Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02977/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6028 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Barra, Eletta Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Laura Di Maro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Giorgia Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione Dirigenziale n. R.U. -OMISSIS- d.d. 7.4.2025, comunicata e pubblicata in data 9.4.2025, con cui la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” nel Comune di Campagnano in favore della società -OMISSIS- S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara (doc. 7.1 a 7.8), con particolare riguardo ai verbali relativi alla valutazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica della Società aggiudicataria -OMISSIS- S.r.l. e della seconda classificata -OMISSIS-S.r.l. (doc. 7.1 a 7.10);
- della nota-OMISSIS- d.d. 7.3.2025 (doc. 7.11) di conclusione del sub-procedimento di verifica dei requisiti in capo alla -OMISSIS- S.r.l.;
- della nota-OMISSIS---OMISSIS- del 9.4.2025 (doc. 6) con cui la Città Metropolitana di Roma ha respinto le istanze di esclusione del primo e del secondo classificato avanzate dalla -OMISSIS- S.r.l.;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali, anche non conosciuti;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
nonché per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione dalla gara della -OMISSIS- S.r.l. e della -OMISSIS-S.r.l., aggiudicazione della commessa in favore della Società ricorrente e declaratoria di inefficacia e relativo subentro nel contratto ex art. 122 c.p.a., ove nel frattempo stipulato
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- SRL il 3.6.2025:
a) della Determina R.G. -OMISSIS- del 7.4.2025 della Città Metropolitana di Roma, SUA per conto del Comune di Campagnano di Roma, di approvazione della graduatoria relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” nel Comune di Campagnano, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la ammissione e conseguente collocazione della-OMISSIS- al terzo posto;
b) Dei verbali di gara in seduta sia pubblica sia riservata, nella parte in cui la Commissione ha ammesso e valutato la offerta presentata dalla-OMISSIS- s.r.l. che sarebbe dovuta, invece, essere esclusa per le ragioni dedotte con il presente gravame;
c) Del provvedimento di ammissione, ove adottato, nonché dei provvedimenti impliciti o anche per silentium , con cui è stata disposta l’ammissione e valutazione della offerta presentata dalla-OMISSIS- s.r.l., omettendo di rilevare le cause di esclusione indicate nei motivi del presente ricorso incidentale nonché, ove lesive, delle comunicazioni relative al prosieguo delle operazioni di gara;
d) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-S.R.L. il 9.6.2025:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della determina dirigenziale del 7 aprile 2025 (comunicata con p.e.c. del 9 maggio 2025) con cui Città Metropolitana di Roma Capitale (CMR), in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha aggiudicato alla -OMISSIS- S.r.l. (-OMISSIS-) la gara per l’affidamento dei “Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” – -OMISSIS-” da espletarsi presso il Comune di Campagnano di Roma (aggiudicazione – doc. 6), nella parte in cui non esclude -OMISSIS- S.r.l. dalla predetta gara;
- di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o conseguenziali, ivi compreso, ove esistente il provvedimento di ammissione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 11.7.2025:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della Determinazione Dirigenziale n. R.U. -OMISSIS- d.d. 7.4.2025 (doc. 5), comunicata e pubblicata in data 9.4.2025, con cui la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” nel Comune di Campagnano in favore della società -OMISSIS- S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara (doc. 7.1 a 7.8), con particolare riguardo ai verbali relativi alla valutazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica della Società aggiudicataria -OMISSIS- S.r.l. e della seconda classificata -OMISSIS-S.r.l. (doc. 7.1 a 7.10);
- della nota-OMISSIS- d.d. 7.3.2025 (doc. 7.11) di conclusione del sub-procedimento di verifica dei requisiti in capo alla -OMISSIS- S.r.l.;
- della nota-OMISSIS---OMISSIS- del 9.4.2025 (doc. 6) con cui la Città Metropolitana di Roma ha respinto le istanze di esclusione del primo e del secondo classificato avanzate dalla -OMISSIS- S.r.l.;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali, anche non conosciuti;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
nonché per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione dal-la gara della -OMISSIS- S.r.l. e della -OMISSIS-S.r.l., aggiudicazione della commessa in favore della Società ricorrente e declaratoria di inefficacia e relativo subentro nel contratto ex art. 122 c.p.a., ove nel frattempo stipulato
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Campagnano di Roma e di -OMISSIS- S.R.L e -OMISSIS- S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e i ricorsi incidentali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19/5/2025 parte ricorrente ha agito al fine di contestare l’esito della gara che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale (d’ora innanzi anche solo “SUA”) indiceva, per conto del Comune di Campagnano di Roma, per l’affidamento dei servizi di “ raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale ”, per la durata di sette anni, con un importo complessivo a base d’asta pari a € 10.377,796,70.
