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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1462/2025 R.G.
Promossa da
(c.f. ), con sede in Roma, viale Europa n. 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata al ricorso, dall'avvocato Paolo Carta, in servizio presso la
Direzione Affari Legali della società, presso i cui uffici in Cagliari, via Brenta n. 16, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Capoterra, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Paolo Ghisu, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare della multa per un importo pari ad ore quattro di retribuzione irrogato da alla dipendente . Con vittoria Parte_1 Controparte_1 di spese e onorari.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullare la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione irrogata da Parte_1 alla Sig.ra con provvedimento del 13/03/2025, per
[...] Controparte_1
pagina 1 insussistenza del fatto addebitato e, per l'effetto, ordinare alla società ricorrente la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale della lavoratrice e la restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità e, per l'effetto, annullarla o ridurla nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato, innanzitutto, che la signora è dipendente di Controparte_1 [...]
assegnata al P.D.D. (Presidio Decentrato di Distribuzione) di Capoterra Parte_1 con la mansione di portalettere, con orario di lavoro dalle ore 8:30 alle 15:57.
Ha quindi riferito in ordine all'episodio, disciplinarmente rilevante, accaduto il giorno 22 gennaio 2025 come segue.
Intorno alle ore 10:30 la signora rappresentava alla sua caposquadra, signora CP_1
un problema tecnico sul palmare portalettere a lei assegnato, che Parte_2 risultava non sincronizzato con la corrispondenza da prendere in carico. Mentre la caposquadra si attivava prontamente per la risoluzione del problema, la prendeva CP_1 la corrispondenza registrata a lei affidata per il recapito e la scaraventava sul suo tavolo del casellario, dopodiché, rivolgendosi alla signora affermava: “facciamo che io Pt_2 me ne vado a casa”; detto ciò, senza aver dato alcuna ulteriore spiegazione alla responsabile lasciava il posto di lavoro, abbandonando la corrispondenza già Pt_2 caricata sul mezzo aziendale affidatole, incustodita, sulla pubblica via.
In seguito a tale episodio, la funzione aziendale che gestisce le risorse umane, con nota Prot. DISC/809/MAC/2025 del 3.2.2025 (indirizzata alla e da lei ricevuta in CP_1 data 10.2.2025), aveva comunicato alla dipendente formali contestazioni ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), invitandola a produrre le sue eventuali giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della nota.
pagina 2 In data 4.3.2025, in presenza del dottor , della dottoressa Persona_1 Per_2
e del rappresentante sindacale la dipendente aveva fornito le
[...] Persona_3 proprie giustificazioni.
La funzione risorse umane, con nota Prot. DISC/3021/MAC/2025 del 13.3.2025, avendo ritenuto insufficienti le giustificazioni della dipendente, le aveva intimato la sanzione disciplinare della multa per un importo pari a quattro ore di retribuzione.
La lavoratrice aveva impugnato la sanzione in data 2.4.2025 chiedendo, ai sensi dell'art 7 L. n. 300/1970, la costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato.
L'Ispettorato Territoriale di Cagliari, a sua volta, con P.E.C. dell'8.4.2025 aveva invitato alla nomina del proprio rappresentante per la costituzione Parte_1 del collegio.
Tuttavia, in data 11.4.2025, aveva comunicato di non aderire a Parte_1 detta istanza e di voler promuovere ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria. ha altresì precisato che il codice disciplinare vigente era stato Parte_1 affisso nei locali ove prestava servizio la dipendente.
1.2. Svolta tale premessa in fatto, parte ricorrente ha affermato la piena legittimità della sanzione conservativa oggetto di causa, ritenendo come la condotta oggetto di contestazione, siccome posta in essere in violazione dei doveri gravanti sul lavoratore ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 c.c., si fosse posta in netto contrasto con l'attività che quotidianamente un portalettere è chiamato a svolgere e come la stessa condotta evidentemente denotasse una mancanza di senso di responsabilità e diligenza professionale.
Tale condotta era, inoltre, sintomo di disinteresse, da parte della lavoratrice per l'organizzazione del lavoro, per i propri colleghi e, infine, per la primaria obbligazione richiestale, ovverosia il corretto svolgimento delle proprie mansioni.
2. La dipendente convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare, la sanzione disciplinare oggetto di causa, per insussistenza del fatto addebitato, ovvero, in subordine, per violazione del principio di proporzionalità, e, per l'effetto, volesse ordinare a la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale Parte_1 della lavoratrice e la restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Parte resistente ha dedotto, in particolare, che i fatti oggetto di causa si erano svolti in maniera del tutto differente da come rappresentati dal datore di lavoro.
