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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2211/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11949/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Sant'Antonio Abate - Xxx 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500008090000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1818/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate OS e il
Comune di S. Antonio Abate Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del tributo
L'Agenzia delle Entrate controdeduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di S. Antonio Abate rappresenta che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Con una memoria illustrativa il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune di S. Antonio Abate a causa della tardività della sua costituzione in giudizio.
Il ricorso è infondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007).".
Orbene, nel caso di specie il Comune di S. Antonio Abate ha provato l'intervenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a mezzo posta in data 3/1/23.
Sul punto, è priva di pregio l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta per effetto della tardività della costituzione del Comune. Invero, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui la costituzione del resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92 non ne determina l'inammissibilità, ma la sola decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 2925/10, 8962/05). E' solo la violazione dell'ulteriore termine di 20 giorni prima della trattazione previsto dall'art. 32 co. 1 stessa legge che preclude qualsiasi produzione documentale, trattandosi di un termine che va considerato perentorio in considerazione dello scopo che persegue, quello cioè di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della controparte. Ne discende, quindi, che l'eventuale produzione documentale non può essere presa in esame solo se avvenuta in violazione di detto termine, stante l'avvenuta decadenza della parte. Ebbene, nel caso di specie la costituzione del Comune di S. Antonio Abate, sebbene tardiva rispetto alla notifica del ricorso, è avvenuta il 2/9/25 e, quindi, ben prima del termine decadenziale sopra citato, per cui la sua produzione documentale è pienamente utilizzabile. Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento in data 3/1/23 ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella
(28/2/25) non era ancora decorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO SC
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11949/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Sant'Antonio Abate - Xxx 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500008090000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1818/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate OS e il
Comune di S. Antonio Abate Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del tributo
L'Agenzia delle Entrate controdeduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di S. Antonio Abate rappresenta che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Con una memoria illustrativa il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune di S. Antonio Abate a causa della tardività della sua costituzione in giudizio.
Il ricorso è infondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007).".
Orbene, nel caso di specie il Comune di S. Antonio Abate ha provato l'intervenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a mezzo posta in data 3/1/23.
Sul punto, è priva di pregio l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta per effetto della tardività della costituzione del Comune. Invero, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui la costituzione del resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92 non ne determina l'inammissibilità, ma la sola decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 2925/10, 8962/05). E' solo la violazione dell'ulteriore termine di 20 giorni prima della trattazione previsto dall'art. 32 co. 1 stessa legge che preclude qualsiasi produzione documentale, trattandosi di un termine che va considerato perentorio in considerazione dello scopo che persegue, quello cioè di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della controparte. Ne discende, quindi, che l'eventuale produzione documentale non può essere presa in esame solo se avvenuta in violazione di detto termine, stante l'avvenuta decadenza della parte. Ebbene, nel caso di specie la costituzione del Comune di S. Antonio Abate, sebbene tardiva rispetto alla notifica del ricorso, è avvenuta il 2/9/25 e, quindi, ben prima del termine decadenziale sopra citato, per cui la sua produzione documentale è pienamente utilizzabile. Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento in data 3/1/23 ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella
(28/2/25) non era ancora decorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO SC