Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03731/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3731 del 2025, proposto da
Comune di OS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Penta, Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Tognella, Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Stradella, Comune di San Zenone al Po, Comune di Cergnago, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- della D.G.R. Lombardia n. XII/4589 del 23.6.2025 Piano Lombardia - Aggiornamento programma interventi ripresa economica, ed in particolare la rimodulazione contributo regionale ex L.R. 4 maggio 2020, n. 9 - Intervento “Tangenziale di OS” pubblicata sul BURL Lombardia il 26.6.2025 con i relativi allegati, e di ogni delibera, provvedimento e atto di qualsiasi natura incidente sulla cancellazione del finanziamento della Variante all'abitato di OS SP ex SS 234 Codognese, ivi compreso la nota della Provincia di Pavia prot. n. S1.2025.0004447 del 27.05.2025 e prot. interno della Provincia di Pavia n. 32353 del 26.05.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Provincia di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con deliberazione n. 1245 del 20.09.2016, il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), e con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/5358 dell’11.10.2021 è stato disposto di integrare il Piano Lombardia - Programma degli interventi per la ripresa economica, Allegato 1 della DGR XI/4381/2021 con l’intervento denominato: SP ex SS 234 “Codognese” - Tangenziale di OS, con un costo previsto per l’intervento euro 20.000.000,00, prevedendo un contributo regionale di pari importo.
Con DGR n. XI/5697 del 15.12.2021 il predetto intervento denominato veniva inserito nell’aggiornamento 2021 del Programma degli Interventi Prioritari del Piano Lombardia.
In data 27.10.2022, tra la Provincia di Pavia e il Comune di OS veniva conseguentemente sottoscritta una specifica “Convenzione per la realizzazione della Variante all’abitato di OS S.P. ex S.S. n. 234 Codognese – Tangenziale di OS”, ai sensi della quale, il Comune di OS si impegnava a “trasferire tutta la documentazione progettuale dell’opera già in suo possesso, predisposta previo incarico a professionisti esterni con proprie risorse finanziarie, consistenti nel progetto definitivo dell’opera e la relativa validazione”.
Con determinazione dirigenziale n. 428 del 22.03.2023, la Provincia di Pavia avviava la procedura di gara aperta per “l’appalto di servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di realizzazione dell’intervento denominato “S.P. ex S.S. 234 Codognese – tangenziale di OS”, consistenti nelle prestazioni di “revisione, completamento, aggiornamento della progettazione definitiva” e di “progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione”, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1772 del 29.12.2023 in favore della società di progettazione Enser S.r.l.
Con nota PG 39139 del 01.07.2024, quest’ultima evidenziava talune criticità del Progetto Definitivo predisposto dal Comune di OS.
In data 11.11.2024, Enser S.r.l. trasmetteva il documento denominato “Analisi del Progetto Definitivo e proposta di tracciati plano-altimetrici alternativi”, dal quale emergeva in sintesi che
a. l’adeguamento del Progetto Definitivo al nuovo Codice dei Contratti Pubblici e alla normativa tecnica in vigore ha messo in luce carenze strutturali e documentali nella progettazione trasmessa dal Comune di OS, rendendola incompatibile con gli attuali requisiti di legge
b. le rivalutazioni economiche effettuate hanno evidenziato un incremento rilevante dei costi di realizzazione, con una stima attualizzata superiore a € 50.000.000,00, a fronte dell’importo inizialmente previsto di € 20.000.000,00.
Sulla base di quanto evidenziato da Enser, con l’impugnata nota PG n. 32353 del 26.05.25, la Provincia di Pavia perveniva ad una “valutazione di non sostenibilità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria della Tangenziale di OS”, proponendo a Regione Lombardia una rimodulazione del contributo regionale precedentemente assegnato.
Con d.g.r. della Regione Lombardia 23.06.2025 – n. XII/4589 “Piano Lombardia – Aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla d.g.r. 2965/24”, parimenti impugnata, veniva disposta l’eliminazione del finanziamento per la realizzazione della SP ex SS 234 Codognese Variante di OS, con riallocazione di tali somme in cinque interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di itinerari stradali della Provincia di Pavia.
II) In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione che va respinta, avendo la ricorrente impugnato un provvedimento regionale, e chiedendo in sostanza un bene della vita nella disponibilità di tale Ente.
