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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.14844/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.14844/2022 promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1 sig. elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BEATRICE D'ESTE 14, presso lo Parte_2 studio dell'avv. RAFAELLA LUCIANA CASCINI ( ), rappresentato e difeso, C.F._1 per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. VERGANO
ST ( ) e dall'avv. ORIZIO MARCO ( ) PIAZZA C.F._2 C.F._3
DELLA LOGGIA 5, BRESCIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in CONTRADA S. CROCE 13, BRESCIA, presso lo studio
[...] dell'avv. FRANCHI ATTILIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. VISTALI ANNA
( ) C.F._5
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, contrariis reiectis, nel merito ed anche in via riconvenzionale: -accertare e/o dichiarare la nullità dei “contratti” azionati da (documenti di CP_1
pagina 1 di 4 parte avversaria, nn.1-4), di cui in atti, con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta ; in subordine, accertare e/o dichiarare Parte_1 CP_1 il totale inadempimento e/o la totale non esecuzione di rispetto a qualsivoglia “prestazione” e/o CP_1
“servizi” cui la stessa era tenuta in forza dei predetti contratti, con ogni conseguente statuizione;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta ; -revocare in Parte_1 CP_1 ogni caso l'opposto D.I. e dichiarare che nulla deve all'opposta , assolvendo Parte_1 CP_1 da qualsivoglia pretesa e/o domanda di;
in ogni caso: -con vittoria di spese e Parte_1 CP_1 compensi professionali.
Per il convenuto opposto:
Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta ogni eventuale nuova domanda così giudicare: 1. respingere integralmente le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, convalidare il decreto ingiuntivo opposto;
2. in subordine: condannare al pagamento della somma di €57.000,00 per il Parte_1 mancato pagamento delle licenze acquistate da come indicato nell'elaborato peritale del CP_1
CTU Ing. Con vittoria di spese e competenze di causa. Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in monitorio del dicembre 2021 la , con sede legale in Modena e sede operativa CP_1 in Brescia, ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti di per il Parte_1 complessivo importo di euro 87.388,00 in linea capitale, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002, portato da due fatture -n.60000030, del 31.01.2021, per euro 15.298,80
(canone di manutenzione 2021 licenza SAP, IVA compresa) e n.60000144, del 22.12.2020, per euro Co 72.089,80 (di cui euro 57.000,00 per licenze SAP S/4 1 S/4 Ent. Mgmt.Productivity -q. ty 5 S/4
Ent. Mgmt. 15, for Functional use -q. ty 10, SAP Controparte_4 Controparte_5
Developer Access -q. ty 1, SAP Access - q.ty 10 - 1000 docs., CP_6 Controparte_7 [...]
ed euro 2.090,00 per canone di manutenzione 2020; oltre IVA) Controparte_8
-emesse in forza di due contratti stipulati tra le parti, uno in data 27.10.2020, avente ad oggetto la concessione di licenza del software SAP e l'altro la prestazione di servizi di CP_9
Con atto di citazione notificato a controparte in data 12.04.2022, la , con sede Parte_1 in Gussago (BS), ha opposto il decreto ingiuntivo n.4058/2022, pubblicato in data 04.03.2022 e notificato all'ingiunto in pari data, eccependo, anzitutto, l'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio -decisa con sentenza non definitiva, in rito, n.177/2024, pubblicata in data 09.01.2024 -e, nel merito, la nullità dei due contratti azionati ex adverso, ex artt.1346 e 1418 cc, per indeterminatezza pagina 2 di 4 dell'oggetto della licenza in parola e, altresì, del contenuto del software SAP, e l'inadempimento della prestazione gravante sull'opposto, per il cui pagamento ha agito . CP_1
Costituitosi, l'opposto ha concluso per la conferma dell'opposto decreto, replicando alle eccezioni di merito sollevate da controparte, per un verso, che la sottoscrizione dei contratti è stata preceduta da lunghe trattative nel corso delle quali è stata fornita a ogni specifica riguardante il Parte_1 progetto SAP e, per altro verso, che, a norma dell'art.6 del contratto di licenza del software, ha CP_1 immediatamente provveduto all'acquisto della licenza per il corrispettivo di €57.000,00 provvedendo, nei termini contrattualmente previsti, alla fatturazione a carico di a norma del successivo Parte_1 art.8 del medesimo contratto ha, altresì, fatturato il canone di manutenzione 2021 in via CP_1 anticipata all'inizio dell'anno come contrattualmente previsto, ma la mancata gestione del software è stata determinata esclusivamente da che, pur avendo regolarmente sottoscritto dei Parte_1 contratti, si è poi ingiustificatamente rifiutata di adempiere al pagamento del prezzo pattuito.
Respinta, con ordinanza 12.10.2022, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto,
e rinviata per la decisione sulla questione della competenza per territorio del giudice adito in monitorio, decisa con la citata sentenza non definitiva, espletata CTU -relazione depositata in data 28.01.2025 -la causa è senz'altro passata in decisione, all'udienza cd cartolare del 16.07.2025, previa assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Ciò posto, reputa questo giudice che il decreto ingiuntivo qui opposto debba essere revocato, non avendo l'opposto dato prova di avere adempiuto alla propria principale prestazione negoziale -cioè, la consegna del software il cui pagamento ha agito in monitorio. CP_10
A norma dell'art.4 del contratto del 27.10.2020 si è obbligata a concedere a CP_1 Parte_1 le licenze del software SAP di cui al successivo art.5, “a seguito del pagamento dei corrispettivi dovuti”; a norma dell'art.6, poi, ha fatturato il prezzo delle dette licenze a stipula negoziale CP_1 avvenuta, rimanendo in attesa del relativo pagamento da parte di “a trenta giorni Parte_1 data fattura fine mese” -pagamento che, tuttavia, l'opponente non risulta avere mai effettuato.
, dunque, non ha fornito a alcuna licenza -relazione di CTU, par.6, pag.16 - CP_1 Parte_1 né è dato di sapere con precisione ed esattezza di cosa si tratti, dato che l'opposto non ha prodotto nei termini processuali di cui all'art.183 sesto comma cpc le licenze in parola, chiedendo di farlo soltanto ad operazioni peritali ormai iniziate e, perciò, tardivamente, sicché la relativa istanza di deposito è stata respinta con ordinanza del 18.11.2024, qui pienamente richiamata e confermata.
Oltre a non avere dato prova dell'oggetto della fornitura pattuita in favore di Controparte_11
pagina 3 di 4 che non permette neppure alcuna valutazione circa l'esatto adempimento della prestazione negoziale a carico dell'opposto, in relazione alla conformità delle caratteristiche del software oggetto di licenza rispetto al pattuito ed alla fornitura di prodotto esente da vizi -Clarex non ha neppure provato di avere effettivamente acquistato e pagato il prezzo di 57 mila euro fatturato e preteso da controparte in questa sede, limitandosi ad una mera allegazione non dimostrata -in comparsa di costituzione e risposta, a pag.10. Quanto, poi, all'inadempimento dell'opponente, circa l'obbligo di pagamento del prezzo portato in fattura n.60000144 del 22.12.2020, cui pure l'art.4 del contratto del 27.10.2020 subordina la concessione delle licenze in parola, pare sufficiente osservare che l'opposto avrebbe ben potuto offrire in prima udienza, banco iudicis, le licenze medesime, al fine di fondare l'obbligo di controparte di correlativo e contestuale versamento del relativo prezzo pattuito -ciò che, tuttavia, non ha fatto.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite della fase d'opposizione, in favore dell'opponente -soccombente con riguardo alla decisione di cui alla sentenza non definitiva, ma vincitore nel merito -liquidate come in dispositivo, secondo criteri di cui al
DM 55/2014, così come modificato col DM 147/2022.