2. In particolare la -OMISSIS- S.r.l. (d’ora in poi-OMISSIS-), terza graduata all’esito della procedura competitiva, ha mosse le sue censure sia avverso l’aggiudicazione alla prima classificata -OMISSIS- s.r.l., che lamentando la mancata esclusione della seconda classificata -OMISSIS-s.r.l.
2.1 Quanto alla prima, in ordine alla illegittimità della disposta aggiudicazione della gara, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94, co. 5, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
II. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 98, co. 3, lett. b) e c), 6 e 8, del d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
III. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 98, co. 3, lett. b) e c), 6 e 8, del d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
IV. violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
2.2 Quanto alla seconda, sull’illegittimità dell’ammissione in gara della -OMISSIS- s.r.l., ha articolato i seguenti motivi:
V. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, co. 1, lett. c) e 11 del d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
VI. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, co. 1, lett. c) e 11 del d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
VII. violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 e del d.m. 23.6.2022 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
VIII. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, co. 1, lett. c) e 11 del d.lgs. n. 36/2023 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
IX Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 108 del d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto, ingiustizia manifesta.
3. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti, depositati in data 11.7.2025, con cui parte ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alla illegittimità della aggiudicazione, integrando il motivo di ricorso V (v. sopra) alla luce della ulteriore documentazione visionata.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio: Città Metropolitana di Roma Capitale il 19/05/2025, Comune di Campagnano di Roma il 28/05/2025. Entrambe hanno chiesto di respingere ogni pretesa come da rispettive memorie in atti.
5. La controinteressata aggiudicataria -OMISSIS- s.r.l. (d’ora in poi -OMISSIS-), così come la seconda graduata -OMISSIS- s.r.l. (d’ora in poi -OMISSIS-), si sono costituite in giudizio il 30/05/2025, chiedendo di rigettare le doglianze mosse nei loro confronti dalla ricorrente, come da rispettive difese in atti.
5.1 Entrambe hanno depositato, altresì, ricorso incidentale (presentato da Isvec il 3.6.2025 e da -OMISSIS- il 9.6.2025), evidenziando come la stessa ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. La seconda classificata -OMISSIS- ha, inoltre, depositato separato ricorso per contestare l’aggiudicazione della prima classificata (r.g. 6083/2025).
6. All’esito delle camere di consiglio del 4.6.2025 e del 17.9.2025, previa rinuncia alla cautelare, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 28.1.2026, in cui è stata trattenuta in decisione.
7. È posta all’attenzione del Collegio la legittimità degli atti gara impugnati relativi alla procedura competitiva che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha indetto per conto del Comune di Campagnano di Roma, per l’affidamento dei servizi di “raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale”, per la durata di sette anni, con un importo complessivo a base d’asta pari a € 10.377,796,70.
7.1 In particolare, sono oggetto di scrutinio il ricorso principale della terza classificata, come integrato da motivi aggiunti, nonché due ricorsi incidentali presentati da entrambe le controinteressate (seconda graduata e aggiudicataria).
7.2 In via preliminare, si ricorda che secondo ormai consolidata giurisprudenza “ l'accoglimento del gravame incidentale (escludente) non determina l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431)”; “ Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1536)” (in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 15/09/2025, n. 7323).
