Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2025, proposto da
Società Agricola RN GU, RE, AN SC e LO S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SC Cappelluti, Giuseppe Quartararo, Pasquale Schiavulli e Maria Antonella Borsetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CR IO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.del provvedimento di rigetto del 2 aprile 2025 (doc. 1), Avviso Pubblico Inail 2023, codice domanda ISI n. I155123-000039, di I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Sede di Venezia Terraferma, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I155123-000039, presentata dalla Società Agricola RN GU, RE, AN SC e LO S.S. in virtù dell’Avviso Pubblico ISI 2023;
2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L. (d’ora in poi, anche INAIL);
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Ida AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 05/06/2025 e depositato in data 27/06/2025, parte ricorrente premetteva in fatto:
-di essere una società avente per oggetto la lavorazione e la gestione in comune, ex art. 32 del d.p.r. n. 917/1986, dei terreni agricoli, sia in proprietà che condotti con contratto di affitto;
-che essa ricorrente aveva appreso della pubblicazione da parte dell’INAIL dell’avviso pubblico INAIL 2023, avente ad oggetto gli incentivi offerti alle imprese per realizzare progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
-che l’INAIL finanziava progetti di investimento e, con appositi Avvisi Pubblici, indiceva procedure competitive per l’erogazione di finanziamenti, al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi o innovazioni per il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza dei lavoratori;
-che, una volta pubblicato l’Avviso Pubblico, le imprese interessate potevano attivare nel sito internet dell’INAIL, in questo caso dal 15 aprile al 30 maggio 2024, una procedura informatica che consentiva l’inserimento della domanda di partecipazione, e prevedeva la possibilità di eseguire le simulazioni necessarie a verificare che i parametri dell’impresa e del progetto -per il quale si chiedeva il finanziamento, parametri che attenevano alla dimensione dell’azienda, al rischio riferibile all’attività svolta, e alla tipologia di intervento individuato dall’impresa per la riduzione del rischio – fossero tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità al bando (cd. “punteggio di soglia”);
-che ogni impresa, che inseriva la propria domanda di partecipazione nel sito dell’Ente riceveva dall’INAIL, alla scadenza del termine ultimo per la modifica della stessa (nel caso dell’Avviso Pubblico INAIL 2023: il 30 maggio 2024), un codice che identificava la domanda;
-che, a partire dall’assegnazione del codice, la domanda non era più modificabile, e poteva essere inoltrata esclusivamente on-line;
-che, infine, una volta concluso il c.d. “click-day, l’Istituto pubblicava i risultati in un elenco stilato secondo l’ordine temporale di ricevimento delle domande;
-che, nel caso di specie, il “click day” si era tenuto in data 19 giugno 2024, e, all’esito, RN S.S. era risultata ammessa al finanziamento;
-che, in data 8 agosto 2024, essa ricorrente aveva quindi confermato la propria domanda – identificata dal codice n. I155123-000039 –, formalizzando la richiesta di finanziamento in relazione all’Avviso Pubblico INAIL 2023, al fine di ottenere un contributo di € 130.000,00 per l’acquisto di un trattore agricolo modello FENDT – 516 VARIO GEN3 – 50 km/h;
-che, in pari data, era stato presentato il progetto di investimento e depositata la perizia asseverata;
-che, in particolare, essa ricorrente – avvalendosi a tal fine di un Tecnico appositamente incaricato di redigere la perizia, nella quale era stata verificata e certificata la rispondenza del progetto ai requisiti del Bando –, aveva sottoposto all’INAIL un progetto di investimento rientrante nella tipologia di intervento di cui all’Allegato 5 dell’Avviso Pubblico ISI 2023;
-che, con comunicazione di data 15 gennaio 2025, l’INAIL di Venezia Terraferma aveva richiesto ad essa ricorrente un’integrazione documentale relativa al Modulo C1, in quanto privo dei riferimenti della società collegata RN, AN SC & C. S.n.c. e ciò “per il calcolo della dimensione
dell’impresa”;
-che essa ricorrente, con pec del 29 gennaio 2025, aveva quindi inviato all’Ente previdenziale il Modulo C1 aggiornato;
-che, con preavviso di rigetto datato 25 febbraio 2025, l’INAIL di Venezia Terraferma aveva comunicato ad essa ricorrente il mancato superamento della fase di verifica, adducendo a fondamento del rigetto l’asserita insussistenza dei requisiti di cui agli artt. art. 7 e 11 del Bando;
