CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2626/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250039698000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3064/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso introduttivo, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo emesso da AdeR
n. 29680202500039698000 su autovettura Audi A4 – targa Targa_1, per € 311,12 (cartella sottesa n. 29620240061342466001, not. 09/01/2025) deducendo, tra l'altro, l'intervenuto pagamento del tributo sottostante, con deposito della relativa quietanza F24 per € 208,75 riferita all'imposta di registro sulla sentenza civile n. 544/2023 (codici tributo A196 e 9400, versamento del 15/06/2023
Il preavviso di fermo indicava un importo complessivo di € 311,12 (comprensivo di interessi e spese) e preannunciava, in difetto di pagamento entro 30 giorni, l'iscrizione del fermo al PRA sul veicolo del ricorrente.
ADER regolarmente convenuta in giudizio non si costituiva.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che l'obbligazione tributaria principale (imposta di registro sul provvedimento giurisdizionale)
è stata integralmente assolta dal contribuente in data 15/06/2023, come comprovato dalla delega F24 prodotta in atti. Il presupposto del fermo amministrativo (in quanto misura cautelare/esecutiva a garanzia della riscossione) viene meno per effetto dell'intervenuto pagamento del debito d'imposta, sì che il preavviso di fermo risulta privo di causa giustificatrice e deve essere annullato.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e all'intervento satisfattivo che ha determinato la definizione della lite – per disporne la compensazione integrale tra le parti (art. 15, D.Lgs. n. 546/1992).
P.Q.M.
accoglie il ricorso annulla il preavviso di fermo impugnato e compensa le spese. Palermo, 11.12.25 IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2626/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2968020250039698000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3064/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso introduttivo, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo emesso da AdeR
n. 29680202500039698000 su autovettura Audi A4 – targa Targa_1, per € 311,12 (cartella sottesa n. 29620240061342466001, not. 09/01/2025) deducendo, tra l'altro, l'intervenuto pagamento del tributo sottostante, con deposito della relativa quietanza F24 per € 208,75 riferita all'imposta di registro sulla sentenza civile n. 544/2023 (codici tributo A196 e 9400, versamento del 15/06/2023
Il preavviso di fermo indicava un importo complessivo di € 311,12 (comprensivo di interessi e spese) e preannunciava, in difetto di pagamento entro 30 giorni, l'iscrizione del fermo al PRA sul veicolo del ricorrente.
ADER regolarmente convenuta in giudizio non si costituiva.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che l'obbligazione tributaria principale (imposta di registro sul provvedimento giurisdizionale)
è stata integralmente assolta dal contribuente in data 15/06/2023, come comprovato dalla delega F24 prodotta in atti. Il presupposto del fermo amministrativo (in quanto misura cautelare/esecutiva a garanzia della riscossione) viene meno per effetto dell'intervenuto pagamento del debito d'imposta, sì che il preavviso di fermo risulta privo di causa giustificatrice e deve essere annullato.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e all'intervento satisfattivo che ha determinato la definizione della lite – per disporne la compensazione integrale tra le parti (art. 15, D.Lgs. n. 546/1992).
P.Q.M.
accoglie il ricorso annulla il preavviso di fermo impugnato e compensa le spese. Palermo, 11.12.25 IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito