TAR Milano, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 418
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eliminazione del finanziamento nonostante l'inserimento nel PRMT

    Il Collegio ha respinto questo motivo, ritenendo che la tangenziale di OS fosse menzionata nel PRMT a mero titolo di esempio tra gli interventi che avrebbero potuto ricevere finanziamenti, e non come un impegno definitivo. Inoltre, una volta accertata la correttezza della decisione di non realizzare l'opera, il Comune non ha più interesse a contestare la destinazione dei fondi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1 della L.R. n. 9/2020

    Il Collegio ha respinto questo motivo, ritenendo che, una volta accertata la non sostenibilità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria dell'opera originaria, non residua in capo al Comune alcun interesse a contestare le modalità di destinazione dei fondi ad altre opere.

  • Rigettato
    Violazione delle regole partecipative

    Il Collegio ha respinto questo motivo, ritenendo che il Comune sia stato coinvolto nel procedimento e non abbia mosso rilievi alle argomentazioni della Provincia in sede procedimentale. Inoltre, le argomentazioni tecniche della Provincia sono state ritenute adeguate e non contestate in modo specifico dal Comune.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento regionale

    Il Collegio ha respinto questo motivo, ritenendo che la motivazione del provvedimento provinciale sia adeguata e che la Regione abbia correttamente rinviato per relationem. Le criticità tecniche evidenziate dalla Provincia sono state ritenute fondate e non adeguatamente contestate dal Comune.

  • Rigettato
    Inadeguatezza delle criticità tecniche sollevate dalla Provincia

    Il Collegio ha ritenuto le criticità tecniche sollevate dalla Provincia dettagliate e fondate, riguardanti aspetti strutturali, normativi e di costo. Le contestazioni del Comune sono state considerate generiche e indimostrate, sia in sede procedimentale che nel corso del giudizio.

  • Inammissibile
    Impatti sulla vita dei cittadini e pregiudizio di diritti costituzionali

    Il Collegio ha dichiarato questo motivo inammissibile per genericità, ribadita la correttezza dell'azione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 418
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 418
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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