Secondo la lavoratrice, i fatti si erano svolti come segue.
pagina 3 In data 22 gennaio 2025, al momento di iniziare il proprio turno, ella riscontrava un malfunzionamento del palmare, che impediva la sincronizzazione della corrispondenza da prendere in carico.
Tale imprevisto acuiva un già grave stato di ansia e prostrazione emotiva in cui versava la lavoratrice, a causa del recente e doloroso lutto per la perdita del proprio padre, deceduto solo quindici giorni prima.
La lavoratrice segnalava prontamente il problema tecnico alla capo squadra, signora la quale, tuttavia, non solo non si dimostrava in grado di risolvere la Parte_2 criticità, ma assumeva un atteggiamento del tutto inopportuno e provocatorio, canticchiando con fare insolente di fronte all'evidente stato di difficoltà e sofferenza della collega.
Sentendosi profondamente turbata e non in condizione di proseguire l'attività lavorativa, la convenuta, con senso di responsabilità, contattava telefonicamente la responsabile del C.L. di Cagliari, signora per rappresentarle la Persona_4 situazione e chiedere di poter rientrare a casa anticipatamente. La signora Per_4 compresa la situazione, autorizzava espressamente la lavoratrice a lasciare il servizio, indicandole di registrare l'uscita con la causale “festività soppresse”.
Inoltre, non corrispondeva al vero l'assunto secondo il quale nell'occasione la lavoratrice “scaraventava” la corrispondenza, essendo stata la stessa da lei riposta con cura sul tavolo all'interno del locale casellario.
Allo stesso modo, non corrispondeva al vero l'affermazione secondo cui il mezzo aziendale sarebbe stato abbandonato sulla pubblica via, poiché lo stesso era stato parcheggiato all'interno dello spiazzo cortilizio del centro PDD di Capoterra, area privata, recintata e chiusa, e quindi in condizioni di assoluta sicurezza.
Per altro verso, tali circostanze erano state puntualmente riferite in sede di audizione disciplinare. In quella sede, il rappresentante sindacale, signor aveva Persona_3 dichiarato a verbale di aver egli stesso contattato telefonicamente la signora la Per_4 quale gli aveva confermato di aver autorizzato l'uscita anticipata della lavoratrice.
Ciononostante, la società datrice di lavoro aveva ritenuto di dover irrogare la sanzione disciplinare, da ritenersi illegittima per insussistenza del fatto, non avendo la dipendente commesso alcuna delle condotte contestate, ovvero, in subordine, per violazione del principio di proporzionalità.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
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4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
pagina 4 Giova riportare il contenuto della contestazione disciplinare: “Su segnalazione dalla
Signora , caposquadra portalettere del CL Cagliari, si è appreso, che Lei Parte_2 applicata al PDD di Capoterra con mansione di portalettere e con orario di lavoro
08,30 - 15,57, in data 22/01/2025, si è allontanata dal posto di lavoro, con uscita alle ore 10,48, con la causale “festività soppresse”, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione in merito.
Nello specifico, Lei, alle ore 10,30 circa dello stesso giorno, ha rappresentato al caposquadra un problema tecnico insorto sul palmare portalettere, ovvero la mancata sincronizzazione dello strumento rispetto alla corrispondenza da prendere in carico.
Al riguardo, la Signora prendendo prontamente atto della criticità Parte_2 segnalata, si è attivata in merito alla risoluzione del problema. Nella circostanza, Lei, invece, di continuare a svolgere i compiti demandati, ha raccolto la corrispondenza registrata affidatale per il recapito, buttandola sul tavolo del casellario di Sua pertinenza lavorativa.
Successivamente Lei ha comunicato alla Signora testualmente Parte_2
“facciamo che io me ne vado a casa” e con questa ultima affermazione ha subito abbandonato il posto di lavoro, lasciando tra l'altro incustodita sulla pubblica via tutta la corrispondenza già riposta sul mezzo aziendale affidato a Lei per il recapito.
Tale Sua condotta di particolare gravità, oltre a pregiudicare la regolarità del servizio, si è posta in contrasto con quanto previsto nell'art. 29, punto V, del vigente
CCNL, secondo cui “l'osservanza dell'orario dì lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore”, nonché con i principi di buona condotta in cui è espressamente riportato che “il personale deve svolgere con impegno, professionalità e responsabilità le attività di cui è incaricato, contribuendo con il proprio apporto professionale al mantenimento degli standard qualitativi aziendali”.
I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione degli obblighi e doveri su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del
C.C.N.L. vigente nonché del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai criteri di correttezza e diligenza”.
Come si può notare dall'esame della predetta contestazione, sono stati addebitati alla lavoratrice tre ordini di condotte:
pagina 5 1) l'essersi allontanata dal posto di lavoro senza aver ricevuto alcuna autorizzazione
(“si è allontanata dal posto di lavoro, con uscita alle ore 10,48, con la causale
“festività soppresse”, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione in merito”);
2) l'aver “buttato” sul tavolo del casellario di sua pertinenza lavorativa la corrispondenza registrata;
3) l'aver lasciato “incustodita sulla pubblica via” tutta la corrispondenza già riposta sul mezzo aziendale affidatole per il recapito.