II.1) Con il primo motivo, il Comune evidenzia che, in primo luogo, il provvedimento regionale impugnato avrebbe eliminato il finanziamento dell’opera per cui è causa, malgrado la stessa fosse stata inserita nel Programma Regionale della Mobilità e Trasporti della Regione, che non è stato invece modificato.
Sotto altro profilo, la scelta di riallocare le predette risorse non avrebbe individuato le opere da mettere in sicurezza né i Comuni destinatari dei finanziamenti, ma solo genericamente gli ambiti territoriali in cui è suddivisa la Provincia di Pavia.
Infine, a fronte di una riassegnazione di fondi, l’Amministrazione titolare dell’intervento definanziato avrebbe dovuto partecipare al relativo procedimento.
II.2) Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 della L.R. n. 9/2020, in relazione al quale era stata finanziata l’opera per cui è causa, in quanto destinata allo “sviluppo infrastrutturale”, laddove con il provvedimento impugnato Regione Lombardia ha accolto la richiesta della Provincia di Pavia di destinare tale somma ad opere di manutenzione straordinaria di strade provinciali, che non potrebbe invece essere annoverata in tale specie di interventi.
II.3) Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle regole partecipative, in applicazione delle quali il Comune di OS avrebbe dovuto essere coinvolto nella fase preliminare all’assunzione della decisione di distogliere il finanziamento dall’opera che interessa il proprio territorio.
II.4) Con il quarto ed il quinto motivo, il Comune sostiene che il provvedimento regionale difetterebbe di motivazione, non essendo indicate le ragioni che hanno dato luogo ad una diversa allocazione del finanziamento, facendosi solamente riferimento ad una richiesta della Provincia di Pavia.
Nell’ambito di tali motivi, il Comune richiama in particolare i propri docc.ti nn. 5 e 40 per sostenere che le osservazioni della Provincia poste a fondamento dei provvedimenti impugnati avrebbero in sostanza ad oggetto elementi di dettaglio risolvibili nella fase esecutiva.
II.5) Con il sesto motivo, il Comune lamenta come l’eliminazione dell’opera generi impatti sulla vita dei cittadini, incidendo sugli stessi diritti e prerogative sanciti a livello costituzionale, che ne verrebbero così pregiudicati.
III.1) Il Collegio dà atto che, come sopra evidenziato, i provvedimenti impugnati hanno ritenuto di eliminare il finanziamento a suo tempo previsto per la realizzazione della SP ex SS 234 Codognese Variante di OS, a causa della sua non sostenibilità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria.
Le ragioni di tale scelta hanno formato oggetto di un iter procedimentale che ha coinvolto il Comune ricorrente, che in tale sede non ha tuttavia mosso rilievi alle argomentazioni della Provincia, e che neppure nel corso del presente giudizio sono state intaccate.
In particolare, dopo aver rappresentato alcune criticità del progetto definitivo predisposto dal Comune di OS nella nota n. 10524 del 21.2.2023, nella successiva n. 15153 del 9.8.2024, la Provincia ha dettagliatamente evidenziato gli elementi “che ne compromettono la validità dal punto di vista del rispetto normativo e dei vincoli territoriali”.
Quanto al tracciato planimetrico, sono state rappresentate le seguenti difformità oggettive e normative
violazione delle prescrizioni del vigente D.M. 05/11/2001, sebbene in relazione illustrativa sia dichiarata la presenza di clotoidi con parametro A=200, il tracciato è evidentemente costituito da una successione di rettifili e curve circolari, senza interposizione di curve a raggio variabile;
non sono sviluppate le strade di arroccamento necessarie alla ricucitura del reticolo stradale secondario interferito e al ricollegamento delle proprietà frazionate; risulta completamente scollegata la proprietà SC RI e frazionate senza ricucitura le altre proprietà/aziende agricole, rendendo così indispensabile la progettazione di tale viabilità di collegamento con il conseguente aumento dei costi dell’intervento;
il progetto non prevede la ricucitura della pista ciclabile presente sulla SP 9, con necessità di integrazione del progetto e conseguente aumento dei costi;
in violazione delle prescrizioni del vigente D.M. 19/04/2006 che limita il diametro delle rotatorie a 50 mt, le rotatorie 1, 2 e 3 presentano un diametro esterno, al netto delle banchine, pari a circa 67 mt; per sistemazioni con “circolazione rotatoria” di diametro superiore, il dimensionamento e la composizione geometrica debbono essere definiti con il principio dei tronchi di scambio, non prodotto nell’ambito del progetto;
non è stata redatta la verifica della visibilità planimetrica in funzione della velocità di progetto; da una prima stima, in corrispondenza della curva di raggio 430 mt ca. presente nella porzione ovest del tracciato (tra le rotatorie 3 e 4), la visibilità a 100 km/h sarebbe garantita solo con l’introduzione di allargamenti di visibilità con valore massimo di circa 4.8 mt, con necessità di integrazione del progetto e conseguente importante aumento dei costi.