7.3 Conseguentemente, è necessario esaminare prioritariamente il ricorso principale.
8. Il ricorso principale deve essere integralmente respinto.
9. Con i primi quattro motivi di ricorso la ricorrente contesta il provvedimento di aggiudicazione.
10. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che l’aggiudicataria sarebbe priva del requisito di cui all’art. 94 comma 5 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui sono esclusi: “ d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice ”. Segnatamente, l’aggiudicataria -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto, come da essa stessa dichiarato nella propria domanda di partecipazione (doc. 11 ricorrente), in data 28.1.2022 ha preso in affitto un ramo d’azienda del Consorzio -OMISSIS-. Nei confronti di quest’ultimo, tuttavia, in data 25.09.2023 è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale (v. doc. in atti), sicché l’aggiudicataria sarebbe risultata priva del requisito di cui all’art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione della continuità aziendale sussistente tra quest’ultima e l’affittante Consorzio -OMISSIS-.
10.1 A sostegno del ricorso, la-OMISSIS- richiama alcuni precedenti giurisprudenziali che già hanno interessato tale operazione negoziale con riferimento ad altre procedure di evidenza pubblica, cui pure aveva partecipato l’aggiudicataria (v. in particolare Cons. Stato. Sez. IV, 2/08/2024, n. 6936 nonché 26/03/2025 n.2519).
11. Il motivo di ricorso è infondato.
11.1 Dapprima, non vi sono motivi per discostarsi dai principi giurisprudenziali richiamate dalla stesse decisioni sopra indicate: in presenza di un'operazione di affitto di azienda ai sensi dell'art. 76, comma 9, del d.P.R. 207/2010, qualora l'affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa “cesura” tra le due successive gestioni, la Stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara anche in capo all'affittante, poiché " chi si avvale dei requisiti dei terzi sul piano della partecipazione alle gare pubbliche, risente delle conseguenze sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità "; laddove i rapporti sussistenti tra l'affittante l'azienda e l'affittuaria, quali risultanti dalla documentazione di gara, evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale tra le parti dell'operazione, tale da ingenerare il sospetto della finalità elusiva del negozio di affitto di azienda, è necessaria la verifica ad opera della Stazione appaltante dei requisiti generali di partecipazione alla gara in capo all'affittante; non è dunque revocabile in dubbio la rilevanza del fallimento dell'affittante ai fini della partecipazione alla gara dell'impresa affittuaria (la quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell'impresa concedente), in base al principio generale “ ubi commoda ibi incommoda ” secondo cui il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (cfr. Cons. Stato. Sez. IV, 2/08/2024, n. 6936 e la giurisprudenza ivi ricordata).
11.2 Fatte queste premesse, ai fini dell’accertamento della continuità aziendale tra il Consorzio -OMISSIS- e l’aggiudicataria -OMISSIS-, e quindi della rilevanza della procedura di liquidazione giudiziale della prima, affittante (di ramo di azienda), ai fini della partecipazione alla gara della seconda, affittuaria, si evidenzia che nel caso in esame vi sono significativi profili di diversità in fatto, rispetto alle vicende oggetto dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente (v. Cons. Stato. Sez. IV, 2/08/2024, n. 6936 nonché 26/03/2025 n.2519). In particolare, risulta del tutto diverso il “contributo” (nella vicenda de qua assente) fornito dal Consorzio rispetto alla partecipazione e all’esito favorevole della aggiudicazione a favore della ricorrente.
11.3 Nei giudizi richiamati era, invero, emerso dagli atti di causa che sia nella sezione “capacità economica e finanziaria”, sia in quella relativa alle “capacità tecniche e professionali” la ricorrente sia era avvalsa dell’apporto del Consorzio, in sede di prova del possesso dei requisiti per la gara, sia includendo contratti oggetto del fitto di ramo d’azienda; si era, quindi, ritenuto che la -OMISSIS- non avesse offerto alla Stazione appaltante la prova di quella “cesura”, ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza citata, per evitare che le vicende negative occorse all'affittante si potessero riverberare a suo carico (si rinvia alle più puntuali argomentazioni esposte da Cons. Stato n. 6936/2024 e n. 2519/2025 cit.).
