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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37826 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De ED DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2023 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR NE;
udito il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di DA De ED, Avv. Gaetano Tanzi, che, richiamando le due memorie inviate telematicamente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. RITENUTO IN FATTO 1.La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, il 29 settembre 2022, annullava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 aprile 2022, ritenendo che non fossero state analizzate tutte le questioni devolute;
la Cassazione rilevava che, poiché era stata confermata la confisca di un immobile intestato a DA De ED (assolto in primo grado per il reato di riciclaggio) la risoluzione delle questioni proposto con l’appello era necessaria per valutare la legittimità del vincolo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37826 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/10/2025 2 Decidendo in sede di rinvio la Corte di appello, con sentenza del 27 ottobre 2023: (a) riteneva infondate le questioni proposte con riguardo alla competenza territoriale ed alla riqualificazione da truffa in peculato dell'imputazione elevata nei confronti di NN AU (deceduta nel corso del primo giudizio di appello); (b) confermava la sussistenza del reato posto fondamento dell'atto ablatorio, ritenendo che ci fossero elementi idonei a ritenere che AU NN - nonostante fosse deceduta - avesse consumato il peculato e che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio DA De ED fosse aggredibile come profitto con lo strumento della confisca obbligatoria “diretta”; la Corte riteneva infatti che non si versasse in un caso di confisca “per equivalente”, nulla rilevando che nel provvedimento di sequestro preventivo e in quelli del riesame della Cassazione, emessi nell'ambito dell'incidente cautelare, il vincolo reale, fosse stato qualificato come confisca per equivalente;
(c) preso atto sia della morte di AU NN, imputata per il delitto di peculato che dell'assoluzione di DA De ED per il delitto di riciclaggio, la Corte riteneva legittima la confisca dell'immobile intestato al De ED ritenendolo “profitto diretto” del reato di peculato commesso dalla NN, dunque aggredibile con la misura di sicurezza della confisca anche dopo la morte dell'imputata. 2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di DA De ED che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 178 e ss. e 516 e ss, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: in primo grado sarebbe stata omessa la notifica del verbale di “modifica dell'imputazione” all'imputata NN, non presente in aula”; la illegittimità della condanna di primo grado impedirebbe l’accertamento del reato e, quindi, l’applicazione della confisca-misura di sicurezza;
2.2.violazione di legge e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello il bene confiscato sarebbe stato sequestrato “per equivalente” dato che il profitto del peculato della NN era stato quantificato nella somma di 380.415,84 e che una parte di tale importo era stato vincolato attraverso l’apprensione del denaro giacente sui libretti postali dell’imputata deceduta, mentre, per altra parte, ovvero fino alla concorrenza della somma di 147.000 euro, era stata ordinata la confisca dell'immobile intestato a DA De ED, figlio della NN, imputato per il delitto di riciclaggio dal quale era stato assolto in primo grado;
si allegava che si trattava di un vincolo disposto “per equivalente” in quanto non si verterebbe in un caso analogo quello trattato dalle Sezioni unite nel caso “Miragliotta” in cui era evidente il collegamento 3 causale “diretto” tra il provento del reato e l’acquisto dell’immobile; la natura di confisca per equivalente del vincolo troverebbe conferma anche nei provvedimenti del Tribunale per il riesame e nel decreto di sequestro preventivo. Si ribadiva, inoltre, che il De ED sarebbe “terzo” in quanto, con la assoluzione per il reato di riciclaggio, ne sarebbe stata accertata la buona fede, il che impedirebbe di considerarlo coinvolto nel peculato contestato alla madre deceduta;
2.3. violazione di legge (art. 578-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: ribadita la natura di confisca per equivalente della confisca non avrebbe potuto applicarsi l’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto nel 2018, a condotte di peculato risalenti al febbraio 2015; 2.4. violazione di legge (art. 8 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale: il riciclaggio si sarebbe consumato nel momento dell'acquisto dell’immobile confiscato e non quando la NN aveva depositato i proventi del peculato sul proprio conto corrente;
2.5. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato contestato alla NN, che avrebbe dovuto essere inquadrato come truffa, tenuto conto dell'emersione di artifici e raggiri nei confronti dei titolari dei buoni postali (che la stessa faceva monetizzare per intascare la differenza del cambio euro-lira); 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione: l'art. 578-bis cod. proc. pen. non avrebbe potuto essere applicato nel caso di “morte” dell’imputato, dato che le cause di estinzione rilevanti previste dalla norma erano solo l'”amnistia” e la “prescrizione”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei termini che di seguito si esporranno. 1.1.La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza del 29 settembre 2022 ha annullato la sentenza della Corte di appello del 5 aprile 2022 rilevando «come i principi affermati in relazione alla possibilità di confermare la confisca anche in relazione ad un reato estinto per prescrizione non paiono esattamente sovrapponibili al caso di specie;
dalla stessa sentenza emessa in camera di consiglio emerge chiaramente che, al momento della decisione, l'imputato era già deceduta, sicché non è nemmeno chiaro come sia stato celebrato il giudizio di appello, come la Corte abbia costituito le parti, come e da chi siano state formulate le conclusioni come si sia proseguito il rapporto processuale fino al momento della decisione». La Cassazione altresì affermato 4 che la sentenza in allora annullata non si confrontava con i motivi di appello e non chiariva come le prerogative difensive fossero state garantite e «confermava in modo viziato la statuizione della confisca». Tale mandato individua il perimetro della cognizione del giudice di rinvio e non può essere messo in discussione da questo GI. 1.2. Tanto premesso sono infondati sia il primo motivo, con il quale si contesta il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 516 del codice di diritto per la modifica dell'imputazione, effettuata nel corso dell'udienza dibattimentale cui non era presente l'imputata NN, sia il quinto motivo con il quale si contesta la legittimità della qualifica della condotta ascritta alla NN come “peculato” piuttosto che “truffa”. La Corte d'appello ha legittimamente rilevato che nel caso in esame non si è proceduto ad una “modifica dell'imputazione”, essendo la condotta contestata rimasta identica, ma si è semplicemente attribuita alla stessa una diversa qualificazione giuridica (pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). Il potere di assegnare alla condotta contestata una diversa qualificazione è una prerogativa del giudice che procede e, non incidendo sulla “descrizione del fatto”, ma solo sulla sua legittima collocazione tra le fattispecie penalmente rilevanti della condotta descritta nel capo di accusa, non integra una modifica dell'imputazione, sicché a tale operazione non deve essere applicato lo statuto che il codice di rito riserva alla modifica dell'imputazione. Si riafferma infatti che, il giudice può dare alla condotta una diversa qualificazione giuridica a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore (ex multis Sez. 3, n. 19118 del 18/03/2008, D., Rv. 239873 – 01; Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02) Con riferimento al caso in esame ed alla correttezza della riqualifica, censurata con il quinto motivo di ricorso, il collegio, da un lato, rileva che ai fini del thema decidendum ovvero la legittimità della confisca, l'inquadramento della condotta contestata a AU NN come truffa piuttosto che peculato non ha un rilievo decisivo, tenuto conto che, anche qualora la condotta fosse stata qualificata come truffa, i proventi di tale reato sarebbero stati comunque aggredibili ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen. Ciò detto, il GI ritiene che la valutazione effettuata dalla Corte d'appello in ordine alla correttezza di tale qualificazione sia corretta, tenuto conto del ruolo rivestito dalla NN, dipendente delle Poste Italiane addetta al servizio che si occupava degli investimenti che, nel far apparire come consegnata la somma relativa allo sconto di buoni fruttiferi postali emessi in epoca remota, 5 approfittando anche del cambio euro-lire si appropriava della somma pari alla differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto. Sul punto il collegio ribadisce che l'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dall'art. 2, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 - effettuata per conto della Cassa Depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi - riveste natura pubblicistica. Ne consegue che il dipendente di Poste Italiane s.p.a. quando si appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale (libretti postali e buoni fruttiferi postali) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e pertanto risponde del reato di peculato e non di quello di appropriazione indebita (tra le altre: Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 - 01). 1.3. Anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della competenza territoriale, non è fondato. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il riciclaggio in origine contestato al ricorrente De ED fosse stato consumato nel territorio ricadente sotto la competenza del Tribunale di Cassino, atteso che le somme di provenienza illecita risultavano depositate su un conto corrente cointestato alla NN e al De ED presso l'ufficio postale di San Giovanni Incarico. In punto di competenza territoriale, in relazione al reato di riciclaggio il GI riafferma che il delitto non può che consumarsi nel momento in cui si realizza l'effetto dissimulatorio ottenibile anche con il trasferimento del denaro su vari conti correnti postali e libretti di risparmio. Si ribadisce, al riguardo, che il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, sicché è integrato da qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche dal mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di, Rv. 