Articolo 57 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
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14 maggio 1982
Art. 57. (Onere finanziario)

L'onere derivante dalla attuazione della presente legge e' valutato in lire 13.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982