Art. 4. Delega al'totaiotdelle operazioni di vendita
con incanto di beni mobili registrati 1. Dopo l' articolo 534 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 534-bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591 -bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione".
con incanto di beni mobili registrati 1. Dopo l' articolo 534 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 534-bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591 -bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione".