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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente
MISERI CARLO, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20602/RU NE DAZI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20602/RU NE IVA IMPORTAZIONE
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 129100382025 NE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: conclusioni come in ricorso
Resistente: conclusioni come in atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/06/2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Trieste redigeva e notificava alla società Ricorrente_1 s.r.l. il processo verbale di constatazione e revisione dell'accertamento prot. n. 17660/RU relativo a n.45 bollette di importazione di pomodori secchi provenienti dalla Turchia, riguardanti il periodo dal 22/08/2022 al 22/01/2024, in cui la merce era stata dichiarata alla V.T. 0711 90 80 attestante “Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati - altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi".
Tale classificazione veniva contestata dai funzionari doganali sul rilievo che la merce, descritta in fattura come "Sun Dried Tomatoes", risultava essere costituita da (testualmente) "Pomodori secchi essiccati al sole, trattati con l'aggiunta di sale, cosi come confermato dalla documentazione e dalle schede tecniche dei prodotti presentate dall'importatore. In queste ultime, viene specificamente indicato che il prodotto è stato sottoposto a salatura e non emerge il fatto che il prodotto abbia avuto uno speciale trattamento, diverso dalla salatura, che lo renderebbe inidoneo al consumo immediato nello stato in cui si trova". Sulla base di tale riscontro, i funzionari assumevano che (testualmente) "Come chiarito nel Regolamento di esecuzione
(UE) 2020/2028 e ribadito, in maniera chiara e definitiva dal competente organo unionanale, nel soprariachiamato verbale del 267th Meeting, i pomodori secchi, essiccati al sole, che sono sottoposti a salatura, devono necessariamente essere classificati all'interno della Voce 2002, ancorché dichiarati dal fornitore turco come non idonei al consumo immediato".
Su richiesta dell'ufficio la Ricorrente_1 s.r.l. presentava ulteriori documenti e forniva chiarimenti, contestando la classificazione attribuita.
Ma l'Ufficio delle Dogane notificava alla società l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.n. 20602/
RU dd.28/07/2025 determinando l'importo dovuto in € 470.944,64 di cui € 452.829,31 per dazio ed € 18.115,33 per Iva, oltre interessi. Notificava altresì l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni prot.n.20627/RU dd.28/07/2025 ai sensi dell'art.17 D.Lgs 472/1997 per complessivi € 1.350.000,00 ai sensi dell'art.303 comma
3, lett.e) T.U. n.43/1973. Con tempestivo ricorso la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava entrambi gli atti sostenendo l'infondatezza dell'accertamento, per errata classificazione della merce, e l'illegittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni, denunciando la mancata valutazione dell'elemento soggettivo e comunque l'esorbitanza del carico sanzionatorio, in violazione del principio di proporzionalità. Formulava istanza di sospensione ex art.47 D.
Lgs 546/1992. Concludeva in via principale per l'annullmento degi atti impugnati e, in subordine, per l'annullamento o la riduzione delle sanzioni. Spese rifuse.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Dogane contestando i motivi di ricorso e ribadendo la fondatezza sia dell'accertamento sia delle sanzioni irrogate. Si opponeva all'istanza di sospensione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 30/10/2025 la Corte accoglieva l'istanza cautelare ex.art.47 D.Lgs 546/1992.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa e ulteriori documenti.
Il ricorso veniva discusso all'udienza dell'11/12/2025 in cui le parti confermavano le conclusioni formualte nei rispettivi atti introduttivi. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in punto sanzioni, che vanno annullate. Per il resto il ricorso è infondato.
La ricorrente sostiene l'erronea applicazione del Reg. UE n.20280/20, per mancanza di corrispondenza della classificazione doganale accertata rispetto al prodotto importato. Deduce di avere correttamente classificato la merce (pomodori secchi) alla VT 0711 90 80 80.
La tesi non può essere accolta. Nell'ambito del "267th meeting of the Tariff and Statistical Nomenclature
Section (Sub-Section Agriculture/Chemistry) of the Customs Code Committee in Brussels from 25th to 26th
March2025" , con riferimento alla "Tariff classification of Salted and dried tomatoes" (TAXUD/484476/2025) che ha avuto ad oggetto il prodotto descritto come " Salted and dried tomato halves or strips, declared as not suitable for immediate consumption because of bacteriological content. The salt content ranges from
3 % to 14 % by weight. The production process consists of cutting fresh tomatoes, salting them and subsequently exposing them to the sun for drying. The product is put up in plastic bags inside cardboard boxes and stored and transported at a room temperature", è stato definitivamente statuito che "The product is classified under CN code 2002 10 90 as “tomatoes prepared or preserved otherwise thanby vinegar or acetic acid”.