Il compenso liquidato al CTU col decreto del 10.02.2025 resta, perciò, in via definitiva a carico del solo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n.4058/2022, del 04.03.2022, emesso in favore di ed CP_1 opposto da Parte_1
2) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente CP_1
liquidate in complessivi euro 406,50 per spese ed euro 14.103,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del solo opposto il compenso liquidato al CTU col decreto del
10.02.2025 -euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
VI AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.14844/2022 promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1 sig. elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BEATRICE D'ESTE 14, presso lo Parte_2 studio dell'avv. RAFAELLA LUCIANA CASCINI ( ), rappresentato e difeso, C.F._1 per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. VERGANO
ST ( ) e dall'avv. ORIZIO MARCO ( ) PIAZZA C.F._2 C.F._3
DELLA LOGGIA 5, BRESCIA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in CONTRADA S. CROCE 13, BRESCIA, presso lo studio
[...] dell'avv. FRANCHI ATTILIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. VISTALI ANNA
( ) C.F._5
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, contrariis reiectis, nel merito ed anche in via riconvenzionale: -accertare e/o dichiarare la nullità dei “contratti” azionati da (documenti di CP_1
pagina 1 di 4 parte avversaria, nn.1-4), di cui in atti, con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta ; in subordine, accertare e/o dichiarare Parte_1 CP_1 il totale inadempimento e/o la totale non esecuzione di rispetto a qualsivoglia “prestazione” e/o CP_1
“servizi” cui la stessa era tenuta in forza dei predetti contratti, con ogni conseguente statuizione;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta ; -revocare in Parte_1 CP_1 ogni caso l'opposto D.I. e dichiarare che nulla deve all'opposta , assolvendo Parte_1 CP_1 da qualsivoglia pretesa e/o domanda di;
in ogni caso: -con vittoria di spese e Parte_1 CP_1 compensi professionali.
Per il convenuto opposto:
Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta ogni eventuale nuova domanda così giudicare: 1. respingere integralmente le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, convalidare il decreto ingiuntivo opposto;
2. in subordine: condannare al pagamento della somma di €57.000,00 per il Parte_1 mancato pagamento delle licenze acquistate da come indicato nell'elaborato peritale del CP_1
CTU Ing. Con vittoria di spese e competenze di causa. Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in monitorio del dicembre 2021 la , con sede legale in Modena e sede operativa CP_1 in Brescia, ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti di per il Parte_1 complessivo importo di euro 87.388,00 in linea capitale, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002, portato da due fatture -n.60000030, del 31.01.2021, per euro 15.298,80
(canone di manutenzione 2021 licenza SAP, IVA compresa) e n.60000144, del 22.12.2020, per euro Co 72.089,80 (di cui euro 57.000,00 per licenze SAP S/4 1 S/4 Ent. Mgmt.Productivity -q. ty 5 S/4
Ent. Mgmt. 15, for Functional use -q. ty 10, SAP Controparte_4 Controparte_5
Developer Access -q. ty 1, SAP Access - q.ty 10 - 1000 docs., CP_6 Controparte_7 [...]
ed euro 2.090,00 per canone di manutenzione 2020; oltre IVA) Controparte_8
-emesse in forza di due contratti stipulati tra le parti, uno in data 27.10.2020, avente ad oggetto la concessione di licenza del software SAP e l'altro la prestazione di servizi di CP_9
Con atto di citazione notificato a controparte in data 12.04.2022, la , con sede Parte_1 in Gussago (BS), ha opposto il decreto ingiuntivo n.4058/2022, pubblicato in data 04.03.2022 e notificato all'ingiunto in pari data, eccependo, anzitutto, l'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio -decisa con sentenza non definitiva, in rito, n.177/2024, pubblicata in data 09.01.2024 -e, nel merito, la nullità dei due contratti azionati ex adverso, ex artt.1346 e 1418 cc, per indeterminatezza pagina 2 di 4 dell'oggetto della licenza in parola e, altresì, del contenuto del software SAP, e l'inadempimento della prestazione gravante sull'opposto, per il cui pagamento ha agito . CP_1
Costituitosi, l'opposto ha concluso per la conferma dell'opposto decreto, replicando alle eccezioni di merito sollevate da controparte, per un verso, che la sottoscrizione dei contratti è stata preceduta da lunghe trattative nel corso delle quali è stata fornita a ogni specifica riguardante il Parte_1 progetto SAP e, per altro verso, che, a norma dell'art.6 del contratto di licenza del software, ha CP_1 immediatamente provveduto all'acquisto della licenza per il corrispettivo di €57.000,00 provvedendo, nei termini contrattualmente previsti, alla fatturazione a carico di a norma del successivo Parte_1 art.8 del medesimo contratto ha, altresì, fatturato il canone di manutenzione 2021 in via CP_1 anticipata all'inizio dell'anno come contrattualmente previsto, ma la mancata gestione del software è stata determinata esclusivamente da che, pur avendo regolarmente sottoscritto dei Parte_1 contratti, si è poi ingiustificatamente rifiutata di adempiere al pagamento del prezzo pattuito.