11.4 Ebbene, nel caso di specie, la SUA ha, invece, correttamente ritenuto che la -OMISSIS- abbia assolto tale onus probandi (v. in particolare memoria Citta Metropolitana del 30/05/2025), dimostrando di non essersi avvalsa dei requisiti del Consorzio -OMISSIS- per quanto attiene:
- ai prescritti requisiti di idoneità professionale (art. 7.1 del disciplinare), in quanto la -OMISSIS- risulta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 1 per una classe non inferiore alla E, da data antecedente a quella del contratto d’affitto di ramo d’azienda (28/01/2022);
- ai prescritti requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 7.3 del disciplinare), atteso che i servizi analoghi indicati sono riconducibili alla -OMISSIS- e non rientranti nel compendio aziendale riportato nel contratto di affitto di ramo d’azienda (relativo alla gestione del servizio integrato di igiene urbana ed accessori svolto per Comuni diversi);
- ai prescritti requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.2 del disciplinare), poiché il disciplinare richiedeva a tal fine “ un fatturato globale di impresa non inferiore nel triennio a complessivi € 7.000.000,00 I.V.A esclusa ” ed il solo fatturato -OMISSIS- dell’anno 2021, antecedente all’affitto di ramo d’azienda, ammonta ad oltre € 15.000.000, sicché, anche considerando l’importo del solo 2021, prima della sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda, la -OMISSIS- risultava in grado di soddisfare tale requisito (All.7 bilanci -OMISSIS- 2021,2022,2023).
11.5 Sul punto, merita rilievo la circostanza che nel disciplinare di gara veniva richiesto il “Fatturato globale minimo” nei termini indicati, cui seguiva la seguente precisazione: “ Nota: i risultati economico ‐ finanziari di cui sopra devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” (v. disciplinare all. 2 SUA). Era, dunque, agevolmente possibile rinvenire dai bilanci in atti l’importo del fatturato della aggiudicataria per l’anno 2021, periodo antecedente all’operazione contrattuale di cessione (v. all. 7 cit.), rilevanti nei termini testé indicati.
11.6 Ancora, la SUA ha dato prova che la -OMISSIS-, nella propria domanda di partecipazione, non ha utilizzato la “figura del direttore tecnico responsabile dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali” del Consorzio cedente, come sostenuto dal ricorrente (v. ricorso), in quanto tale ruolo non era svolto dal medesimo professionista indicato dalla aggiudicataria (v. all. 10 visura societaria storica del consorzio).
11.7 In ogni caso, premesso che l’incarico dell’interessato con la aggiudicataria risulta ad oggi cessato (in data 22/05/2025 – v. doc. 5 depositato il 15.9.2025 dalla aggiudicataria), a dimostrazione della assenza di continuità societaria è emerso come tale professionista abbia, a suo tempo, ricoperto degli incarichi all’interno della compagine societaria del Consorzio cedente, interessato dalla liquidazione giudiziale, ma questi ultimi sono cessati molti anni prima, segnatamente il 5/11/2014 (v. memoria SUA), svolgendo l’interessato poi il ruolo di dipendente (v. memoria replica aggiudicataria e visura storica all. 10 cit.). L’indicazione del medesimo professionista come direttore tecnico responsabile da parte della dell’affittuaria-aggiudicataria (v. domanda sottoscritta il 25/09/2024 - all. 9) è, dunque, avvenuta circa dieci anni dopo dalla cessazione, nel 2014, dei predetti incarichi all’interno del Consorzio affittante del ramo di azienda, e a fronte di un contratto di affitto risalente al 2022.
12. Nel caso di specie risultano, dunque, significativamente differenti, rispetto ai precedenti richiamati, i presupposti di fatto che hanno condotto la SUA all’accertamento della assenza della predetta continuità aziendale dell’aggiudicataria -OMISSIS-.
12.1 D’altronde, secondo la giurisprudenza menzionata, alla luce del principio generale “ ubi commoda ibi incommoda ” il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente. Ciò significa che, viceversa, ove non si avvale di tali requisiti, come nel caso di specie, non può comunque essere chiamato a risponderne.
12.2 Ancora, i principi della fiducia, insieme a quelli del risultato, contenuti nella prima parte del d.lgs. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), confortano tale esito considerato che:
- da una parte, l’aggiudicataria espressamente dichiarava nella propria domanda la sussistenza del predetto contratto precisando che “ l’affitto di ramo d’azienda non ha comportato il trasferimento di risorse aziendali apicali e/o comunque espressive del management aziendale della dante causa Consorzio -OMISSIS- e [non] prevede alcuna forma di controllo e/o vigilanza e/o eterodirezione da parte della dante causa rispetto al ramo d’azienda concesso in affitto, la cui gestione è affidata esclusivamente all’affittuaria; pertanto, nel caso di specie, sussiste una completa discontinuità posto che le due imprese integrano realtà imprenditoriali distinte e che il personale direttivo e/o con funzioni tecnico - organizzative del Consorzio -OMISSIS- non è transitato nella -OMISSIS- S.r.l.”.
- dall’altra, una lettura formalistica della dichiarazione del fatturato di cui alla domanda della aggiudicataria, secondo cui, pur a fronte di una lex specialis che mai indicava di indicare separatamente i fatturati della affittante e affittuaria, non sarebbe possibile valutare, al fine di verificare l’eventuale contributo dell’una e dell’altra, i dati emergenti dalle visure societarie in atti (come peraltro indicato dallo stesso disciplinare), non consente di raggiungere il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, venendo meno, da ultimo, l’offerta con il migliore rapporto tra qualità e prezzo.
13. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere omesso di dichiarare le penali contrattuali ricevute nello svolgimento del servizio analogo presso il Comune di Caserta nonché, in ogni caso, per la palese carenza del requisito di moralità professionale.
13.1 Il motivo è integrato dalle ulteriori deduzioni di cui al ricorso per motivi aggiunti, depositato dalla ricorrente in data 11.7.2025, e che pertanto vengono trattati unitariamente.
14. Le doglianze sono infondate.
15. Ai sensi dell’art. dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 l'illecito professionale grave comporta l'esclusione non automatica di un operatore economico, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e), ed è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova.
15.1 Il ricorrente lamenta, segnatamente, la violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) e c) per cui l’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (lett.b); condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (lett. c).
15.2 Secondo consolidata giurisprudenza la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2025, n. 6267 e la giurisprudenza ivi richiamata).
15.3 Ebbene, nel caso di specie, a seguito dell’istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante è emerso (v. memoria SUA del 12.1.2026 nonché atti istruttori - all. 8 riscontro istanze di esclusione):
- dapprima, che, relativamente alle penali in questione, era pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario definito, da ultimo, con un accordo tra le parti esitato con una parziale restituzione degli importi trattenuti dall’Amministrazione (v. doc. 1 -OMISSIS- depositato il 06.01.2026);
- quindi, che non risulta alcuna segnalazione da parte del Comune di Caserta circa l’adozione di provvedimenti di applicazione di penali di importo superiore all’1% dell’importo del contratto a carico dell’aggiudicataria ai fini dell’iscrizione nel Casellario Informatico;
- da ultimo, che il contratto in questione è stato in realtà più volte prorogato dall’Amministrazione interessata a comprova dell’assenza dei presunti gravi inadempimenti nell’esecuzione del contratto lamentati dalla ricorrente.
15.4 Ne consegue che la valutazione di insussistenza di gravi illeciti professionali compiuta dalla stazione appaltante non presenta alcuno degli elementi di macroscopica erroneità, illogicità, irrazionalità, assenza di proporzionalità, che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
16. Con il terzo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione dell’art. 98, co. 3, lett. b) e c), 6 e 8 d.lgs. n. 36/2023 nonché l’eccesso di potere per non avere la Stazione appaltante escluso la -OMISSIS- in ragione del reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 contestato nel gennaio del 2025.
17. La doglianza è priva di pregio.
17.1 La SUA ha posto in essere i dovuti accertamenti istruttori da cui è emerso che si è trattato di una vicenda correlata alla contestazione di un singolo reato contravvenzionale, poi estinto a seguito di pagamento da parte della -OMISSIS- (v. all. 14 e 15 SUA). Peraltro, ai fini degli obblighi dichiarativi, si evidenzia che tali irregolarità venivano riscontrate in data 22/1/2025, successivamente rispetto al termine stabilito nei documenti di gara per la presentazione delle offerte del 30 settembre 2024 (v. bando in atti).
