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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3421 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Davide e Simone TASCHIN Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica DAL BOSCO CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 a)omologare la separazione consensuale dei coniugi;
b)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.7.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Albania il 12.8.1999; che l'atto di matrimonio era stato trascritto CP_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Lonigo al n. 63, parte II, serie C, anno
2014; che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi .
Con comparsa in data 4.11.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione.
All'udienza del 4.12.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Albania il 12.8.1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Lonigo al n. 63, parte II, serie C, anno 2014) alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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