286140 – 01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446 - 01) 1.4. Ciò detto, il GI rileva che il mandato rescindente, affidato dalla Sesta sezione penale della cassazione alla Corte di appello di Roma non risulta adeguatamente adempiuto in relazione agli altri punti devoluti ed, in particolare a quello relativo alle ragioni che hanno sostenuto la conferma della confisca dell’immobile intestato al De ED. Si ritengono, pertanto, fondati il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso con i quali si deduce, sotto diversi profili, la violazione dello statuto della c.d. “confisca senza condanna”. La Corte di appello ha infatti affermato che l'immobile intestato al De 6 ED fosse stato acquistato con i proventi dei reati di peculato consumati dalla NN e, quindi, ha ritenuto che l'immobile in questione fosse senz'altro «riferibile» alla deceduta «essendo inequivoco» che la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto fosse quello illecitamente lucrato con le attività illecite di peculato (pag. 16 della sentenza impugnata). Tale affermazione risulta apodittica e non adeguatamente dimostrata;
la stessa, peraltro, non trova conferma nella qualifica assegnata al vincolo dell'immobile nel corso dell'incidente cautelare quando il sequestro prodromico alla confisca contestata veniva pacificamente definito “per equivalente”. Per quanto sia legittima la riqualifica di un vincolo da parte del giudice che procede (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 02), il nuovo inquadramento deve essere adeguatamente giustificato. Nel caso in esame non è stato dimostrato che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile intestato al De ED fosse stato acquistato proprio con il denaro profitto delle condotte di peculato anche tenuto conto del fatto che la NN, svolgendo una regolare attività lavorativa, disponeva sicuramente anche di denaro di provenienza lecita. La sommaria riqualifica del vincolo come confisca “diretta” piuttosto che “per equivalente” ha condotto la Corte di appello a non confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: - la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01); - la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna non consente al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca (nella specie, per equivalente), atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato (Sez. 3, n. 33429 del 04/03/2021, Ubi, Rv. 282477 - 02). 1.5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma affinché la stessa, adempiendo integralmente al mandato rescindente, chiarisca quale sia la natura della confisca del bene immobile intestato al ricorrente del ED identificando l'origine del denaro utilizzato per il suo acquisto.
P. Q. M.
7 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE IO AN
udita la relazione svolta dal Consigliere DR NE;
udito il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di DA De ED, Avv. Gaetano Tanzi, che, richiamando le due memorie inviate telematicamente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. RITENUTO IN FATTO 1.La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, il 29 settembre 2022, annullava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 aprile 2022, ritenendo che non fossero state analizzate tutte le questioni devolute;
la Cassazione rilevava che, poiché era stata confermata la confisca di un immobile intestato a DA De ED (assolto in primo grado per il reato di riciclaggio) la risoluzione delle questioni proposto con l’appello era necessaria per valutare la legittimità del vincolo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37826 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/10/2025 2 Decidendo in sede di rinvio la Corte di appello, con sentenza del 27 ottobre 2023: (a) riteneva infondate le questioni proposte con riguardo alla competenza territoriale ed alla riqualificazione da truffa in peculato dell'imputazione elevata nei confronti di NN AU (deceduta nel corso del primo giudizio di appello); (b) confermava la sussistenza del reato posto fondamento dell'atto ablatorio, ritenendo che ci fossero elementi idonei a ritenere che AU NN - nonostante fosse deceduta - avesse consumato il peculato e che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio DA De ED fosse aggredibile come profitto con lo strumento della confisca obbligatoria “diretta”; la Corte riteneva infatti che non si versasse in un caso di confisca “per equivalente”, nulla rilevando che nel provvedimento di sequestro preventivo e in quelli del riesame della Cassazione, emessi nell'ambito dell'incidente cautelare, il vincolo reale, fosse stato qualificato come confisca per equivalente;
(c) preso atto sia della morte di AU NN, imputata per il delitto di peculato che dell'assoluzione di DA De ED per il delitto di riciclaggio, la Corte riteneva legittima la confisca dell'immobile intestato al De ED ritenendolo “profitto diretto” del reato di peculato commesso dalla NN, dunque aggredibile con la misura di sicurezza della confisca anche dopo la morte dell'imputata. 2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di DA De ED che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 178 e ss. e 516 e ss, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: in primo grado sarebbe stata omessa la notifica del verbale di “modifica dell'imputazione” all'imputata NN, non presente in aula”; la illegittimità della condanna di primo grado impedirebbe l’accertamento del reato e, quindi, l’applicazione della confisca-misura di sicurezza;