17.2 Ne deriva che, anche da questo punto di vista, è esente di censure la valutazione discrezionale della SUA di ritenere non ravvisare la violazione dell’art. 98 comma 3 lett. b) e c) atteso che il fatto non integra una condotta diretta ad influenzare il processo decisionale, né una condotta che abbia dimostrato persistenti carenze nell’esecuzione contrattuale (v. motivazioni espresse dalla SUA - all. 8 riscontro istanze di esclusione).
18. Con il quarto motivo di ricorso, viene lamentata la violazione dell’art. 110 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 nonché l’eccesso di potere per non avere la Stazione appaltante sottoposto l’offerta della -OMISSIS- alla verifica di anomalia ex art. 110 co.1 del d.lgs. n. 36/2023 a fronte della presenza di profili di incongruità.
18.1 Il motivo è infondato.
18.2 Ai sensi dell’art. 110 richiamato le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.
18.3 Costituisce principio giurisprudenziale costante quello secondo cui la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico affidatole dalla legge, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; pertanto, il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia non è sostitutivo, ma può solo ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 25/11/2025, n. 9240 e i precedenti ivi ricordati).
18.4 Nella fattispecie de qua non vi sono i presupposti per sovvertire la valutazione, facoltativa e discrezionale, della SUA di non procedere alla verifica di anomalia. Tale decisione risulta, invero, corroborata dalla rigorosa e puntuale valutazione dei costi della aggiudicataria -OMISSIS-, effettuata dalla SUA, rispetto a quelli prospettati nel ricorso dalla ricorrente, dovendo gli stessi essere stimati alla luce dei principi dell’ammortamento e in coerenza con la dichiarazione della -OMISSIS- relativa al riassorbimento integrale della manodopera oggetto della clausola sociale (v. quantificazione di cui alla memoria Città Metropolitana del 30/05/2025).
18.5 In conclusione, il ricorso principale e per motivi aggiunti della ricorrente, nella parte in cui contestano la legittimità dell'aggiudicazione e/o la mancata esclusione della -OMISSIS- prima classificata, devono essere integralmente respinti.
19. Rimangono, quindi, da esaminare le ulteriori censure della ricorrente volte a far valere l’illegittimità dell’ammissione in gara della -OMISSIS- s.r.l.
19.1 Sul punto si richiamano i precedenti del giudice amministrativo che hanno, in modo condivisibile, dato applicazione al principio per cui il ricorso non può trovare accoglimento nel caso di rigetto delle censure avverso uno dei controinteressati (che precedono in graduatoria la società ricorrente), in ragione del consolidamento della posizione poziore che pregiudica di per sé la possibilità della società ricorrente di ottenere il bene della vita anelato. Ciò vale, segnatamente, nel caso di infondatezza delle contestazioni articolate dall’operatore classificatosi terzo in graduatoria, avverso l'offerta e la correlata posizione in graduatoria del primo, che rende superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni concernenti l'offerta del secondo (v. T.A.R. Milano, Sez. I, 03/03/2025, n. 721). La giurisprudenza ha infatti affermato che l'interesse all'aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 18/12/2024, n. 10195).
19.2 Ne consegue che, ritenute infondate le censure formulate avverso la prima graduata -OMISSIS- e così consolidata la sua posizione, il Collegio dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, dipendente dal previo rigetto delle censure formulate avverso la prima graduata, l'impugnativa proposta dalla ricorrente terza graduata avverso la posizione della seconda -OMISSIS-.
20. Infine, consegue dalle predette conclusioni che i due ricorsi incidentali proposti da entrambe le controinteressate, prima e seconda graduata, volti a contestare la mancata esclusione e la conseguente collocazione della-OMISSIS- ricorrente al terzo posto, sono entrambi improcedibili.
20.1 Si rinvia, sul punto, alla giurisprudenza in apice richiamata (v. par. 7.2 di questa sentenza) secondo cui ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità ( rectius : sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale (v. Cons. Stato, Sez. IV, 15/09/2025, n. 7323).
21. Le spese di lite sono compensate in considerazione della peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, in parte respinge e in parte dichiara improcedibili il ricorso principale e per motivi aggiunti; dichiara improcedibili i ricorsi incidentali.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI RA, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AR IG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IG | PI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.