Respinta, con ordinanza 12.10.2022, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto,
e rinviata per la decisione sulla questione della competenza per territorio del giudice adito in monitorio, decisa con la citata sentenza non definitiva, espletata CTU -relazione depositata in data 28.01.2025 -la causa è senz'altro passata in decisione, all'udienza cd cartolare del 16.07.2025, previa assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Ciò posto, reputa questo giudice che il decreto ingiuntivo qui opposto debba essere revocato, non avendo l'opposto dato prova di avere adempiuto alla propria principale prestazione negoziale -cioè, la consegna del software il cui pagamento ha agito in monitorio. CP_10
A norma dell'art.4 del contratto del 27.10.2020 si è obbligata a concedere a CP_1 Parte_1 le licenze del software SAP di cui al successivo art.5, “a seguito del pagamento dei corrispettivi dovuti”; a norma dell'art.6, poi, ha fatturato il prezzo delle dette licenze a stipula negoziale CP_1 avvenuta, rimanendo in attesa del relativo pagamento da parte di “a trenta giorni Parte_1 data fattura fine mese” -pagamento che, tuttavia, l'opponente non risulta avere mai effettuato.
, dunque, non ha fornito a alcuna licenza -relazione di CTU, par.6, pag.16 - CP_1 Parte_1 né è dato di sapere con precisione ed esattezza di cosa si tratti, dato che l'opposto non ha prodotto nei termini processuali di cui all'art.183 sesto comma cpc le licenze in parola, chiedendo di farlo soltanto ad operazioni peritali ormai iniziate e, perciò, tardivamente, sicché la relativa istanza di deposito è stata respinta con ordinanza del 18.11.2024, qui pienamente richiamata e confermata.
Oltre a non avere dato prova dell'oggetto della fornitura pattuita in favore di Controparte_11
pagina 3 di 4 che non permette neppure alcuna valutazione circa l'esatto adempimento della prestazione negoziale a carico dell'opposto, in relazione alla conformità delle caratteristiche del software oggetto di licenza rispetto al pattuito ed alla fornitura di prodotto esente da vizi -Clarex non ha neppure provato di avere effettivamente acquistato e pagato il prezzo di 57 mila euro fatturato e preteso da controparte in questa sede, limitandosi ad una mera allegazione non dimostrata -in comparsa di costituzione e risposta, a pag.10. Quanto, poi, all'inadempimento dell'opponente, circa l'obbligo di pagamento del prezzo portato in fattura n.60000144 del 22.12.2020, cui pure l'art.4 del contratto del 27.10.2020 subordina la concessione delle licenze in parola, pare sufficiente osservare che l'opposto avrebbe ben potuto offrire in prima udienza, banco iudicis, le licenze medesime, al fine di fondare l'obbligo di controparte di correlativo e contestuale versamento del relativo prezzo pattuito -ciò che, tuttavia, non ha fatto.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite della fase d'opposizione, in favore dell'opponente -soccombente con riguardo alla decisione di cui alla sentenza non definitiva, ma vincitore nel merito -liquidate come in dispositivo, secondo criteri di cui al
DM 55/2014, così come modificato col DM 147/2022.
Il compenso liquidato al CTU col decreto del 10.02.2025 resta, perciò, in via definitiva a carico del solo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n.4058/2022, del 04.03.2022, emesso in favore di ed CP_1 opposto da Parte_1
2) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente CP_1
liquidate in complessivi euro 406,50 per spese ed euro 14.103,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del solo opposto il compenso liquidato al CTU col decreto del
10.02.2025 -euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
VI AR
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