2.2.violazione di legge e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello il bene confiscato sarebbe stato sequestrato “per equivalente” dato che il profitto del peculato della NN era stato quantificato nella somma di 380.415,84 e che una parte di tale importo era stato vincolato attraverso l’apprensione del denaro giacente sui libretti postali dell’imputata deceduta, mentre, per altra parte, ovvero fino alla concorrenza della somma di 147.000 euro, era stata ordinata la confisca dell'immobile intestato a DA De ED, figlio della NN, imputato per il delitto di riciclaggio dal quale era stato assolto in primo grado;
si allegava che si trattava di un vincolo disposto “per equivalente” in quanto non si verterebbe in un caso analogo quello trattato dalle Sezioni unite nel caso “Miragliotta” in cui era evidente il collegamento 3 causale “diretto” tra il provento del reato e l’acquisto dell’immobile; la natura di confisca per equivalente del vincolo troverebbe conferma anche nei provvedimenti del Tribunale per il riesame e nel decreto di sequestro preventivo. Si ribadiva, inoltre, che il De ED sarebbe “terzo” in quanto, con la assoluzione per il reato di riciclaggio, ne sarebbe stata accertata la buona fede, il che impedirebbe di considerarlo coinvolto nel peculato contestato alla madre deceduta;
2.3. violazione di legge (art. 578-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: ribadita la natura di confisca per equivalente della confisca non avrebbe potuto applicarsi l’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto nel 2018, a condotte di peculato risalenti al febbraio 2015; 2.4. violazione di legge (art. 8 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale: il riciclaggio si sarebbe consumato nel momento dell'acquisto dell’immobile confiscato e non quando la NN aveva depositato i proventi del peculato sul proprio conto corrente;
2.5. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato contestato alla NN, che avrebbe dovuto essere inquadrato come truffa, tenuto conto dell'emersione di artifici e raggiri nei confronti dei titolari dei buoni postali (che la stessa faceva monetizzare per intascare la differenza del cambio euro-lira); 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione: l'art. 578-bis cod. proc. pen. non avrebbe potuto essere applicato nel caso di “morte” dell’imputato, dato che le cause di estinzione rilevanti previste dalla norma erano solo l'”amnistia” e la “prescrizione”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei termini che di seguito si esporranno. 1.1.La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza del 29 settembre 2022 ha annullato la sentenza della Corte di appello del 5 aprile 2022 rilevando «come i principi affermati in relazione alla possibilità di confermare la confisca anche in relazione ad un reato estinto per prescrizione non paiono esattamente sovrapponibili al caso di specie;
dalla stessa sentenza emessa in camera di consiglio emerge chiaramente che, al momento della decisione, l'imputato era già deceduta, sicché non è nemmeno chiaro come sia stato celebrato il giudizio di appello, come la Corte abbia costituito le parti, come e da chi siano state formulate le conclusioni come si sia proseguito il rapporto processuale fino al momento della decisione». La Cassazione altresì affermato 4 che la sentenza in allora annullata non si confrontava con i motivi di appello e non chiariva come le prerogative difensive fossero state garantite e «confermava in modo viziato la statuizione della confisca». Tale mandato individua il perimetro della cognizione del giudice di rinvio e non può essere messo in discussione da questo GI. 1.2. Tanto premesso sono infondati sia il primo motivo, con il quale si contesta il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 516 del codice di diritto per la modifica dell'imputazione, effettuata nel corso dell'udienza dibattimentale cui non era presente l'imputata NN, sia il quinto motivo con il quale si contesta la legittimità della qualifica della condotta ascritta alla NN come “peculato” piuttosto che “truffa”. La Corte d'appello ha legittimamente rilevato che nel caso in esame non si è proceduto ad una “modifica dell'imputazione”, essendo la condotta contestata rimasta identica, ma si è semplicemente attribuita alla stessa una diversa qualificazione giuridica (pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). Il potere di assegnare alla condotta contestata una diversa qualificazione è una prerogativa del giudice che procede e, non incidendo sulla “descrizione del fatto”, ma solo sulla sua legittima collocazione tra le fattispecie penalmente rilevanti della condotta descritta nel capo di accusa, non integra una modifica dell'imputazione, sicché a tale operazione non deve essere applicato lo statuto che il codice di rito riserva alla modifica dell'imputazione. Si riafferma infatti che, il giudice può dare alla condotta una diversa qualificazione giuridica a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore (ex multis Sez. 3, n. 19118 del 18/03/2008, D., Rv. 239873 – 01; Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210 - 02) Con riferimento al caso in esame ed alla correttezza della riqualifica, censurata con il quinto motivo di ricorso, il collegio, da