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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330 / 2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, codice fiscale nata a [...] il 29 Parte_1 C.F._1 gennaio 1944 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv.to Teresa Fini
ricorrente
contro
, codice fiscale nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2 luglio 1940 e residente in [...]), assistito dall'amministratore di sostegno Avv. Antonella Salvador e rappresentato e difeso dal curatore speciale Avv. Manuela
SI
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 30/09/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 1/7/25, e pertanto
“dichiarare la separazione personale dei coniugi codice fiscale Parte_1 nata a [...] il [...] e , CodiceFiscale_3 Controparte_1 codice fiscale nato a [...] il [...] autorizzandoli C.F._2
a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- Assegnarsi in uso alla NOa la casa coniugale che continuerà ad abitarla Parte_1 accollandosi il relativo canone di locazione e volturandolo a suo nome in una con tutte le utenze domestiche.
- Disporsi a carico del NO , a titolo di contributo al mantenimento, il versamento CP_1 mensile ed in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese in favore della NOa , la Pt_1 somma di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale, se in aumento. Disporsi il CP_ prelievo diretto dell'assegno di mantenimento da parte del terzo obbligato al versamento periodico della pensione, per i motivi di cui in narrativa.
- Con refusione delle spese di lite.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 27/06/25, e pertanto
“A parziale modica dei provvedimenti assunti, e revocata ogni altra misura, stabilirsi l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie a far data dall'agosto 2024 riducendone
l'importo in euro 150,00- 200,00 mensili o in quella diversa di giustizia. Spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/7/2024, allegando di essere coniugata sin dal Parte_1
25/10/1965 con con il quale aveva avuto tre figli, tutti già da tempo Controparte_1 maggiorenni e autonomi, ha chiesto la separazione con addebito al coniuge, affetto da “decadimento cognitivo di tipo misto”, a causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per le condotte aggressive e violente del marito, al quale, su sua richiesta, erano state applicate sia una misura cautelare coercitiva penale, sia un ordine di protezione civile.
Allegando le proprie precarie condizioni economiche, essendo titolare di una sola pensione sociale di circa 400,00 euro mensili con la quale far fronte al canone di locazione della casa popolare e alle rilevanti spese sanitarie derivanti dalla propria condizione d'invalidità, la ricorrente ha chiesto anche l'assegnazione della casa familiare e un contributo al proprio mantenimento da parte del
2 coniuge, inizialmente quantificato nella misura di 500,00 euro mensili, con prelievo diretto dai ratei pensionistici.
Sono state acquisite dal pubblico ministero informazioni sullo stato del procedimento penale, dalle quali è emerso che medio tempore sottoposto alla misura cautelare del Controparte_1 divieto di dimora in comune di San Vito al Tagliamento (PN) per il reato di minaccia aggravata ai danni della moglie era stato riconosciuto, per le proprie precarie condizioni Parte_1 psichiche, incapace di partecipare coscientemente al processo.
Abbreviati i termini ex art. 473-bis.42 c.p.c., nell'udienza del giorno 8/10/2024 è comparsa la sola parte ricorrente, essendo rimasto contumace Nell'udienza è stata nominata Controparte_1 una curatrice speciale della parte resistente ai sensi dell'art. 473-bis.14 comma 2 c.p.c. e sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante versamento di un assegno mensile di 400,00 euro, con decorrenza dalla domanda.
La curatrice speciale si è costituita in vista della successiva udienza, segnalando la contrarietà del resistente alla separazione e l'impossibilità per quest'ultimo di far fronte al mantenimento disposto a favore della moglie, essendo titolare di una pensione di 943,00 euro mensili e dovendo sostenere, per il ricovero in casa di riposto, un costo per la retta quasi doppio (euro 1.811,00 mensili).
Nell'udienza del giorno 14/1/2025, per chiarire i profili economici, è stata disposta l'acquisizione di informazioni da parte dell' (sull'ammontare delle pensioni percepite dal CP_2 CP_1
) e dal Comune di San Vito al Tagliamento (PN) (su eventuali contributi economici erogati a
[...] favore dei coniugi).
Pronunciata sentenza non definitiva sullo stato e acquisite le informazioni richieste, nell'udienza di data 8/4/2025 è stata modificata, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., la misura dell'assegno posto a carico del resistente per il mantenimento del coniuge, ridotta a euro 300,00 mensili, ed è stata quindi fissata, previa assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c.,
l'ultima udienza, nella quale la causa è stata rimessa in decisione.
2. Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, non specificamente contestate dal resistente e comunque riscontrate dagli atti penali trasmessi in copia dal pubblico ministero, è stato accertato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, consistiti
3 non solo nelle condotte aggressive e violente riferibili al marito, ma anche nel progressivo e grave decadimento delle sue condizioni psichiche, tale da precludergli la possibilità di intrattenere ordinarie relazioni interpersonali.
La domanda di separazione, dunque, deve essere accolta.
Va anche preso atto che la parte ricorrente, “… attese le precarie condizioni di salute del NO
” (pag. 4 comparsa conclusionale) ha espressamente rinunciato alla domanda di Parte_2 addebito.
La rinuncia è ammissibile, alla luce dei principi di diritto di recente enunciati dalla Suprema Corte a sezioni unite: “… 2.2. – La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda
4 rinunciati. Non ha, dunque, ragione di porsi la perplessità avanzata nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la rinuncia potrebbe restare inefficace, in quanto la prospettazione di un parzialmente diverso thema decidendum influenzerebbe la questione di giurisdizione. Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa …” (Cass. SS.UU. 3453/2024).
3. Non può essere accolta la domanda della ricorrente, di assegnazione della casa familiare.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “… È giurisprudenza di questa Corte che l'art. 337 sexies cod. civ. (introdotto dal decreto legislativo n. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014) nella parte in cui prevede che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli» ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone
l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 2013, n. 21334). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308). Questa Corte ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591). Con
l'ulteriore corollario che l'assegnazione della casa coniugale è «uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità» e che «detta assegnazione non ha più ragion
5 d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione» (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604) …” (in motivazione,
Cass. 18603/2021).
In sostanza, in forza dei richiamati principi, cui questo collegio intende aderire, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, non vi è titolo per disporre l'assegnazione richiesta.
4. Non è in contestazione l'obbligo a carico del resistente, da lui espressamente riconosciuto (si veda pag.4 della comparsa conclusionale ), di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie.
Ciò che è controverso è solo la misura dell'assegno.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'assegno di mantenimento, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale nella fase della separazione, non ha componenti compensative. Il diritto al mantenimento spetta al coniuge privo di adeguate risorse e la sua misura
è correlata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 234/2025).
Il caso in esame è caratterizzato dall'età avanzata dei coniugi (ultraottantenni) e dalle loro limitate risorse economiche, potendo contare solo su minime entrate previdenziali e assistenziali, né ovviamente potendo gli stessi, per le loro condizioni soggettive, procurarsi altri redditi. In effetti, entrambi sono stati provvisoriamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Sui presupposti che precedono, la misura dell'assegno non può che derivare dal confronto delle rispettive situazioni economiche, con la precisazione che, per le scarse risorse del nucleo familiare complessivamente considerato e per effetto della duplicazione delle spese conseguente alla separazione, in questo caso non è possibile per i coniugi, in regime di separazione, mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
a) La ricorrente percepisce una pensione sociale di € 409,30 al mese (doc. 4 ricorrente). Considerata la tredicesima mensilità, su base dodici può beneficiare di un'entrata mensile di € 443,40. A fronte di tale entrata, deve provvedere al pagamento del canone mensile di € 304,83, (sul punto si veda la nota dei servizi sociali del Comune di San Vito al Tagliamento di data 10/2/2025), oltre alle spese per le utenze, non meglio documentate. Per far fronte ai costi della locazione, negli ultimi tre mesi dell'anno 2024 ha ricevuto un contributo comunale di circa € 155,00 al mese (€ 464,49
6 complessivi). Non è chiaro se tale contributo sia stato concesso una tantum o se sia stato previste anche per le mensilità successive. Poiché il comune ha attestato di aver erogato un contributo alla famiglia anche per ripianare la pregressa situazione debitoria relativa al canone di locazione per le mensilità precedenti, è ragionevole pensare che il beneficio economico abbia natura permanente.
In definitiva, per il proprio mantenimento, può disporre, al netto del costo per la Parte_1 locazione, di proprie disponibilità per un importo mensile di circa 300 euro o di circa 140 euro, a seconda che fruisca o meno del contributo comunale.
b) Il resistente percepisce mensilmente due assegni, per pensione di vecchiaia e invalidità, per un ammontare netto di € 1.391,98 (non considerate le trattenute varie).
Considerata la tredicesima e ripartito il totale su base dodici, beneficia di Controparte_1 entrate per circa € 1.507,97 al mese. La sua quota di compartecipazione alla retta della casa di riposo è di € 686,63. Gli restano un po' più di 800 euro al mese per il proprio mantenimento.
Peraltro, deve essere considerato che, se non deve sostenere, a differenza della moglie, spese per utenze e vitto, per debiti di duplice natura gli vengono trattenuti circa 150,00 euro al mese sui ratei di pensione. Inoltre, ha anche un debito residuo nei confronti del Comune di circa 3.000 euro, che l'amministratore di sostegno è tenuto a ripianare (doc. 10 di parte resistente).
Tenuto conto delle situazioni sopra riassunte, il Collegio ritiene di confermare l'entità dell'assegno stabilita in via temporanea e urgente, così come da ultimo ridotta in 300,00 euro mensili, in quanto rappresenta una misura equa che, pur nelle oggettive difficoltà di entrambi i coniugi, ne riequilibra ragionevolmente le posizioni reddituali, ripartendo tra di loro i sacrifici conseguenti alle precarie condizioni economiche e non imponendoli a uno solo dei due. Non essendo sufficienti le risorse economiche complessive del nucleo familiare, dovranno eventualmente essere attivate, per affrontare la condizione di indigenza, le necessarie misure assistenziali.
Infine, non può essere accolta la domanda rivolta al Tribunale, di disporre il prelievo diretto dell'assegno alla fonte, perché tale richiesta si fonda sull'art. 156 comma 6 c.c., che è stato abrogato e che è ora sostituito dall'art. 473-bis.37 c.p.c., norma che prevede una procedura su diretta iniziativa della parte creditrice, senza intervento dell'autorità giudiziaria.
5. Le domande accessorie della ricorrente, di assegnazione della casa familiare e di ordine di prelievo diretto alla fonte sono state rigettate. Parte resistente non ha contestato la debenza
7 dell'assegno, la misura del quale è stata fissata in misura intermedia rispetto alle richieste delle parti.
Ne deriva la reciproca soccombenza e l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dispone che versi a l'importo di euro 300,00 mensili, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il suo mantenimento, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
- rigetta le ulteriori domande della parte ricorrente Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/11/25
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
8
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, codice fiscale nata a [...] il 29 Parte_1 C.F._1 gennaio 1944 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv.to Teresa Fini
ricorrente
contro
, codice fiscale nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2 luglio 1940 e residente in [...]), assistito dall'amministratore di sostegno Avv. Antonella Salvador e rappresentato e difeso dal curatore speciale Avv. Manuela
SI
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 30/09/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 1/7/25, e pertanto
“dichiarare la separazione personale dei coniugi codice fiscale Parte_1 nata a [...] il [...] e , CodiceFiscale_3 Controparte_1 codice fiscale nato a [...] il [...] autorizzandoli C.F._2
a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- Assegnarsi in uso alla NOa la casa coniugale che continuerà ad abitarla Parte_1 accollandosi il relativo canone di locazione e volturandolo a suo nome in una con tutte le utenze domestiche.
- Disporsi a carico del NO , a titolo di contributo al mantenimento, il versamento CP_1 mensile ed in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese in favore della NOa , la Pt_1 somma di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale, se in aumento. Disporsi il CP_ prelievo diretto dell'assegno di mantenimento da parte del terzo obbligato al versamento periodico della pensione, per i motivi di cui in narrativa.
- Con refusione delle spese di lite.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 27/06/25, e pertanto
“A parziale modica dei provvedimenti assunti, e revocata ogni altra misura, stabilirsi l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie a far data dall'agosto 2024 riducendone
l'importo in euro 150,00- 200,00 mensili o in quella diversa di giustizia. Spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/7/2024, allegando di essere coniugata sin dal Parte_1
25/10/1965 con con il quale aveva avuto tre figli, tutti già da tempo Controparte_1 maggiorenni e autonomi, ha chiesto la separazione con addebito al coniuge, affetto da “decadimento cognitivo di tipo misto”, a causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per le condotte aggressive e violente del marito, al quale, su sua richiesta, erano state applicate sia una misura cautelare coercitiva penale, sia un ordine di protezione civile.
