Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 139
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento

    La Corte ha ritenuto che il termine di accertamento sia di sette anni in caso di omessa dichiarazione, come nel caso di specie, e che l'atto sia stato notificato entro tale termine.

  • Rigettato
    Estraneità alla gestione societaria e imputazione degli utili

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse socia e amministratrice al 31.12.2017, data di chiusura dell'esercizio sociale, e che pertanto gli utili, anche se extrabilancio, dovessero esserle imputati. Non è stata fornita prova liberatoria circa la non realizzazione o distribuzione degli utili, né circa la mancanza di poteri gestori. Inoltre, è stato considerato il legame tra la società della ricorrente e la precedente società di cui era dipendente.

  • Rigettato
    Fondatezza dell'accertamento su presunzioni e sentenze

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato sia legittimo e basato su norme di legge, interpretate secondo i principi giurisprudenziali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 139
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 139
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo