TAR Roma, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 2977
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del requisito di partecipazione per affitto di ramo d'azienda e apertura procedura di liquidazione giudiziale in capo all'affittante

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che l'aggiudicataria ha dimostrato di non essersi avvalsa dei requisiti del Consorzio affittante per quanto riguarda idoneità professionale, capacità tecnica e professionale, e capacità economica e finanziaria. Inoltre, è stata accertata una completa discontinuità imprenditoriale e gestionale tra le due società.

  • Rigettato
    Mancata esclusione per omessa dichiarazione di penali contrattuali e carenza del requisito di moralità professionale

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per configurare un grave illecito professionale. In particolare, è emerso che era pendente un giudizio definito con accordo parziale, non risultavano segnalazioni di penali superiori all'1% ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico, e il contratto era stato più volte prorogato, a comprova dell'assenza di gravi inadempimenti.

  • Rigettato
    Mancata esclusione per reato contestato (art. 256 Dlgs. 152/2006)

    Il Tribunale ha ritenuto la doglianza priva di pregio, poiché la vicenda riguardava un singolo reato contravvenzionale estinto con pagamento, e le irregolarità erano state riscontrate successivamente al termine per la presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante ha correttamente valutato che non vi era una condotta diretta ad influenzare il processo decisionale o a dimostrare persistenti carenze contrattuali.

  • Rigettato
    Mancata sottoposizione dell'offerta alla verifica di anomalia

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato, poiché la valutazione di anomalia è un potere discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo in casi di manifesta erroneità. La decisione di non procedere alla verifica è stata ritenuta corretta, supportata da una rigorosa valutazione dei costi e dal riassorbimento integrale della manodopera da parte dell'aggiudicataria.

  • Improcedibile
    Rigetto delle censure avverso la prima classificata

    Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse all'aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove siano fondate sia le censure contro la prima che quelle contro la seconda classificata. Poiché le censure contro la prima classificata sono state respinte, la posizione di quest'ultima si è consolidata, rendendo superfluo l'esame delle contestazioni concernenti la seconda.

  • Improcedibile
    Rigetto del ricorso principale

    In applicazione dei principi giurisprudenziali, l'accoglimento del ricorso incidentale non determina l'improcedibilità del ricorso principale. Viceversa, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In questo caso, il rigetto del ricorso principale ha reso intangibile la posizione dell'aggiudicataria, precludendo l'interesse all'accoglimento del ricorso incidentale.

  • Improcedibile
    Rigetto del ricorso principale

    In applicazione dei principi giurisprudenziali, l'accoglimento del ricorso incidentale non determina l'improcedibilità del ricorso principale. Viceversa, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In questo caso, il rigetto del ricorso principale ha reso intangibile la posizione dell'aggiudicataria, precludendo l'interesse all'accoglimento del ricorso incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 2977
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2977
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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