TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1436/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rita Liguori ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sonia Giulianelli ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Piazza Tre Martiri, n. 2,
RESISTENTE
PUBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] Parte_1 CP_1
(Albania) il 09/6/1977, contraevano matrimonio civile in Albania in data 15/03/2005, trascritto nei pagina 1 di 4 Registri dello Stato Civile del Comune di BELLARIA IGEA MARINA, anno 2021, n. 2, parte II, Serie
C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (21/2/2009) e (14/3/2013). Per_1 Per_2
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, oltre all'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione dei tempi di visita del padre come indicati in ricorso. Dal punto di vista economico, chiedeva disporsi a carico del marito un contributo mensile al mantenimento dei figli di € 500 (250 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine di vedersi riconosciuto l'assegno unico per i figli come per legge e l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, all'affido congiunto dei minori e alla collocazione prevalente degli stessi presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (con spese di affitto e utenze a carico della moglie), ma chiedendo un termine di almeno tre mesi dall'udienza presidenziale per rilasciare l'immobile. Dal punto di vista economico, chiedeva disporsi il mantenimento diretto dei figli, oltre alla suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre disporsi a proprio carico il versamento mensile della somma di € 300,00 in favore della ricorrente, a decorrere da giugno 2023, oltre assegni familiari;
ed infine domandava la restituzione in proprio favore della somma di € 92.000,00 e dei gioielli ricevuti dalla moglie in occasione di fidanzamento e matrimonio.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 5/7/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 5/10/2022, i procuratori delle parti, effettuate le rispettive deduzioni e contestazioni, chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1013/2022, pubblicata il 24/10/2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
All'udienza del 22/03/2023, ove il resistente compariva personalmente senza l'assistenza del difensore, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Disposto il rinvio della successiva udienza per pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 10/07/2024, le parti rappresentavano il mancato raggiungimento dell'accordo e precisavano le rispettive conclusioni come da fogli di precisazione depositati in atti;
il Giudice Istruttore, incaricava il Servizio Sociale di Rimini di pagina 2 di 4 predisporre un calendario di visite tra il padre ed i figli e rinviava per l'esame della relazione all'udienza del 15/01/2025.
Depositata la relazione dei Servizi Sociali, veniva disposta la comparizione delle parti all'udienza del
11/04/2025 per il tentativo di conciliazione. All'esito del tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di concordare sulle seguenti condizioni di separazione: “affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre. Visite paterne libere previo accordo direttamente con i figli. Contributo paterno di 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. Con l'accordo le parti considerano azzerate le pretese reciproche per spese straordinarie arretrate e mensilità dell'assegno unico arretrate. Spese del giudizio compensate”.
Il Giudice, dato atto, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
*** 1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 1013/2022, pubblicata il 24/10/2022.
Ciò premesso, il thema decidendum rimane circoscritto a tutte le altre questioni accessorie oggetto di intervenuto accordo tra le parti.
2. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, che hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, rileva che non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico, escludendosi pertanto la necessità e l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione dei minori.
3. Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- Dà atto che con sentenza non definitiva n. 1013/2022, pubblicata in data 24/10/2022, è stata pronunciata la separazione personale delle parti , nata in [...] il Parte_1
24/08/1985, e , nato in [...] il [...]; CP_1
- Dispone che le parti si attengano alle condizioni concordate riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1436/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rita Liguori ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sonia Giulianelli ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Piazza Tre Martiri, n. 2,
RESISTENTE
PUBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] Parte_1 CP_1
(Albania) il 09/6/1977, contraevano matrimonio civile in Albania in data 15/03/2005, trascritto nei pagina 1 di 4 Registri dello Stato Civile del Comune di BELLARIA IGEA MARINA, anno 2021, n. 2, parte II, Serie
C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (21/2/2009) e (14/3/2013). Per_1 Per_2
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, oltre all'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione dei tempi di visita del padre come indicati in ricorso. Dal punto di vista economico, chiedeva disporsi a carico del marito un contributo mensile al mantenimento dei figli di € 500 (250 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine di vedersi riconosciuto l'assegno unico per i figli come per legge e l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, all'affido congiunto dei minori e alla collocazione prevalente degli stessi presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (con spese di affitto e utenze a carico della moglie), ma chiedendo un termine di almeno tre mesi dall'udienza presidenziale per rilasciare l'immobile. Dal punto di vista economico, chiedeva disporsi il mantenimento diretto dei figli, oltre alla suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre disporsi a proprio carico il versamento mensile della somma di € 300,00 in favore della ricorrente, a decorrere da giugno 2023, oltre assegni familiari;
ed infine domandava la restituzione in proprio favore della somma di € 92.000,00 e dei gioielli ricevuti dalla moglie in occasione di fidanzamento e matrimonio.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 5/7/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti e veniva nominato il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 5/10/2022, i procuratori delle parti, effettuate le rispettive deduzioni e contestazioni, chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1013/2022, pubblicata il 24/10/2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
All'udienza del 22/03/2023, ove il resistente compariva personalmente senza l'assistenza del difensore, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Disposto il rinvio della successiva udienza per pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 10/07/2024, le parti rappresentavano il mancato raggiungimento dell'accordo e precisavano le rispettive conclusioni come da fogli di precisazione depositati in atti;
il Giudice Istruttore, incaricava il Servizio Sociale di Rimini di pagina 2 di 4 predisporre un calendario di visite tra il padre ed i figli e rinviava per l'esame della relazione all'udienza del 15/01/2025.
Depositata la relazione dei Servizi Sociali, veniva disposta la comparizione delle parti all'udienza del
11/04/2025 per il tentativo di conciliazione. All'esito del tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di concordare sulle seguenti condizioni di separazione: “affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre. Visite paterne libere previo accordo direttamente con i figli. Contributo paterno di 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. Con l'accordo le parti considerano azzerate le pretese reciproche per spese straordinarie arretrate e mensilità dell'assegno unico arretrate. Spese del giudizio compensate”.
Il Giudice, dato atto, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
*** 1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 1013/2022, pubblicata il 24/10/2022.
Ciò premesso, il thema decidendum rimane circoscritto a tutte le altre questioni accessorie oggetto di intervenuto accordo tra le parti.
2. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, che hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, rileva che non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico, escludendosi pertanto la necessità e l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione dei minori.
3. Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- Dà atto che con sentenza non definitiva n. 1013/2022, pubblicata in data 24/10/2022, è stata pronunciata la separazione personale delle parti , nata in [...] il Parte_1
24/08/1985, e , nato in [...] il [...]; CP_1
- Dispone che le parti si attengano alle condizioni concordate riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4