Ulteriormente, la nota n. 15153/24 cit. ha messo in evidenza che “il tracciato è interessato da 15 interferenze idrauliche tra corsi d’acqua maggiori e minori. Tre di queste, pur presenti, non sono individuate in progetto. Il tracciato di progetto inoltre è privo di una qualsiasi analisi di tali interferenze”, concludendo che “le carenze progettuali messe in evidenza sono tali da aver prodotto un valore economico dell’opera, come da progetto trasmesso alla Provincia di Pavia, gravemente insufficiente e non rappresentativo del reale fabbisogno per la realizzazione dell’infrastruttura nel suo complesso”.
III.2.1) Come già evidenziato, in sede procedimentale, pur interloquendo con la Provincia nelle note nn. 18242 del 8.10.2024 e 19365 del 28.10.2024, il Comune di OS non ha replicato ai predetti rilievi tecnici, che vanno pertanto confermati.
In particolare, in tali note, il Comune si è limitato ad evidenziare la possibilità di realizzare solo una parte dell’opera, attesa la sua suddivisione in due lotti funzionali, ciò che avrebbe comportato la sostenibilità dei costi previsti, come anche ribadito dal legale del ricorrente anche nel corso dell’udienza pubblica, senza tuttavia prendere posizione sui numerosi e dettagliati rilievi tecnici sollevati dalla Provincia nella nota n. 15153/24 cit.
III.2.2) Peraltro, neppure successivamente, e nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha fornito al Collegio elementi che consentano di dubitare della loro ragionevolezza.
In particolare, la “Relazione Tecnica” del 1.8.25 (doc. n. 5 del Comune) si limita in sostanza ad affermare che le osservazioni articolate dalla Provincia “si riferiscono a soluzioni di dettaglio che possono essere oggetto di precisazione in sede di progetto esecutivo”, ciò che, alla luce della specificità e dell’accuratezza dei rilievi tecnici sollevati dalla Provincia, costituisce un’affermazione generica e indimostrata.
Analogamente anche le osservazioni formulate in data 11.8.2025 dal progettista che ha redatto il progetto definitivo (doc. n. 40), non prendono dettagliatamente posizione su quanto evidenziato nelle note nn. 10524/23 e 15153/24, limitandosi in sostanza a replicare a taluni rilievi “sollevati nella lettera del 2023”, ed aventi ad oggetto l’asserita non completezza formale della documentazione progettuale, oltre a ribadire genericamente che il progetto presentato avrebbe potuto essere oggetto di precisazioni in sede di progetto esecutivo.
IV) Alla luce di quanto precede, i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno respinti considerata l’adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria del provvedimento provinciale impugnato, a cui la Regione ha correttamente rinviato per relationem, considerata l’assenza di contestazioni del ricorrente in sede procedimentale.
In particolare, non sussiste la dedotta violazione della deliberazione n. 1245 del 20.09.2016, con cui il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), considerato che, in tale provvedimento, la tangenziale di OS veniva menzionata a mero titolo di esempio, tra gli interventi che avrebbero potuto in futuro ricevere finanziamenti (v. Capitolo 7.4).
Inoltre, una volta accertata la piena correttezza della decisione di non realizzare la Tangenziale, non residua in capo al Comune alcun interesse a contestare le modalità con cui la Regione ha deciso di destinare i fondi ad altre opere.
Il quarto e il quinto motivi di ricorso vanno respinti, in relazione a quanto già affermato nel precedente punto III.2 della presente sentenza.
Quanto il sesto motivo, ribadita la correttezza dell’azione amministrativa per le ragioni già evidenziate, lo stesso va dichiarato inammissibile per genericità.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato nel merito, potendo prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale.
Quanto alle spese, le stesse vanno compensate, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TT | RI SO |
IL SEGRETARIO