un lato, rileva che ai fini del thema decidendum ovvero la legittimità della confisca, l'inquadramento della condotta contestata a AU NN come truffa piuttosto che peculato non ha un rilievo decisivo, tenuto conto che, anche qualora la condotta fosse stata qualificata come truffa, i proventi di tale reato sarebbero stati comunque aggredibili ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen. Ciò detto, il GI ritiene che la valutazione effettuata dalla Corte d'appello in ordine alla correttezza di tale qualificazione sia corretta, tenuto conto del ruolo rivestito dalla NN, dipendente delle Poste Italiane addetta al servizio che si occupava degli investimenti che, nel far apparire come consegnata la somma relativa allo sconto di buoni fruttiferi postali emessi in epoca remota, 5 approfittando anche del cambio euro-lire si appropriava della somma pari alla differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto. Sul punto il collegio ribadisce che l'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dall'art. 2, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 - effettuata per conto della Cassa Depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi - riveste natura pubblicistica. Ne consegue che il dipendente di Poste Italiane s.p.a. quando si appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale (libretti postali e buoni fruttiferi postali) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e pertanto risponde del reato di peculato e non di quello di appropriazione indebita (tra le altre: Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 - 01). 1.3. Anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della competenza territoriale, non è fondato. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il riciclaggio in origine contestato al ricorrente De ED fosse stato consumato nel territorio ricadente sotto la competenza del Tribunale di Cassino, atteso che le somme di provenienza illecita risultavano depositate su un conto corrente cointestato alla NN e al De ED presso l'ufficio postale di San Giovanni Incarico. In punto di competenza territoriale, in relazione al reato di riciclaggio il GI riafferma che il delitto non può che consumarsi nel momento in cui si realizza l'effetto dissimulatorio ottenibile anche con il trasferimento del denaro su vari conti correnti postali e libretti di risparmio. Si ribadisce, al riguardo, che il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, sicché è integrato da qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche dal mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di, Rv. 286140 – 01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446 - 01) 1.4. Ciò detto, il GI rileva che il mandato rescindente, affidato dalla Sesta sezione penale della cassazione alla Corte di appello di Roma non risulta adeguatamente adempiuto in relazione agli altri punti devoluti ed, in particolare a quello relativo alle ragioni che hanno sostenuto la conferma della confisca dell’immobile intestato al De ED. Si ritengono, pertanto, fondati il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso con i quali si deduce, sotto diversi profili, la violazione dello statuto della c.d. “confisca senza condanna”. La Corte di appello ha infatti affermato che l'immobile intestato al De 6 ED fosse stato acquistato con i proventi dei reati di peculato consumati dalla NN e, quindi, ha ritenuto che l'immobile in questione fosse senz'altro «riferibile» alla deceduta «essendo inequivoco» che la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto fosse quello illecitamente lucrato con le attività illecite di peculato (pag. 16 della sentenza impugnata). Tale affermazione risulta apodittica e non adeguatamente dimostrata;
la stessa, peraltro, non trova conferma nella qualifica assegnata al vincolo dell'immobile nel corso dell'incidente cautelare quando il sequestro prodromico alla confisca contestata veniva pacificamente definito “per equivalente”. Per quanto sia legittima la riqualifica di un vincolo da parte del giudice che procede (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494 - 02), il nuovo inquadramento deve essere adeguatamente giustificato. Nel caso in esame non è stato dimostrato che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile intestato al De ED fosse stato acquistato proprio con il denaro profitto delle condotte di peculato anche tenuto conto del fatto che la NN, svolgendo una regolare attività lavorativa, disponeva sicuramente anche di denaro di provenienza lecita. La sommaria riqualifica del vincolo come confisca “diretta” piuttosto che “per equivalente” ha condotto la Corte di appello a non confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: - la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01); - la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna non consente al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca (nella specie, per equivalente), atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato (Sez. 3, n. 33429 del 04/03/2021, Ubi, Rv. 282477 - 02). 1.5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma affinché la stessa, adempiendo integralmente al mandato rescindente, chiarisca quale sia la natura della confisca del bene immobile intestato al ricorrente del ED identificando l'origine del denaro utilizzato per il suo acquisto.
P. Q. M.
7 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE IO AN