Nella valutazione operata dal datore di lavoro, la condotta più grave è evidentemente la prima, come si evince dal tenore della contestazione, ove si legge che “Tale Sua condotta di particolare gravità, oltre a pregiudicare la regolarità del servizio, si è posta in contrasto con quanto previsto nell'art. 29, punto V, del vigente CCNL, secondo cui “l'osservanza dell'orario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore” (…)”.
Dall'istruttoria svolta è tuttavia emerso che nessuna delle predette condotte, per come sopra riportate nella contestazione disciplinare, è stata posta in essere dalla lavoratrice.
Per quanto attiene all'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, come ha chiarito la testimone la ricorrente, in preda a un malore, probabilmente dipeso Persona_4 anche dalle sue non ottimali condizioni di salute psicofisica (soltanto quindici giorni prima aveva subito il grave lutto del padre), aveva richiesto di poter lasciare il luogo di lavoro.
Nell'occasione la sentita telefonicamente, come dalla stessa confermato, Per_4 aveva espressamente autorizzato la ricorrente ad assentarsi dal lavoro e a giustificare la propria assenza ricorrendo ad una giornata delle c.d. festività soppresse.
Per tale ragione, alcuna condotta illegittima è ravvisabile in capo alla lavoratrice.
Inoltre, come pure riportato nella contestazione disciplinare, la lavoratrice ha avvisato la caposquadra che stava andando via.
Di conseguenza, il disagio pur arrecato all'organizzazione del servizio è dipeso da una circostanza del tutto imprevedibile, tale essendo il malore che ha colto la ricorrente.
Per quanto concerne le altre due condotte sopra indicate, non è emerso che la ricorrente, in occasione della sua uscita dal posto di lavoro, abbia abbandonato la corrispondenza.
La caposquadra sentita quale testimone, unica persona che a quanto Parte_2 consta ha assistito all'episodio oggetto di causa, ha riferito che “sul tavolo sono state scaraventate le raccomandate, o meglio lasciate mentre io cercavo di risolvere il problema del palmare”.
pagina 6 Non è quindi emerso che la lavoratrice abbia riposto le raccomandate sul tavolo con fare non consono, ovvero che abbia “scaraventato” o “buttato” le raccomandate, così mostrando un atteggiamento di disprezzo o di disinteresse.
Per quanto poi concerne la corrispondenza riposta sul mezzo aziendale, la stessa testimone ha riferito che “I postini, quando rientrano dal giro, vuotano i mezzi Pt_2 aziendali, dopo aver parcheggiato all'interno del piazzale nell'area dedicata. L'area dedicata ai motomezzi è chiusa da un cancello e si trova sul retro dell'edificio. La moto in uso alla ricorrente non si trovava nell'area dedicata ai motomezzi e all'interno c'era la corrispondenza e le chiavi erano infilate nel cruscotto. La moto era parcheggiata dentro il cancello dell'ingresso principale dove possono parcheggiare anche i portalettere. Non c'è nessun divieto di parcheggio per i motomezzi anche se hanno un un'area dedicata (…)”.
Pertanto, dalla deposizione della risulta che la corrispondenza non è stata Pt_2 lasciata “incustodita sulla pubblica via”, bensì è stata riposta sul mezzo aziendale, a sua volta parcheggiato non sulla pubblica via, bensì “dentro il cancello dell'ingresso principale”, e quindi in uno spazio interno dell'edificio del P.D.D. di Capoterra.
In conclusione, i fatti, per come contestati, non sussistono.
In conseguenza dell'accertata illegittimità della sanzione disciplinare, il ricorso merita di essere integralmente rigettato.
Non vi è luogo all'adozione di ulteriori provvedimenti, in quanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, avendo il datore di lavoro adito l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare è rimasta sospesa fino alla definizione del giudizio.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della tabella di riferimento per la materia trattata, ovverosia le controversie di lavoro di valore indeterminabile.
Si precisa a tal riguardo che la sanzione disciplinare comporta un giudizio negativo che, in quanto suscettibile di incidere sullo status del lavoratore, va oltre l'entità economica della sanzione medesima (v. Cass. civ., Sez. VI, sottosezione lavoro, ordinanza n. 24979 del 10.10.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso, in ragione della ravvisata illegittimità della sanzione disciplinare della multa per un importo pari a quattro ore della retribuzione, intimata da
[...]
a con nota Prot. DISC/3021/MAC/2025 del 13.3.2025; Parte_1 Controparte_1
pagina 7 2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 5.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 19.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 8