Articolo 11 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96
Articolo 10Articolo 12
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31 marzo 2006
Art. 11. Programmazione e sviluppo dell'agriturismo 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu' rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 31 marzo 2006
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