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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO NN IU, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901053 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901053 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901053 2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.10.2025, la menzionata impugnava avviso di accertamento relativo all'anno
2017, notificato il 3.9.2025, con cui veniva accertato un reddito di partecipazione pari ad euro
95.529,00 , a seguito dell'intervenuto accertamento di un maggior reddito di impresa ,- pari ad euro 218.848 , a dispetto di quanto denunciato in misura di euro 49.040 dalla soc. Società_1 srl- , in relazione alla quale era stato notificato autonomo avviso di accertamento, mai impugnato e dunque divenuto definitivo. La ricorrente, che non ebbe a presentare alcuna dichiarazione nell'anno di interesse pur essendovi tenuta, deduce la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento per decorso del termine di cinque anni. Sostiene di essere estranea alla gestione societaria essendo entrata in società solo il 2.10.2017, quindi quando gli utili si erano già realizzati. Contesta che l'avviso impugnato sia fondato su sentenze e non su norme di legge.
Si è costituita Agenzia delle Entrate DP II, per opporre che non sarebbe maturata alcuna decadenza , avendo avuto l'ufficio un termine di sette e non di cinque anni successivo a quello della mancata dichiarazione , secondo il disposto dell'art. 43 dpr 600/1973 , termine che scadeva il 31.12.2025, laddove l'atto impugnato è stato notificato il 3.9.2025. Vien fatto di rilevare che la ricorrente era socia unica al
31.12.2017 e quindi ancorchè entrata solo nell'ottobre 2017 è responsabile degli extra utili a lei imputati , non avendo tra l'altro neppure contestato che detti utili siano stati realizzati. Sul punto viene ricrodato un recentissimo arresto della Corte di Cassazione (n. 28303/2025), secondo cui gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento di chiusura dell'esercizio sociale.
E' stata depositata una memoria da parte della ricorrente con cui viene opposto che l'azione di accertamento è fondata solo su presunzioni quali: 1) che i saldi negativi di cassa corrispondano ad incassi non dichiarati;
2) che questi incassi siano pervenuti nella disponibilità del socio piuttosto che essere utilizzati dalla società; 3) che dette somme siano andate a beneficio della ricorrente , amministratrice al 31.12.2017. Tutto ciò in base ad una sentenza della Corte di Cassazione citata dall'IC. Viene ripetuto che Ric_1 è diventata socia e amministratrice solo il 2.10.2017 e non aveva alcun potere decisionale . Si ha riguardo a 160.000 euro che non scorrono sui conti quando la stessa entra in società, il che dimostra che non ne fosse a conoscenza. Viene aggiunto che la menzionata in un primo periodo versò sul conto personale gli incassi della società, segno della sua inesperienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'IC non era decaduto dal potere di emettere l'atto impugnato in quanto , in presenza di soggetto che omette la dichiarazione, il termine è di sette e non di cinque anni , come correttamente argomentato dalla patre convenuta che ha richamato il testo normativo applicabile.
Il maggior reddito di impresa della Società_1 srl è stato definitivamente accertato. Sulla ricorrente grava l'addebito di reddito di partecipazione non denunciato , perchè la stessa era socia ed amministratrice della società menzionata dall'ottobre 2017, e soprattutto perchè lo era al 31.12.2017.
Sul punto giova ricordare l'arresto indicato dallo IC , in linea con l'art. 5 dpr 917/1986, secondo cui i redditi della società devono essere imputati esclusivamente a coloro che rivestano la qualità di soci al momento dell'approvazione del rendiconto, così come gli utili extrabilancio prodotti da società di capitale a stretta base partecipativa. La Corte di legittimità in una precedente prouncia (n. 21295/2022) aveva evidenziato come tale interpretazione sia in linea con l'art. 2478 bis cc, seconno cui il diritto agli utili matura solo a seguito del bilancio ed a chiusura dell'esercizio sociale. Va da sè che gli extra utili vanno attribuiti alla ricorrente che era socia al 31.12.2017. Da parte della stessa del resto, non è giunta alcuna prova liberatoria , non avendo neppure anche solo allegato che i ricavi non siano stati realizzati, o che non siano stati distribuiti, o che altri se ne siano appropriati. Prova che incombeva su di lei e che non è stata fornita , così come non è stata fornita la prova sul fatto di non avere avuto i pieni poteri gestori.
Ad abundantiam va detto che dal punto di vista fattuale è immediato ritenere che la ricorrente non fosse affatto estranea alla gestione della società , visto che la Società_1 è nata dalla scissione della Società_2 srl presso cui era dipendente la prevenuta. Non solo, ma il legale rappresentante di Società_2 srl, lo era anche di Società_1 srl nella persona di Nominativo_1, il che significa che la Ric_1 acquistò la società dal suo datore di lavoro. Lo stretto legame tra i due porta necessariamente a ritenere che la ricorrente fosse pienamente a giorno della gestione sociale anche prima dell'ottobre
2017.