A tal fine è stato precisato che "Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 2002, 2002 10 and 2002 10 90. Heading 0711 covers vegetables which have been treated solely to ensure their 16 provisional preservation during transport or storage prior to use, provided they remain unsuitable for immediate consumption in that state. As the product at issue is not provisionally preserved, classification under heading 0711 is excluded. Heading 0712 covers dried vegetables which have not undergone further preparation. Salting is not a process provided for in heading 0712. It is considered as a further preparation because drying processes do not necessarily require the addition of salt. Consequently, classification under heading 0712 is excluded.
Action points:
The file is closed.
Member States are asked to check their BTIs and, if necessary, revoke them in accordance with the above conclusion.
It is envisaged to revise the wording “Salting is not a process provided for in Chapter 7.” in the above
Regulation (during the general update of Classification Regulations exercise)."
In tal modo è stato ribadito quanto già indicato nell'allegato al Reg. UE n.20280/20 circa la classificazione del prodotto nella VD 2002 10 90 e l'esclusione delle voci 0711 e 0712.
La ricorrente sostiene che tali conclusioni non si possono applicare alla merce importata nella fattispecie in esame perchè le caratteristiche sono diverse. In particolare rileva che i pomodori secchi in questione non prevedono come ingrediente il sale, tanto che in tutta la documentazione commerciale e doganale il prodotto
è sempre descritto come "Sun Dried Tomatoes" senza la menzione di una presenza del sale.
Il motivo è infondato. E' vero che i documenti (fatture di acquisto, CMR, schede del prodotto, ecc.) offerti dalla ricorrente indicano sempre il prodotto come Sun Dried Tomatoes e non indicano il sale, nè altri ingredienti. Però, come osservato dall'Ufficio, le schede tecniche non sono quelle redatte dal produttore turco Nominativo_1 ma provengono dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l., per cui la valenza probatoria nel senso prospettato dalla ricorrente dovrebbe trovare ulteriori riscontri. Invece, sussistono elementi che depongono per la presenza di sale nel prodotto. Infatti sul sito internet del produttore (doc. 3 ADM) nella descrizione del prodotto "Sun Dried Tomatoes" si indica la presenza di sale marino ("Sea salt"), con specificata la precentuale variabile da un minimo di 8% ad un massimo di 10%. Ora, a meno che non si voglia ipotizzare produzioni diversificate di pomodori secchi, con e senza sale - ma di un tanto non v'è evidenza e contrasterebbe con l'immagine offerta del prodotto che è del tutto simile a quella documentata dalla ricorrente (doc.14) - appare senz'altro presumibile che anche nei pomodori oggetto di esame vi fosse la presenza di sale. Ed a ben vedere, la salatura dei pomodori emerge dalle stesse difese della ricorrente. Infatti, in ricorso si afferma
(pag.7) che "il prodotto viene tagliato e adagiato direttamente a terra (su teli) all'aperto per l'essiccazione al sole (SUN dried tomatoes). Il successivo spargimento manuale in modo disomogeneo di sale è, pertanto, un trattamento obbligatorio per favorire un'essiccazione rapida e per cercare di preservare il prodotto dalla proliferazione di muffe e batteri durante il trasporto e lo stoccaggio". Ed in memoria si ribadisce (pag.2) che
"il prodotto viene tagliato e adagiato direttamente a terra (su teli) all'aperto per l'essiccazione al sole (SUN- dried tomatoes) e, quindi, va da sé come il pomodoro sia soggetto alle intemperie ed alla contaminazione vegetale e non vegetale. Il successivo spargimento manuale in modo disomogeneo di sale (elemento richiamato dal produttore turco “Sea salt ”) è, pertanto, un trattamento obbligatorio per favorire un'essiccazione rapida e per cercare di preservare il prodotto dalla proliferazione di muffe e batteri durante il trasporto e lo stoccaggio". Pertanto, al di là di quello che è ritenuto lo scopo della salatura, sta di fatto che nel prodotto importato vi è la presenza di sale aggiunto ai pomodori. Peraltro, l'asserita finalità della salatura allo scopo di garantire l'integrità del prodotto durante il trasporto o il magazzinaggio prima del suo utilizzo
(caratteristica della voce 0711) si scontra con il prolungato periodo di durata del prodotto in esame, che nei documenti viene indicata pari a 12 mesi, quindi per un tempo che pare andare oltre le sole necessità del trasporto e della conservazione temporanea.
Trovano pertanto applicazione le conclusioni sopra raggiunte a livello europeo nel meeting del 25 marzo
2025, per cui "Salting is not a process provided for in Chapter 7.” Il prodotto va quindi classificato nella VD
VD 2002 10 90 mentre devono essere escluse le voci 0711 e 0712.
Resta superata ogni ulteriore valutazione delle caratteristiche della merce in oggetto e dei vari pareri espressi al riguardo.
Per quanto sopra esposto, deve essere confermato l'atto di accertamento dei maggiori diritti doganali.
Va invece annullato l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni, sussistendo condizioni di oggettiva incertezza circa la disciplina da applicare al prodotto in esame.
Le importazioni in questione risalgono al periodo agosto 2022 - gennaio 2024, quando gli elementi di incertezza rendevano oltremodo difficile una corretta classificazione del prodotto, così da escludere in capo all'importatore la cosciente volontà di violare le disposizioni in materia.
Invero, come sottolineato dalla ricorrente, in materia vi era una disparità di classificazione adottata tra Uffici terrritoriali della ADM, era intervenuta una ITV che dava una risposta diversa da quella sostenuta dall'Ufficio resistente, i pareri espressi da vari organismi tecnici erano stati discordi, le richieste di chiarimenti all'ADM da parte delle associazioni di categoria sono state ripetute. L'oggettiva difficoltà di classificazione della merce
è stata risolta soltanto con la statuizione adottata nell'ambito del suddetto meeting del 25/03/2025.
Pertanto, non potendo ravvisarsi la responsabilità per le violazioni contestate, devono essere annullate le sanzioni irrogate.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento annulla le sanzioni e rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente
MISERI CARLO, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trieste
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20602/RU NE DAZI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20602/RU NE IVA IMPORTAZIONE
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 129100382025 NE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: conclusioni come in ricorso
Resistente: conclusioni come in atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/06/2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Trieste redigeva e notificava alla società Ricorrente_1 s.r.l. il processo verbale di constatazione e revisione dell'accertamento prot. n. 17660/RU relativo a n.45 bollette di importazione di pomodori secchi provenienti dalla Turchia, riguardanti il periodo dal 22/08/2022 al 22/01/2024, in cui la merce era stata dichiarata alla V.T. 0711 90 80 attestante “Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati - altri ortaggi o legumi;
miscele di ortaggi o legumi".
Tale classificazione veniva contestata dai funzionari doganali sul rilievo che la merce, descritta in fattura come "Sun Dried Tomatoes", risultava essere costituita da (testualmente) "Pomodori secchi essiccati al sole, trattati con l'aggiunta di sale, cosi come confermato dalla documentazione e dalle schede tecniche dei prodotti presentate dall'importatore. In queste ultime, viene specificamente indicato che il prodotto è stato sottoposto a salatura e non emerge il fatto che il prodotto abbia avuto uno speciale trattamento, diverso dalla salatura, che lo renderebbe inidoneo al consumo immediato nello stato in cui si trova". Sulla base di tale riscontro, i funzionari assumevano che (testualmente) "Come chiarito nel Regolamento di esecuzione
(UE) 2020/2028 e ribadito, in maniera chiara e definitiva dal competente organo unionanale, nel soprariachiamato verbale del 267th Meeting, i pomodori secchi, essiccati al sole, che sono sottoposti a salatura, devono necessariamente essere classificati all'interno della Voce 2002, ancorché dichiarati dal fornitore turco come non idonei al consumo immediato".
Su richiesta dell'ufficio la Ricorrente_1 s.r.l. presentava ulteriori documenti e forniva chiarimenti, contestando la classificazione attribuita.