-che, a mente dell’art. 7, “ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8bis, del decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla
Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps”;
-che, ai sensi dell’art. 11 del Bando, “le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti tre fasi successive: 1. accesso alla procedura online di compilazione della domanda (sul sito www.inail.it) da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dai successivi articoli 12, 13 e 14; 2. invio della domanda online tramite sportello informatico da effettuarsi nei tempi indicati dal successivo articolo 14, ad eccezione delle domande di cui all’articolo 14.1; 3. conferma della domanda online tramite l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27. L’accesso alla compilazione delle domande ai diversi Assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato: (…)”;
-che, nel predetto preavviso di rigetto, l’INAIL aveva erroneamente rilevato che in capo ad essa ricorrente non sarebbero sussistiti i requisiti di cui all’art. 7 citato, sulla scorta della seguente argomentazione: “Tra i destinatari degli Assi di finanziamento non sono previste imprese agricole non titolari di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento. Infatti, una società semplice agricola con soli soci, priva di dipendenti e non iscritta all’INPS come società, è esclusa dai finanziamenti ISI in quanto le imprese devono avere attivo un rapporto assicurativo gestito da INPS, tramite il quale versano i contributi INAIL, per l’attività oggetto dell’intervento”;
-che non era, invece, dato comprendere – in quanto l’Ente previdenziale nulla aveva motivato sul punto – in che modo non fossero stati sussistenti nel caso di specie i requisiti di cui all’art. 11 del Bando, con conseguente impossibilità per essa ricorrente di apprestare una qualsiasi difesa sul punto;
-che, con pec del 4 marzo 2025 , essa ricorrente aveva inviato all’Ente le proprie osservazioni, con le quali aveva precisato che: (a)l’assoggettamento agli obblighi assicurativi e previdenziali nelle società di persone prive di dipendenti, comprese quelle agricole, andava verificato per il tramite del Codice Fiscale dei singoli soci; (b)i lavoratori autonomi in agricoltura, al fine di assolvere agli adempimenti previdenziali, dovevano iscriversi alla gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura (gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni); (c) tutti i soci risultavano regolarmente iscritti alla gestione previdenziale come lavoratori autonomi agricoli; (d)i sig.ri AN SC RN, RE RN e GU RN erano soci della società RN AN SC & C. S.n.c., ed il sig. AN SC RN era socio della società Il Forno di Toni S.r.l.s e tali società non svolgevano, tuttavia, attività di coltivazione diretta; (e) tutti e quattro i soci della RN S.S. versavano pertanto i contributi quali lavoratori autonomi agricoli, unicamente in riferimento all’attività lavorativa dai medesimi svolta nella Società agricola ricorrente;
-che, a riprova di tali affermazioni, essa ricorrente aveva allegato alle osservazioni i seguenti documenti: cassetto previdenziale relativo alla posizione del sig. LO RN; cassetto previdenziale relativo alla posizione del sig. AN SC RN; cassetto previdenziale relativo alla posizione del sig. RE RN; cassetto previdenziale relativo alla posizione del sig. GU RN; circolare n. 39 del 21 febbraio 2003;
-che, con provvedimento del 2 aprile 2025, l’INAIL aveva rigettato la domanda di finanziamento, ribadendo che, tra i destinatari degli Assi di finanziamento, non erano previste imprese agricole non titolari di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento e che una società semplice agricola con soli soci, priva di dipendenti e non iscritta all’INPS come società, era esclusa dai finanziamenti ISI in quanto le imprese dovevano avere attivo un rapporto assicurativo gestito da INPS, tramite il quale versavano i contributi INAIL, per l’attività oggetto dell’intervento;
-che, pertanto, a fondamento del rigetto era stata posta l’asserita insussistenza dei requisiti di cui all’art. 7, per non essere la Ricorrente – impresa agricola priva di dipendenti – titolare di un rapporto assicurativo INPS;
-che, invece, con riferimento all’asserita mancanza dei requisiti di cui all’art. 11, l’INAIL nulla aveva motivato, essendo evidentemente venuta a cadere detta contestazione;
-che, alla luce dell’illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall’Ente, nonostante le osservazioni al preavviso di rigetto inviate con pec del 29 gennaio 2025, la Società ricorrente era stata costretta ad adire l’intestato Tribunale Amministrativo per vedere annullare detto provvedimento e conseguire il finanziamento richiesto, stante la sussistenza di tutti i requisiti per la sua concessione.
Tanto premesso in fatto, la società ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:
I.Illegittimità per violazione di legge: violazione della lex specialis di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico ISI 2023 in quanto la disposizione della lex specialis non sarebbe stata preclusiva dell’accesso al contributo per le società agricole prive di dipendenti;
II.Illegittimità per eccesso di potere. Arbitrarietà – Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato in contrasto con la ratio sottesa all’Avviso Pubblico;
III.Mancata applicazione del soccorso istruttorio in quanto l’Ente avrebbe dovuto invitare la società ricorrente a integrare e completare la domanda;
IV. Questione di legittimità costituzionale relativa all’art.7 dell’Avviso Pubblico ISI 2023.
Si costituiva in resistenza l’INAIL in data 06/08/2025.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere scrutinati congiuntamente, la difesa di parte ricorrente lamenta la violazione della lex specialis ovvero dell’Avviso Pubblico Inail 2023, codice domanda ISI n. I155123-000039, di I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, avente ad oggetto gli incentivi offerti alle imprese per realizzare progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, e, segnatamente, dell’art. 7 di tale avviso, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dall’Istituto resistente, tale disposizione non sarebbe preclusiva dell’accesso al beneficio economico per le società agricole prive di dipendenti e, perciò, non titolari di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento.
Il Collegio osserva – in questo concordando con la prospettazione difensiva attorea – che, nel caso di specie, dal momento che tutti i soci della società ricorrente, la quale ha la veste giuridica di società semplice, risultano regolarmente iscritti alla gestione previdenziale come lavoratori autonomi agricoli e, come tali, versano i contributi dovuti, unicamente in riferimento all’attività lavorativa dai medesimi svolta nella Società agricola ricorrente, da un lato, non era esigibile nei confronti di quest’ultima la costituzione di un rapporto giuridico previdenziale con l’INPS, perché priva, appunto, di lavoratori subordinati, e, dall’altro, che la previsione dell’Avviso Pubblico richiamata (l’art.7) letteralmente non limita la presentazione della domanda di finanziamento alle società agricole provviste di dipendenti, né, correlativamente, prevede una clausola espulsiva delle società agricole senza dipendenti, le quali, proprio per il fatto di non avere soggetti alle proprie dipendenze, non sono tenute ad adempiere ad obblighi di natura contributiva. Tale dovere ricade, invece, direttamente sul socio che sia coltivatore diretto, atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, bis del d.lgs. n. 99 del 29.3.2004, “l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura”.
Il Collegio osserva, altresì, sotto il profilo della ratio sottesa alla clausola del bando qui in esame che la previsione del possesso, in capo ai soggetti destinatari dei finanziamenti, del requisito della regolarità dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale è, all’evidenza, quella di ammettere le sole imprese in regola con il versamento dei contributi (assicurativi e previdenziali), di guisa che non può revocarsi in dubbio che, se un tale obbligo non si configura direttamente in capo alla società semplice ricorrente, per il fatto di non avere dipendenti, e, dall’altro, se ad essere tenuti ai relativi versamenti sono i soci coltivatori diretti (come hanno dimostrato di fare mercè la relativa produzione documentale), allora è evidente che la finalità perseguita dall’avviso pubblico risulta raggiunta, essendo i soci della società ricorrente degli imprenditori agricoli iscritti alla gestione separata dell’I.N.P.S. e quindi regolari contributori.
L’esclusione è, dunque, sotto questi profili irragionevole.
Essa, peraltro, non può nemmeno dirsi automatica conseguenza del combinato disposto degli artt. 7 e 11 dell’avviso, ossia della carenza oggettiva di un requisito di ammissibilità previsto in capo al soggetto che ha presentato la domanda di finanziamento (la società), vale a dire la titolarità di una propria posizione assicurativa.
Ad avviso del Collegio, l’Amministrazione si è fermata ad una lettura eccessivamente formalistica dell’avviso, per la quale, essendo la società semplice un autonomo centro di imputazione di interessi, vale a dire provvisto (se non di personalità giuridica trattandosi di società semplice ma quantomeno) di soggettività, sarebbe ad essa che dovrebbe comunque aversi riguardo nella verifica e/o nel controllo del possesso dei requisiti di richiesti dall’avviso. Non potrebbe cioè tollerarsi la soddisfazione di un requisito essenziale “per interposta persona” (da parte cioè dei soci a beneficio della società richiedente), e questo anche per evitare il rischio di abusi o meglio di un uso distorto del finanziamento pubblico da parte di soci lavoratori di più imprese agricole senza dipendenti, i quali, se a loro dovesse aversi riguardo nel controllo dei requisiti, potrebbero violare il divieto di reiterazione del finanziamento partecipando per più anni consecutivi.
Tuttavia, può osservarsi al riguardo che, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, la verifica dei requisiti posti dal bando deve avvenire nei confronti dei soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al precedente articolo 6, il quale prevede come destinatari del finanziamento le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile.
In altri termini l’art. 6 valorizza la natura di “impresa agricola”, svolta in forma individuale o societaria dal destinatario del finanziamento, non appuntandosi sulla diversa sua condizione di “datore di lavoro”, e così non ritenendo centrale una posizione I.N.P.S. intestata alla società richiedente il finanziamento -che non viene ad essere centro di imputazione del lavoro ma strumento organizzativo dell’attività dei soci-, quanto piuttosto la sussistenza degli elementi per configurare, nel richiedente, l’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del cod. civ..
Ebbene, ai sensi dell’art. 2135 del cod. civ. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Nell’impresa agricola viene in rilievo, quindi, l’esercizio di un’attività agricola, direttamente da parte dell’imprenditore oppure, nel caso si utilizzi un veicolo societario e segnatamente la società semplice agricola, tramite i soci che ivi prestino attività lavorativa quali (nel caso in esame) coltivatori diretti.
Conseguentemente, è a questi ultimi che si deve avere riguardo al fine di verificare il rispetto della regolarità contributiva (assicurativa e previdenziale) prevista dal combinato disposto degli artt. 7 e 11 dell’avviso pubblico in capo all’unitaria impresa agricola.
Alla luce dei rilievi appena esposti, il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del primo e secondo motivo di ricorso, restando assorbite le ulteriori doglianze formulate.
Difatti l’annullamento del provvedimento di esclusione è già satisfattivo dell’interesse caducatorio della ricorrente e, conseguentemente, l’I.N.A.I.L. dovrà riattivare l’esame della domanda della ricorrente e concludere il procedimento attenendosi ai principi delineati nella presente pronuncia.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di rigetto della domanda di finanziamento meglio descritto in epigrafe.
Le spese seguono la soccombenza dell’I.N.A.I.L., venendo liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
b)condanna l’INAIL al rimborso, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00# (euro tremila/00#), oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
SC Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida AI |
IL SEGRETARIO