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31 marzo 2006
31 marzo 2006
Art. 11. Programmazione e sviluppo dell'agriturismo 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu' rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu' rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 12/10/2007, n. 339Provvedimento: SENTENZA N. 339 ANNO 2007 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni MA FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, LO MADDALENA, LF IN, SO QU, Franco LO, LU ZE, AE ST, BI SE, MA Rita SAULLE, EP UR, LO MA AN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 lettere a ), b ), c ), e ), ed f ); dell'art. 5, dell'art. 6, commi 2 e 3; dell'art. 7; dell'art. 8; dell'art. 9, comma 2; dell'art. 11; dell'art. 12; dell'art. 13 e dell'art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), promossi con ricorsi delle Regioni Lazio e Toscana notificati il 10 …Leggi di più...
- legge statale sull'agriturismo·
- agricoltura e turismo·
- non fondatezza della questione.·
- ricorso della regione toscana·
- ricorso della regione lazio·
- illegittimità costituzionale.·
- ricorso delle regioni lazio e toscana·
- lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie di competenza concorrente·
- definizione dei criteri e limiti dell'attività agrituristica·
- principio della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- esclusione·
- norma espressiva della competenza concorrente dello stato·
- norma espressiva di principio fondamentale in materia di tutela della persona·
- omessa previsione del coinvolgimento delle regioni per mezzo della conferenza stato-regioni