Allegando le proprie precarie condizioni economiche, essendo titolare di una sola pensione sociale di circa 400,00 euro mensili con la quale far fronte al canone di locazione della casa popolare e alle rilevanti spese sanitarie derivanti dalla propria condizione d'invalidità, la ricorrente ha chiesto anche l'assegnazione della casa familiare e un contributo al proprio mantenimento da parte del
2 coniuge, inizialmente quantificato nella misura di 500,00 euro mensili, con prelievo diretto dai ratei pensionistici.
Sono state acquisite dal pubblico ministero informazioni sullo stato del procedimento penale, dalle quali è emerso che medio tempore sottoposto alla misura cautelare del Controparte_1 divieto di dimora in comune di San Vito al Tagliamento (PN) per il reato di minaccia aggravata ai danni della moglie era stato riconosciuto, per le proprie precarie condizioni Parte_1 psichiche, incapace di partecipare coscientemente al processo.
Abbreviati i termini ex art. 473-bis.42 c.p.c., nell'udienza del giorno 8/10/2024 è comparsa la sola parte ricorrente, essendo rimasto contumace Nell'udienza è stata nominata Controparte_1 una curatrice speciale della parte resistente ai sensi dell'art. 473-bis.14 comma 2 c.p.c. e sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante versamento di un assegno mensile di 400,00 euro, con decorrenza dalla domanda.
La curatrice speciale si è costituita in vista della successiva udienza, segnalando la contrarietà del resistente alla separazione e l'impossibilità per quest'ultimo di far fronte al mantenimento disposto a favore della moglie, essendo titolare di una pensione di 943,00 euro mensili e dovendo sostenere, per il ricovero in casa di riposto, un costo per la retta quasi doppio (euro 1.811,00 mensili).
Nell'udienza del giorno 14/1/2025, per chiarire i profili economici, è stata disposta l'acquisizione di informazioni da parte dell' (sull'ammontare delle pensioni percepite dal CP_2 CP_1
) e dal Comune di San Vito al Tagliamento (PN) (su eventuali contributi economici erogati a
[...] favore dei coniugi).
Pronunciata sentenza non definitiva sullo stato e acquisite le informazioni richieste, nell'udienza di data 8/4/2025 è stata modificata, ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c., la misura dell'assegno posto a carico del resistente per il mantenimento del coniuge, ridotta a euro 300,00 mensili, ed è stata quindi fissata, previa assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c.,
l'ultima udienza, nella quale la causa è stata rimessa in decisione.
2. Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, non specificamente contestate dal resistente e comunque riscontrate dagli atti penali trasmessi in copia dal pubblico ministero, è stato accertato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, consistiti
3 non solo nelle condotte aggressive e violente riferibili al marito, ma anche nel progressivo e grave decadimento delle sue condizioni psichiche, tale da precludergli la possibilità di intrattenere ordinarie relazioni interpersonali.
La domanda di separazione, dunque, deve essere accolta.
Va anche preso atto che la parte ricorrente, “… attese le precarie condizioni di salute del NO
” (pag. 4 comparsa conclusionale) ha espressamente rinunciato alla domanda di Parte_2 addebito.
La rinuncia è ammissibile, alla luce dei principi di diritto di recente enunciati dalla Suprema Corte a sezioni unite: “… 2.2. – La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda
4 rinunciati. Non ha, dunque, ragione di porsi la perplessità avanzata nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la rinuncia potrebbe restare inefficace, in quanto la prospettazione di un parzialmente diverso thema decidendum influenzerebbe la questione di giurisdizione. Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa …” (Cass. SS.UU. 3453/2024).
3. Non può essere accolta la domanda della ricorrente, di assegnazione della casa familiare.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “… È giurisprudenza di questa Corte che l'art. 337 sexies cod. civ. (introdotto dal decreto legislativo n. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014) nella parte in cui prevede che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli» ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone
l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 2013, n. 21334). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308). Questa Corte ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591). Con
l'ulteriore corollario che l'assegnazione della casa coniugale è «uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità» e che «detta assegnazione non ha più ragion
5 d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione» (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604) …” (in motivazione,
Cass. 18603/2021).
In sostanza, in forza dei richiamati principi, cui questo collegio intende aderire, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, non vi è titolo per disporre l'assegnazione richiesta.
4. Non è in contestazione l'obbligo a carico del resistente, da lui espressamente riconosciuto (si veda pag.4 della comparsa conclusionale ), di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie.
Ciò che è controverso è solo la misura dell'assegno.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'assegno di mantenimento, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale nella fase della separazione, non ha componenti compensative. Il diritto al mantenimento spetta al coniuge privo di adeguate risorse e la sua misura
è correlata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 234/2025).
Il caso in esame è caratterizzato dall'età avanzata dei coniugi (ultraottantenni) e dalle loro limitate risorse economiche, potendo contare solo su minime entrate previdenziali e assistenziali, né ovviamente potendo gli stessi, per le loro condizioni soggettive, procurarsi altri redditi. In effetti, entrambi sono stati provvisoriamente ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Sui presupposti che precedono, la misura dell'assegno non può che derivare dal confronto delle rispettive situazioni economiche, con la precisazione che, per le scarse risorse del nucleo familiare complessivamente considerato e per effetto della duplicazione delle spese conseguente alla separazione, in questo caso non è possibile per i coniugi, in regime di separazione, mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
a) La ricorrente percepisce una pensione sociale di € 409,30 al mese (doc. 4 ricorrente). Considerata la tredicesima mensilità, su base dodici può beneficiare di un'entrata mensile di € 443,40. A fronte di tale entrata, deve provvedere al pagamento del canone mensile di € 304,83, (sul punto si veda la nota dei servizi sociali del Comune di San Vito al Tagliamento di data 10/2/2025), oltre alle spese per le utenze, non meglio documentate. Per far fronte ai costi della locazione, negli ultimi tre mesi dell'anno 2024 ha ricevuto un contributo comunale di circa € 155,00 al mese (€ 464,49
6 complessivi). Non è chiaro se tale contributo sia stato concesso una tantum o se sia stato previste anche per le mensilità successive. Poiché il comune ha attestato di aver erogato un contributo alla famiglia anche per ripianare la pregressa situazione debitoria relativa al canone di locazione per le mensilità precedenti, è ragionevole pensare che il beneficio economico abbia natura permanente.
In definitiva, per il proprio mantenimento, può disporre, al netto del costo per la Parte_1 locazione, di proprie disponibilità per un importo mensile di circa 300 euro o di circa 140 euro, a seconda che fruisca o meno del contributo comunale.
b) Il resistente percepisce mensilmente due assegni, per pensione di vecchiaia e invalidità, per un ammontare netto di € 1.391,98 (non considerate le trattenute varie).
Considerata la tredicesima e ripartito il totale su base dodici, beneficia di Controparte_1 entrate per circa € 1.507,97 al mese. La sua quota di compartecipazione alla retta della casa di riposo è di € 686,63. Gli restano un po' più di 800 euro al mese per il proprio mantenimento.
Peraltro, deve essere considerato che, se non deve sostenere, a differenza della moglie, spese per utenze e vitto, per debiti di duplice natura gli vengono trattenuti circa 150,00 euro al mese sui ratei di pensione. Inoltre, ha anche un debito residuo nei confronti del Comune di circa 3.000 euro, che l'amministratore di sostegno è tenuto a ripianare (doc. 10 di parte resistente).
Tenuto conto delle situazioni sopra riassunte, il Collegio ritiene di confermare l'entità dell'assegno stabilita in via temporanea e urgente, così come da ultimo ridotta in 300,00 euro mensili, in quanto rappresenta una misura equa che, pur nelle oggettive difficoltà di entrambi i coniugi, ne riequilibra ragionevolmente le posizioni reddituali, ripartendo tra di loro i sacrifici conseguenti alle precarie condizioni economiche e non imponendoli a uno solo dei due. Non essendo sufficienti le risorse economiche complessive del nucleo familiare, dovranno eventualmente essere attivate, per affrontare la condizione di indigenza, le necessarie misure assistenziali.
Infine, non può essere accolta la domanda rivolta al Tribunale, di disporre il prelievo diretto dell'assegno alla fonte, perché tale richiesta si fonda sull'art. 156 comma 6 c.c., che è stato abrogato e che è ora sostituito dall'art. 473-bis.37 c.p.c., norma che prevede una procedura su diretta iniziativa della parte creditrice, senza intervento dell'autorità giudiziaria.
5. Le domande accessorie della ricorrente, di assegnazione della casa familiare e di ordine di prelievo diretto alla fonte sono state rigettate. Parte resistente non ha contestato la debenza
7 dell'assegno, la misura del quale è stata fissata in misura intermedia rispetto alle richieste delle parti.
Ne deriva la reciproca soccombenza e l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dispone che versi a l'importo di euro 300,00 mensili, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il suo mantenimento, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
- rigetta le ulteriori domande della parte ricorrente Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/11/25
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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