TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 443
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità per violazione di legge

    Il Collegio concorda con la prospettazione difensiva attorea. Poiché tutti i soci della società ricorrente sono regolarmente iscritti alla gestione previdenziale come lavoratori autonomi agricoli e versano i contributi dovuti, non era esigibile nei confronti della società, priva di lavoratori subordinati, la costituzione di un rapporto giuridico previdenziale con l'INPS. La finalità dell'avviso pubblico, ovvero ammettere imprese in regola con i contributi, è raggiunta poiché i soci sono imprenditori agricoli iscritti alla gestione separata dell'INPS e regolari contributori. L'esclusione è irragionevole.

  • Accolto
    Illegittimità per eccesso di potere (Arbitrarietà, Irragionevolezza, Illogicità, Contraddittorietà, Difetto di motivazione)

    L'esclusione della società è irragionevole poiché l'art. 6 dell'avviso valorizza la natura di 'impresa agricola' e non la posizione INPS della società richiedente, ma la sussistenza degli elementi per configurare l'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del cod. civ., che nel caso di società semplice agricola si realizza tramite i soci che vi prestino attività lavorativa quali coltivatori diretti.

  • Altro
    Mancata applicazione del soccorso istruttorio

    L'accoglimento del ricorso per fondatezza degli altri motivi assorbe questa doglianza, in quanto l'annullamento del provvedimento di esclusione è satisfattivo dell'interesse della ricorrente.

  • Altro
    Questione di legittimità costituzionale

    L'accoglimento del ricorso per fondatezza degli altri motivi assorbe questa doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 443
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 443
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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