_1 Pt_2 controllo, il prospetto veniva sottoscritto da persona incaricata rispettivamente da e da Pt_1
che, in conclusione, il Sig. autorizzava il pagamento delle fatture emesse da Pt_2 CP_2
Pt_2
I pagamenti eseguiti da sin al luglio 2024 avvennero, quindi, previa raccolta e Pt_1
riconsegna dei ticket; verifica che i conteggi redatti da corrispondevano al numero di Pt_2 ticket effettivamente riconsegnati alla committente;
sottoscrizione ad opera di entrambe le parti dei prospetti derivanti dai predetti calcoli;
ulteriore controllo effettuato da un dipendente di
Pt_1
Del resto, considerato che i pagamenti venivano effettuati sulla base del numero di ticket materialmente riconsegnati a è irrilevante che “l'erogazione dei pasti molto spesso Pt_1 non [avvenisse] a fronte della esibizione del ticket abilitante, ma sulla parola data dall'utente di una futura consegna”, che, poi, evidentemente aveva comunque luogo;
che la fosse o Pt_2 meno a conoscenza “del numero esatto dei dipendenti di e “dei cestini consegnati”; Pt_1 pagina 5 di 8 che non avrebbe “mai annotato né l'identità dell'utente fruitore del pasto (o del cestino) Pt_2
senza ticket, né il numero di ticket mancanti;
che “ non aveva mai Controparte_1
annotato neppure il numero dei ticket consegnati in ritardo”; che “i ticket raccolti non erano suddivisi per giornata, ma custoditi in massa in una scatola verificata solo alla fine del periodo di fatturazione (mese)”; che secondo quanto emerso in un incontro avvenuto tra le Pt_2 parti, non avrebbe avuto contezza, nemmeno approssimata, del numero di pasti/cestini erogati mediamente in un giorno.
Tali circostanze inducono a concludere che non può ora pretendere – con domanda Pt_1
riconvenzionale – la ripetizione degli importi pagati, sulla base di asseriti errati conteggi da parte di in quanto l'opponente ha già accettato la prestazione svolta da ed il Pt_2 Pt_2 relativo pagamento, quindi, deve ritenersi definitivo.
In altri termini, costituiva onere di procedere a controlli più approfonditi, tesi ad Pt_1 appurare la eventuale condotta scorretta di nella rendicontazione dei pasti e cestini Pt_2
erogati (cfr. p. 12 atto di opposizione “ si è resa gravemente Controparte_1 inadempiente rispetto al contratto in essere essendosi accaparrata corrispettivi Parte_3
non dovutile per prestazioni mai eseguite e, successivamente, perpetuando la sua condotta infedele, richiedendo ancora una volta compensi «gonfiati» per servizi mai erogati, nonostante l'invito rivoltole da con la prima missiva di contestazione 20.09.2024”), tenuto Parte_3
altresì conto che la pare allegare artifizi che sarebbero apparsi di carattere palmare, Pt_1 come la rendicontazione, nel corso di alcune giornate, di un numero di pasti consegnati in numero superiore rispetto agli stessi dipendenti dell'azienda.
I riconteggi predisposti unilateralmente da non scalfiscono le predette conclusioni, Pt_1
proprio perché si tratta di documentazione che proviene dalla stessa parte che intende avvalersene.
Del pari, non costituisce indizio grave in ordine alla asserita condotta scorretta di la Pt_2
circostanza che le fatture azionate in monitorio, riferite ad un periodo successivo al luglio 2024, registrerebbero una media di pasti erogati inferiore rispetto ai mesi antecedenti, in tesi sulla scorta delle contestazioni già avanzate dall'opponente con una diffida dd. 20/09/2024.
pagina 6 di 8 Alla luce di tali riscontri sono irrilevanti le istanze di prova orale e le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'opponente, in quanto, come evidenziato dall'opposta, “Le fatture ST sono state emesse sulla base di conteggi redatti ed approvati dalla committente, previa verifica nel contraddittorio della documentazione consegnata a supporto”.
Per quanto attiene alle fatture azionate in monitorio, cioè
N. DATA IMPONIBILE IVA TOTALE SCADENZA
59 31.08.2024 25.465,20 1.018,61 26.483,81 30.09.2024
60 31.08.2024 401,76 16,07 417,83 30.09.2024
68 30.09.2024 12.680,90 507,24 13.188,14 31.10.2024
69 30.09.2024 284,70 11,39 296,09 31.10.2024
74 31.10.2024 13.545,68 541,83 14.087,51 30.11.2024
75 31.10.2024 311,92 12,48 324,40 30.11.2024
TOTALE 52.690,16 2.107,62 54.797,78 si evidenzia che risulta provato il titolo, cioè il contratto di fornitura del servizio mensa, e che in sede monitoria l'ingiungente ha depositato i conteggi mensili in parte sottoscritti da oltre all'estratto autentico delle scritture contabili, valevole quest'ultimo ai fini Pt_1 dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Si aggiunge che non ha contestato di aver ricevuto le prestazioni sottese alle fatture Pt_1 azionate in monitorio, riferite al periodo da agosto ad ottobre 2024, in quanto la difesa dell'opponente è incentrata sulle asserite irregolarità nelle fatturazioni antecedenti, cioè relative al periodo sino a luglio 2024. Pertanto, una volta appurata, per come sopra evidenziato,
l'infondatezza delle doglianze mosse da con riguardo ai corrispettivi già versati sino a Pt_1 luglio 2024, in assenza di ulteriori contestazioni circa il regolare adempimento da parte di nei mesi successivi, il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Pt_2
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 – valori medi delle fasi di studio ed introduttiva dello scaglione di riferimento da €
52.001 ad € 260.000, e valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, stante la natura pagina 7 di 8 documentale della controversia e la decisione in esito a discussione orale, senza deposito di scritti conclusivi – in € 9.142 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 2225/2024
R.G. N. 25404/2024
- CONDNN parte opponente rifondere le spese di costituzione e Parte_3
patrocinio sostenute da parte opposta Controparte_1
nella presente fase di opposizione, liquidate in € 9.142 per compensi;
[...]
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. LU RO
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