L'atto impugnato è legittimo, è basata sulle norme di legge richiamate , interpretate secondo i principi ermeneutici forniti dalla Corte di legittimità e dunque correttamente applicate.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00, considerato il grado di complessità del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO NN IU, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901053 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901053 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010901053 2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.10.2025, la menzionata impugnava avviso di accertamento relativo all'anno
2017, notificato il 3.9.2025, con cui veniva accertato un reddito di partecipazione pari ad euro
95.529,00 , a seguito dell'intervenuto accertamento di un maggior reddito di impresa ,- pari ad euro 218.848 , a dispetto di quanto denunciato in misura di euro 49.040 dalla soc. Società_1 srl- , in relazione alla quale era stato notificato autonomo avviso di accertamento, mai impugnato e dunque divenuto definitivo. La ricorrente, che non ebbe a presentare alcuna dichiarazione nell'anno di interesse pur essendovi tenuta, deduce la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento per decorso del termine di cinque anni. Sostiene di essere estranea alla gestione societaria essendo entrata in società solo il 2.10.2017, quindi quando gli utili si erano già realizzati. Contesta che l'avviso impugnato sia fondato su sentenze e non su norme di legge.
Si è costituita Agenzia delle Entrate DP II, per opporre che non sarebbe maturata alcuna decadenza , avendo avuto l'ufficio un termine di sette e non di cinque anni successivo a quello della mancata dichiarazione , secondo il disposto dell'art. 43 dpr 600/1973 , termine che scadeva il 31.12.2025, laddove l'atto impugnato è stato notificato il 3.9.2025. Vien fatto di rilevare che la ricorrente era socia unica al
31.12.2017 e quindi ancorchè entrata solo nell'ottobre 2017 è responsabile degli extra utili a lei imputati , non avendo tra l'altro neppure contestato che detti utili siano stati realizzati. Sul punto viene ricrodato un recentissimo arresto della Corte di Cassazione (n. 28303/2025), secondo cui gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento di chiusura dell'esercizio sociale.
E' stata depositata una memoria da parte della ricorrente con cui viene opposto che l'azione di accertamento è fondata solo su presunzioni quali: 1) che i saldi negativi di cassa corrispondano ad incassi non dichiarati;
2) che questi incassi siano pervenuti nella disponibilità del socio piuttosto che essere utilizzati dalla società; 3) che dette somme siano andate a beneficio della ricorrente , amministratrice al 31.12.2017. Tutto ciò in base ad una sentenza della Corte di Cassazione citata dall'IC. Viene ripetuto che Ric_1 è diventata socia e amministratrice solo il 2.10.2017 e non aveva alcun potere decisionale . Si ha riguardo a 160.000 euro che non scorrono sui conti quando la stessa entra in società, il che dimostra che non ne fosse a conoscenza. Viene aggiunto che la menzionata in un primo periodo versò sul conto personale gli incassi della società, segno della sua inesperienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'IC non era decaduto dal potere di emettere l'atto impugnato in quanto , in presenza di soggetto che omette la dichiarazione, il termine è di sette e non di cinque anni , come correttamente argomentato dalla patre convenuta che ha richamato il testo normativo applicabile.
Il maggior reddito di impresa della Società_1 srl è stato definitivamente accertato. Sulla ricorrente grava l'addebito di reddito di partecipazione non denunciato , perchè la stessa era socia ed amministratrice della società menzionata dall'ottobre 2017, e soprattutto perchè lo era al 31.12.2017.
Sul punto giova ricordare l'arresto indicato dallo IC , in linea con l'art. 5 dpr 917/1986, secondo cui i redditi della società devono essere imputati esclusivamente a coloro che rivestano la qualità di soci al momento dell'approvazione del rendiconto, così come gli utili extrabilancio prodotti da società di capitale a stretta base partecipativa. La Corte di legittimità in una precedente prouncia (n. 21295/2022) aveva evidenziato come tale interpretazione sia in linea con l'art. 2478 bis cc, seconno cui il diritto agli utili matura solo a seguito del bilancio ed a chiusura dell'esercizio sociale. Va da sè che gli extra utili vanno attribuiti alla ricorrente che era socia al 31.12.2017. Da parte della stessa del resto, non è giunta alcuna prova liberatoria , non avendo neppure anche solo allegato che i ricavi non siano stati realizzati, o che non siano stati distribuiti, o che altri se ne siano appropriati. Prova che incombeva su di lei e che non è stata fornita , così come non è stata fornita la prova sul fatto di non avere avuto i pieni poteri gestori.
Ad abundantiam va detto che dal punto di vista fattuale è immediato ritenere che la ricorrente non fosse affatto estranea alla gestione della società , visto che la Società_1 è nata dalla scissione della Società_2 srl presso cui era dipendente la prevenuta. Non solo, ma il legale rappresentante di Società_2 srl, lo era anche di Società_1 srl nella persona di Nominativo_1, il che significa che la Ric_1 acquistò la società dal suo datore di lavoro. Lo stretto legame tra i due porta necessariamente a ritenere che la ricorrente fosse pienamente a giorno della gestione sociale anche prima dell'ottobre
2017.
L'atto impugnato è legittimo, è basata sulle norme di legge richiamate , interpretate secondo i principi ermeneutici forniti dalla Corte di legittimità e dunque correttamente applicate.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00, considerato il grado di complessità del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00