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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Zola Predosa - Piazza Della Repubblica 1 40069 Zola Predosa BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 460 DEL 21/10/2024 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ricorre contro il Comune di ZOLA PREDOSA avverso l'Avviso di Accertamento n. 460 del 21 ottobre 2024 per omesso versamento IMU 2019, notificato alla ricorrente a mezzo PEC in data 5 dicembre 2024.
Tale atto concerne tre immobili siti in Indirizzo_1 in Zola Predosa (BO) e, per i quali viene rilevato un insufficiente versamento Imu nella misura del 50% rispetto all'imposta ordinaria. Tale insufficiente versamento è giustificato, secondo parte ricorrente, dal fatto che gli immobili, facenti parte di un unico complesso dismesso da tempo, si trovano in evidente stato di collabenza architettonica, così come relazionato dal geom. Nominativo_1.
Tale circostanza, secondo il ricorrente configura l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza dei presupposti impositivi, proprio per il fatto che l'intero complesso, in completo stato d'abbandono e comunque non del tutto accessibile, è accomunato da una totale assenza di manutenzione che si manifesta comunque in modo specifico per ogni immobile. Il che rende le unità immobiliari inabitabili per cui ritiene di aver diritto alla riduzione dell'imposta al 50% con richiesta di annullamento dell'avviso impugnato, previa sospensiva, poi respinta.
In data 23.1.2026 risulta depositata memoria illustrativa ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso
Il Comune resistente, regolarmente costituito, rileva la propria potestà regolamentare nell'ambito della definizione dei criteri valutativi applicabili per l'accertamento delle condizioni di fatiscenza finalizzate al riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta.
Secondo l'Ente, anche nella verificata condizione di non “fruibilità” del complesso immobiliare senza interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tale stato non è tuttavia indice di un degrado/deterioramento così come previsto dal DL 201/2011 e alla luce dai criteri definiti dallo stesso Comune con proprio Regolamento.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La questione della inabilità/inagibilità è disciplinata dal regolamento del Comune che, nella prerogativa della potestà regolamentare (art. 13 D.L.201/2011), definisce i criteri rappresentativi e distintivi di tali specificità.
Alla luce delle evidenze processuali il complesso immobiliare in questione non presenta le caratteristiche per le quali è da individuarsi uno stato di inagibilità dal quale ricavare il beneficio regolamentare della riduzione del 50% dell'imposta.
La fattispecie in questione concerne l'applicazione ridotta al 50% per immobili inagibili ed inabitabili. La norma in questione è l'art. 13 comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 che prevede: "3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione."
Peraltro il Comune di Zola Predosa, con proprio “Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU”, ha definito i criteri per il riconoscimento della riduzione precisando, tra l'altro, che “si considerano inagibili e inabitabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: le condizioni strutturali devono essere gravi e costituire un pericolo di crollo dell'organismo edilizio anche non imminente;
le strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (muri perimetrali o di confine) devono presentare gravi lesioni, sfondamenti o crepe che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione”.
In effetti, pur nella considerazione che gli immobili qui in esame si trovano in uno stato di rilevante degrado, in conseguenza del mancato utilizzo e assenza di manutenzione per gli stessi non si rinviene uno stato di collabenza strutturale, in quanto non si presenta diroccato o pericolante così come disposto dalla normativa comunale e alla luce della relazione tecnica di parte.
Quindi, stante il non ricorrere di una condizione di inagibilità, nell'accezione di un degrado fisico sopravvenuto sotto il profilo strutturale, determina che non è possibile riconoscere l'agevolazione invocata dal ricorrente.
Anche il concetto di inabitabilità, come fattispecie potenzialmente suggestiva di requisito agevolativo, non può essere preso in esame in senso assoluto, poiché lo stesso è subordinato appunto ad uno stato di degrado strutturale e non riguardare elementi marginali a livello impiantistico o igienico-sanitario.
Peraltro la relazione tecnica (ing. Nominativo_2) di parte non permette di retrodatare con certezza lo stato dei luoghi all'anno d'imposta in contestazione.
A decorrere dall'anno 2020 il Comune di Zola Predosa, nell'ottica di una revisione del regolamento, prevede comunque la possibilità di pagamento IMU con la riduzione del 50% sussistendo le condizioni qui rappresentate.
Per quanto esposto la Corte respinge il ricorso, nella considerazione della legittimità dell'operato del Comune. Ritiene comunque di compensare le spese di lite in considerazione di successive variazioni interpretative in merito all'applicazione della normativa riguardante il contesto qui esaminato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Zola Predosa - Piazza Della Repubblica 1 40069 Zola Predosa BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 460 DEL 21/10/2024 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ricorre contro il Comune di ZOLA PREDOSA avverso l'Avviso di Accertamento n. 460 del 21 ottobre 2024 per omesso versamento IMU 2019, notificato alla ricorrente a mezzo PEC in data 5 dicembre 2024.
Tale atto concerne tre immobili siti in Indirizzo_1 in Zola Predosa (BO) e, per i quali viene rilevato un insufficiente versamento Imu nella misura del 50% rispetto all'imposta ordinaria. Tale insufficiente versamento è giustificato, secondo parte ricorrente, dal fatto che gli immobili, facenti parte di un unico complesso dismesso da tempo, si trovano in evidente stato di collabenza architettonica, così come relazionato dal geom. Nominativo_1.
Tale circostanza, secondo il ricorrente configura l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza dei presupposti impositivi, proprio per il fatto che l'intero complesso, in completo stato d'abbandono e comunque non del tutto accessibile, è accomunato da una totale assenza di manutenzione che si manifesta comunque in modo specifico per ogni immobile. Il che rende le unità immobiliari inabitabili per cui ritiene di aver diritto alla riduzione dell'imposta al 50% con richiesta di annullamento dell'avviso impugnato, previa sospensiva, poi respinta.
In data 23.1.2026 risulta depositata memoria illustrativa ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso
Il Comune resistente, regolarmente costituito, rileva la propria potestà regolamentare nell'ambito della definizione dei criteri valutativi applicabili per l'accertamento delle condizioni di fatiscenza finalizzate al riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta.
Secondo l'Ente, anche nella verificata condizione di non “fruibilità” del complesso immobiliare senza interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tale stato non è tuttavia indice di un degrado/deterioramento così come previsto dal DL 201/2011 e alla luce dai criteri definiti dallo stesso Comune con proprio Regolamento.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La questione della inabilità/inagibilità è disciplinata dal regolamento del Comune che, nella prerogativa della potestà regolamentare (art. 13 D.L.201/2011), definisce i criteri rappresentativi e distintivi di tali specificità.
Alla luce delle evidenze processuali il complesso immobiliare in questione non presenta le caratteristiche per le quali è da individuarsi uno stato di inagibilità dal quale ricavare il beneficio regolamentare della riduzione del 50% dell'imposta.
La fattispecie in questione concerne l'applicazione ridotta al 50% per immobili inagibili ed inabitabili. La norma in questione è l'art. 13 comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 che prevede: "3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione."
Peraltro il Comune di Zola Predosa, con proprio “Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU”, ha definito i criteri per il riconoscimento della riduzione precisando, tra l'altro, che “si considerano inagibili e inabitabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: le condizioni strutturali devono essere gravi e costituire un pericolo di crollo dell'organismo edilizio anche non imminente;
le strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (muri perimetrali o di confine) devono presentare gravi lesioni, sfondamenti o crepe che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione”.
In effetti, pur nella considerazione che gli immobili qui in esame si trovano in uno stato di rilevante degrado, in conseguenza del mancato utilizzo e assenza di manutenzione per gli stessi non si rinviene uno stato di collabenza strutturale, in quanto non si presenta diroccato o pericolante così come disposto dalla normativa comunale e alla luce della relazione tecnica di parte.
Quindi, stante il non ricorrere di una condizione di inagibilità, nell'accezione di un degrado fisico sopravvenuto sotto il profilo strutturale, determina che non è possibile riconoscere l'agevolazione invocata dal ricorrente.
Anche il concetto di inabitabilità, come fattispecie potenzialmente suggestiva di requisito agevolativo, non può essere preso in esame in senso assoluto, poiché lo stesso è subordinato appunto ad uno stato di degrado strutturale e non riguardare elementi marginali a livello impiantistico o igienico-sanitario.
Peraltro la relazione tecnica (ing. Nominativo_2) di parte non permette di retrodatare con certezza lo stato dei luoghi all'anno d'imposta in contestazione.
A decorrere dall'anno 2020 il Comune di Zola Predosa, nell'ottica di una revisione del regolamento, prevede comunque la possibilità di pagamento IMU con la riduzione del 50% sussistendo le condizioni qui rappresentate.
Per quanto esposto la Corte respinge il ricorso, nella considerazione della legittimità dell'operato del Comune. Ritiene comunque di compensare le spese di lite in considerazione di successive variazioni interpretative in merito all'applicazione della normativa riguardante il contesto qui esaminato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.