Ma l'Ufficio delle Dogane notificava alla società l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.n. 20602/
RU dd.28/07/2025 determinando l'importo dovuto in € 470.944,64 di cui € 452.829,31 per dazio ed € 18.115,33 per Iva, oltre interessi. Notificava altresì l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni prot.n.20627/RU dd.28/07/2025 ai sensi dell'art.17 D.Lgs 472/1997 per complessivi € 1.350.000,00 ai sensi dell'art.303 comma
3, lett.e) T.U. n.43/1973. Con tempestivo ricorso la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava entrambi gli atti sostenendo l'infondatezza dell'accertamento, per errata classificazione della merce, e l'illegittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni, denunciando la mancata valutazione dell'elemento soggettivo e comunque l'esorbitanza del carico sanzionatorio, in violazione del principio di proporzionalità. Formulava istanza di sospensione ex art.47 D.
Lgs 546/1992. Concludeva in via principale per l'annullmento degi atti impugnati e, in subordine, per l'annullamento o la riduzione delle sanzioni. Spese rifuse.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Dogane contestando i motivi di ricorso e ribadendo la fondatezza sia dell'accertamento sia delle sanzioni irrogate. Si opponeva all'istanza di sospensione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 30/10/2025 la Corte accoglieva l'istanza cautelare ex.art.47 D.Lgs 546/1992.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa e ulteriori documenti.
Il ricorso veniva discusso all'udienza dell'11/12/2025 in cui le parti confermavano le conclusioni formualte nei rispettivi atti introduttivi. La Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in punto sanzioni, che vanno annullate. Per il resto il ricorso è infondato.
La ricorrente sostiene l'erronea applicazione del Reg. UE n.20280/20, per mancanza di corrispondenza della classificazione doganale accertata rispetto al prodotto importato. Deduce di avere correttamente classificato la merce (pomodori secchi) alla VT 0711 90 80 80.
La tesi non può essere accolta. Nell'ambito del "267th meeting of the Tariff and Statistical Nomenclature
Section (Sub-Section Agriculture/Chemistry) of the Customs Code Committee in Brussels from 25th to 26th
March2025" , con riferimento alla "Tariff classification of Salted and dried tomatoes" (TAXUD/484476/2025) che ha avuto ad oggetto il prodotto descritto come " Salted and dried tomato halves or strips, declared as not suitable for immediate consumption because of bacteriological content. The salt content ranges from
3 % to 14 % by weight. The production process consists of cutting fresh tomatoes, salting them and subsequently exposing them to the sun for drying. The product is put up in plastic bags inside cardboard boxes and stored and transported at a room temperature", è stato definitivamente statuito che "The product is classified under CN code 2002 10 90 as “tomatoes prepared or preserved otherwise thanby vinegar or acetic acid”.
A tal fine è stato precisato che "Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 2002, 2002 10 and 2002 10 90. Heading 0711 covers vegetables which have been treated solely to ensure their 16 provisional preservation during transport or storage prior to use, provided they remain unsuitable for immediate consumption in that state. As the product at issue is not provisionally preserved, classification under heading 0711 is excluded. Heading 0712 covers dried vegetables which have not undergone further preparation. Salting is not a process provided for in heading 0712. It is considered as a further preparation because drying processes do not necessarily require the addition of salt. Consequently, classification under heading 0712 is excluded.
Action points:
The file is closed.
Member States are asked to check their BTIs and, if necessary, revoke them in accordance with the above conclusion.
It is envisaged to revise the wording “Salting is not a process provided for in Chapter 7.” in the above
Regulation (during the general update of Classification Regulations exercise)."
In tal modo è stato ribadito quanto già indicato nell'allegato al Reg. UE n.20280/20 circa la classificazione del prodotto nella VD 2002 10 90 e l'esclusione delle voci 0711 e 0712.
La ricorrente sostiene che tali conclusioni non si possono applicare alla merce importata nella fattispecie in esame perchè le caratteristiche sono diverse. In particolare rileva che i pomodori secchi in questione non prevedono come ingrediente il sale, tanto che in tutta la documentazione commerciale e doganale il prodotto
è sempre descritto come "Sun Dried Tomatoes" senza la menzione di una presenza del sale.
