Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto presidenziale 27 giugno 2023
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2023, proposto da
Emilkon Oftalmica S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Sebastiana Dore, Andrea Gemma, Alessia Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permamnete per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia - Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli 5;
nei confronti
Emmeci 4 S.r.l., Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Südtirol, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 adottata dalla Direzione Generale Cura della Persona salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, con la quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., e ai sensi del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, e per l''effetto alla società ricorrente sono state richieste le seguenti somme: € 42.788,18 per l''anno 2015; € 20.851,16 per l''anno 2016; € 18.220,76 per l''anno 2017; € 22.005,54 per l''anno 2018 e, quindi, complessivi € 103.865,64;
- degli Allegati alla suindicata determinazione, contenenti la quantificazione degli oneri per il ripiano di cui al precedente punto per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 per ciascuna annualità e per dato complessivo, con indicazione degli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna;
- delle deliberazioni aziendali di validazione e certificazione del fatturato della ricorrente relativo agli anni 2015-2016-2017-2018;
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, con cui si è provveduto alla Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto l''Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, contenente l''“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78";
- ove occorra, dell''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti suindicati comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Regione Emilia Romagna;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati per chiedere l’annullamento, tra gli altri, della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 adottata dalla Direzione Generale Cura della Persona salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, con la quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., e ai sensi del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, e per l’effetto alla società ricorrente sono state richieste le seguenti somme: € 42.788,18 per l’anno 2015; € 20.851,16 per l’anno 2016; € 18.220,76 per l’anno 2017; € 22.005,54 per l’anno 2018 e, quindi, complessivi € 103.865,64; Rilevato che, con memoria depositata il 24.11.2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, del ricorso.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ritenuto che sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NO, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | RI NO |
IL SEGRETARIO