Il motivo è infondato. E' vero che i documenti (fatture di acquisto, CMR, schede del prodotto, ecc.) offerti dalla ricorrente indicano sempre il prodotto come Sun Dried Tomatoes e non indicano il sale, nè altri ingredienti. Però, come osservato dall'Ufficio, le schede tecniche non sono quelle redatte dal produttore turco Nominativo_1 ma provengono dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l., per cui la valenza probatoria nel senso prospettato dalla ricorrente dovrebbe trovare ulteriori riscontri. Invece, sussistono elementi che depongono per la presenza di sale nel prodotto. Infatti sul sito internet del produttore (doc. 3 ADM) nella descrizione del prodotto "Sun Dried Tomatoes" si indica la presenza di sale marino ("Sea salt"), con specificata la precentuale variabile da un minimo di 8% ad un massimo di 10%. Ora, a meno che non si voglia ipotizzare produzioni diversificate di pomodori secchi, con e senza sale - ma di un tanto non v'è evidenza e contrasterebbe con l'immagine offerta del prodotto che è del tutto simile a quella documentata dalla ricorrente (doc.14) - appare senz'altro presumibile che anche nei pomodori oggetto di esame vi fosse la presenza di sale. Ed a ben vedere, la salatura dei pomodori emerge dalle stesse difese della ricorrente. Infatti, in ricorso si afferma
(pag.7) che "il prodotto viene tagliato e adagiato direttamente a terra (su teli) all'aperto per l'essiccazione al sole (SUN dried tomatoes). Il successivo spargimento manuale in modo disomogeneo di sale è, pertanto, un trattamento obbligatorio per favorire un'essiccazione rapida e per cercare di preservare il prodotto dalla proliferazione di muffe e batteri durante il trasporto e lo stoccaggio". Ed in memoria si ribadisce (pag.2) che
"il prodotto viene tagliato e adagiato direttamente a terra (su teli) all'aperto per l'essiccazione al sole (SUN- dried tomatoes) e, quindi, va da sé come il pomodoro sia soggetto alle intemperie ed alla contaminazione vegetale e non vegetale. Il successivo spargimento manuale in modo disomogeneo di sale (elemento richiamato dal produttore turco “Sea salt ”) è, pertanto, un trattamento obbligatorio per favorire un'essiccazione rapida e per cercare di preservare il prodotto dalla proliferazione di muffe e batteri durante il trasporto e lo stoccaggio". Pertanto, al di là di quello che è ritenuto lo scopo della salatura, sta di fatto che nel prodotto importato vi è la presenza di sale aggiunto ai pomodori. Peraltro, l'asserita finalità della salatura allo scopo di garantire l'integrità del prodotto durante il trasporto o il magazzinaggio prima del suo utilizzo
(caratteristica della voce 0711) si scontra con il prolungato periodo di durata del prodotto in esame, che nei documenti viene indicata pari a 12 mesi, quindi per un tempo che pare andare oltre le sole necessità del trasporto e della conservazione temporanea.
Trovano pertanto applicazione le conclusioni sopra raggiunte a livello europeo nel meeting del 25 marzo
2025, per cui "Salting is not a process provided for in Chapter 7.” Il prodotto va quindi classificato nella VD
VD 2002 10 90 mentre devono essere escluse le voci 0711 e 0712.
Resta superata ogni ulteriore valutazione delle caratteristiche della merce in oggetto e dei vari pareri espressi al riguardo.
Per quanto sopra esposto, deve essere confermato l'atto di accertamento dei maggiori diritti doganali.
Va invece annullato l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni, sussistendo condizioni di oggettiva incertezza circa la disciplina da applicare al prodotto in esame.
Le importazioni in questione risalgono al periodo agosto 2022 - gennaio 2024, quando gli elementi di incertezza rendevano oltremodo difficile una corretta classificazione del prodotto, così da escludere in capo all'importatore la cosciente volontà di violare le disposizioni in materia.
Invero, come sottolineato dalla ricorrente, in materia vi era una disparità di classificazione adottata tra Uffici terrritoriali della ADM, era intervenuta una ITV che dava una risposta diversa da quella sostenuta dall'Ufficio resistente, i pareri espressi da vari organismi tecnici erano stati discordi, le richieste di chiarimenti all'ADM da parte delle associazioni di categoria sono state ripetute. L'oggettiva difficoltà di classificazione della merce
è stata risolta soltanto con la statuizione adottata nell'ambito del suddetto meeting del 25/03/2025.
Pertanto, non potendo ravvisarsi la responsabilità per le violazioni contestate, devono essere annullate le sanzioni irrogate.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento annulla le sanzioni e rigetta nel resto. Spese compensate.